Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16487 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15700 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

B.G., quale ex amministratore ed ex socio unico di

Orizzonti s.r.l., nonchè Orizzonti s.r.l., in persona del legale

rappresentante a mezzo del procuratore speciale G.N.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luciano Sampietro e Franco

Picciaredda per procura speciale a margine del ricorso,

elettivamente domiciliati in Roma, via Panama, n. 95, presso lo

studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 119/11/13, depositata in

data 11 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: B.G., quale ex amministratore di Orizzonti s.r.l. e G.N., quale procuratore speciale di Orizzonti s.r.l., avevano proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2006, emesso dall’Agenzia delle entrate di Gorizia, con il quale era stato richiesto il pagamento dell’Iva e dell’Irap, oltre che irrogate le conseguenti sanzioni; il ricorso era stato proposto contestando la competenza territoriale dell’ufficio di Gorizia che aveva emesso l’atto impugnato; la Commissione tributaria provinciale di Gorizia aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado i ricorrenti avevano proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: nell’anno di imposta 2006, oggetto di accertamento, l’ultimo domicilio fiscale era sito in Monfalcone (GO), senza che potesse assumere rilevanza la successiva cancellazione per trasferimento in Brasile, dovendo l’amministratore provvedere al compimento delle necessarie attività amministrative e fiscali di chiusura della società; il trasferimento della società in Brasile era sospetto ed effettuato a solo scopo elusivo, dovendosi quindi ritenere che la competenza territoriale dell’ufficio finanziario doveva essere valutata in relazione all’ultimo domicilio fiscale, quindi a Gorizia; sussisteva un generale principio di comportamento di buona fede del contribuente, potendo l’ufficio finanziario tenere conto, ai fini del radicamento della competenza territoriale, di quanto dichiarato dal contribuente;

avverso la pronuncia del giudice del gravame hanno proposto ricorso dinanzi a questa Corte B.G., quale ex amministratore ed ex socio unico di Orizzonti s.r.l., nonchè Orizzonti s.r.l., in persona del legale rappresentante a mezzo del procuratore speciale G.N., affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 59;

in particolare, si evidenzia che, all’atto della notifica dell’avviso di accertamento la società era stata cancellata dal Registro delle imprese di Gorizia, sicchè non poteva trovare applicazione il criterio della sede legale o della sede amministrativa ovvero ancora della sede secondaria di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, dovendosi, quindi, fare riferimento al luogo in cui era stata svolta in prevalenza l’attività, sicchè competente ad emettere l’atto impositivo doveva essere l’ufficio di Venezia, presso cui era stata svolta in prevalenza l’attività, ovvero, l’ufficio di Roma, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, comma 1;

il motivo è infondato;

lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata;

il percorso motivazionale seguito nella sentenza si è fondato sulla considerazione che, ai fini della individuazione dell’ufficio finanziario competente, non aveva rilevanza il fatto della cancellazione dal registro delle imprese per operare il trasferimento in Brasile dell’attività, sia in quanto non erano state svolte le attività di chiusura effettiva della società sia in quanto il trasferimento in Brasile risultava sospetto e effettuato a scopo elusivo;

in sostanza, nella valutazione compiuta dal giudice del gravame, non hanno assunto rilievo la cancellazione dal registro delle imprese di Gorizia e la mera indicazione, ritenuta elusiva e quindi non effettiva, del trasferimento dell’attività all’estero, sicchè, proprio per tale ragione, ha ritenuto che era con riferimento all’ultimo domicilio fiscale che doveva essere individuato l’ufficio territorialmente competente e, quindi, a quello dichiarato in sede di iscrizione presso il registro delle imprese di Gorizia;

questo profilo, in particolare l’accertamento della fittizietà del trasferimento all’estero dell’attività della società e, pertanto, il mantenimento della stessa in Italia, con conseguente rilevanza dell’ultimo domicilio fiscale, non è stato colto con il presente motivo di censura, che ha ragionato unicamente sulla base della circostanza che la società, una volta cancellata dal registro delle imprese, non aveva più sede legale in Italia e, quindi, si sarebbe dovuto fare riferimento al luogo in cui è svolto in modo continuativo la principale attività, anche tenuto conto del principio di leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente;

in realtà, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame, il domicilio fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 58, comma 3, è quello in cui si trova la sede legale della società, sicchè, una volta postulato, secondo quanto ritenuto dalla CTR, che la cancellazione dal registro delle imprese non aveva avuto finalità estintiva e che ad essa non aveva fatto seguito un effettivo trasferimento all’estero, correttamente la competenza territoriale è stata individuata in relazione alla sede legale della società risultante dall’iscrizione presso il registro delle imprese di Gorizia;

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente; si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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