Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16487 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

ricorso, dall’Avv. Di Maggio Gennaro, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Siila, 2 presso lo studio dell’Avv. Perreca Emiddio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 66/45/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 45 in data 27/03/2008, depositata il

24 aprile 2008.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dr. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13480/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 66/45/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 45, il 27.03.2008 e DEPOSITATA il 24 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.

2 – L’impugnazione del contribuente, proposta avverso il silenzio- rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 1998 al 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, art. 50 del TUIR, manifesta illogicità, sotto diversi profili, con violazione dei predetti artt. 2 e 3 del citato decreto, anche in relazione all’art. 67 del TUIR, nonchè per omessa, carente e contraddittoria motivazione.

3 – I mezzi vanno esaminati, sia alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate;

per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto – (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione sul piano giuridico e logico-formale non corretta, avendo, nel caso, riconosciuto la sussistenza del requisito dell’autonomia organizzativa e, quindi, dei presupposti impositivi, per avere riscontrato che il contribuente non risultava avere svolto l’attività professionale alle dipendenze o sotto il coordinamento di terzi, nè la stessa risultava caratterizzarsi per 1’occasionalità, nonchè per avere rilevato l’esistenza di uno squilibrato rapporto tra ricavi e costi.

Nessuna indagine risulta, invece, essere stata svolta in ordine alla sussistenza o meno degli elementi indice (dipendenti, collaboratori, consistenza e rilevanza dei beni strumentali impiegati), fissati dalle richiamate pronunce.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza;

Considerato, per l’effetto, che va cassata l’impugnata decisione e che la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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