Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16487 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16487 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22296-2012 proposto da:
AZIENDA USL n. 4 DI PRATO in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE
43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GRIGNOLIO
FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –

2013

contro

3821

ROCHE DIAGNOSTICS SPA in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio
dell’avvocato

PIERFILIPPO

GIUGGIOLI,

che

la

Data pubblicazione: 02/07/2013

t

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

VALENTINA VARANO, giusta delega che viene allegata in
atti;
– resistente contro

(Menarini) in persona del Consigliere Delegato legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
GENNARO D’ANDRIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANETTI PAOLO, giusta mandato
a margine della comparsa di risposta;
– resistente contro

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA in persona del suo
Amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato JOUVENAL
DANIELA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CERAOLO NICOLA, giusta delega in calce
alla memoria ed inoltre ABBOTT SRL in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo
studio degli avvocati MARIO SIRAGUSA, FERDINANDO
EMANUELE, MARCO D’OSTUNI, che la rappresentano e
difendono unitamente agli avvocati GIOVANNI PRAVISANI,

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL

D’ELIA PIERANTONIO, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta;
– resistenti nonchè contro

BAYER SPA – Socio Unico;

avverso l’ordinanza R.G. 756/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE del 29.6.2012, depositata il
16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla
requisitoria.

– intimata –

R.g. 22296/2012
Ritenuto in fatto e in diritto
Con citazione 6.4.2010 la USL 4 di Prato ha convenuto innanzi
alla Corte d’appello di Firenze ai sensi dell’art. 33 legge

s.p.a, Ortho Clinical Diagnotics s.p.a, Bayer s.p.a.,
Menarini s.p.a, Abott s.p.a., Jonhnson & Johnson Medical
s.p.a e l’Assiobiomedia, per denunciare l’intesa fra le
aziende farmaceutiche citate in giudizio, accertata illecita
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed
acclarata dal Tar Lazio con decisione confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 618/2005e successiva n.
1397/2006, siccome restrittiva della concorrenza, che avrebbe
determinato maggiorazione di prezzo di test diagnostici per
la rilevazione della glicemia rispetto a quelli praticabili
sul libero mercato e per chiedere i danni pari ai costi di
approvvigionamento delle strisce reagenti, sopportati.
Le convenute Abott e Jonhnson & Johnson eccepivano
l’incompetenza per materia della Corte distrettuale adita a
favore per l’una del Tribunale di Prato e per l’altra del
Tribunale di Firenze ritenendo entrambe applicabile il
Trattato C.E. oggi T.F.U.E. ART. 101 E 102.

n. 287/1990, le società Menarini s.p.a., Roche Diagnostics

Riservatasi la decisione, la Corte distrettuale, reputando
l’eccezione di competenza idonea a definire il giudizio,
invitava le parti a precisare le conclusioni.
La

Azienda USL n. 4 di Prato ha proposto regolamento di

ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. chiedendo dichiararsi la
competenza della Corte del merito da essa adita.
Le società Menarini s.p.a., Roche Diagnostics, Menarini
s.p.a,

Abott s.p.a., Jonhnson & Johnson Medical s.p.a. si

sono costituite con rispettive memorie,

ulteriormente

illustrate con memorie ex art. 380 ter c.p.c., per chiederne
il rigetto.
Il P.G.

ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del

regolamento in quanto indirizzato avverso provvedimento privo
di contenuto decisorio che non ha statuito in senso
irretrattabile sulla questione di competenza.
Il collegio ritiene di condividere siffatte conclusioni in
quanto, reso nel vigore della legge n. 69/2009 che impone al
giudice di invitare le parti alle conclusioni, la Corte
d’appello, pur avendo disposto in tal senso, ha nondimeno
invitato ancora le parti a rassegnare le rispettive
conclusioni specificamente sull’eccezione d’incompetenza, che
pur ha delibato nel contenuto, reputandola idonea a definire
il giudizio. All’evidenza l’ordinanza non decide sulla

s

competenza, ulteriormente illustrato con memoria depositata

questione di competenza, la cui definizione non può essere
implicita nonostante l’invito a precisare le conclusioni a
riguardo, né argomenta nel merito nel senso di pregiudicare
la relativa decisione. Tenore letterale e senso del

conseguente carattere meramente ordinatorio, non esprimendo
potestas judicandi

affatto l’esaurimento della

sulla

questione (Cass. n.6825/2010), che, a lume di consolidata
esegesi, ne precludono l’impugnabilità col mezzo ora attivato
(Cass. per tutte n. 25883/2010).
Alla declaratoria d’inammissibilità del regolamento consegue
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese della
present fase di legittimità liquidate come ddispositivo in
favore di ciascuna delle società resistenti.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il regolamento e condanna la
ricorrente Azienda USL n. 4 di Prato al pagamento delle
spese della presenta fase di legittimità in favore di
ciascuna delle società resistenti Menarini s.p.a., Roche
Diagnostics s.p.a, Menarini s.p. , tott s.p.a., Jonhnson &
Johnson Medical s.p.a,

liquidandole in 2.600,00 di cui C

100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

provvedimento assunto ne disvelano il contenuto ed il

Roma, il 23 aprile 2013

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