Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16486 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1591-2016 proposte da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

297, presso lo studio dell’avvocato MARIAGRAZIA AFFATATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI MADDALONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5522/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA-FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.A. impugnava una cartella esattoriale, emessa da Equitalia Sud S.p.A. per ICIAP, anni di imposta 1995-1996-1997, eccependo il termine decadenziale di cui all’art. 2964 c.c. e la decorrenza del termine di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c.. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 6235/14, dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando discrasie tra le indicazioni recate nell’epigrafe del ricorso e l’atto depositato, sicchè non era consentito riferire con certezza l’impugnativa di parte attorea ad uno specifico atto impositivo.

Il contribuente appellava la sentenza, denunciando che, sebbene avesse indicato quali tributi impugnati la TARSU e non la ICIAP, gli atti impositivi erano comunque riferiti ad imposte comunali, sempre di competenza del Comune di Maddaloni (CE), evidenziando di avere correttamente espletato la procedura indicata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 5522/15/15, rigettava l’appello. C.A. ricorre per cassazione, svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame”, atteso che sarebbe evidente l’errore commesso dai giudici di appello, i quali avrebbero dichiarato inammissibile il gravame, riportandosi per relationem alla sentenza di prime cure. Ciò, in quanto, il contribuente aveva, invece, espressamente richiesto la riforma della sentenza per avere ottemperato con il ricorso agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, indicando precisamente quale era la Commissione Tributaria a cui era diretto, gli estremi del ricorrente e del legale rappresentante, l’atto impugnato e i motivi per i quali si richiedeva l’annullamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame, in merito all’intervenuta prescrizione e decadenza in cui era incorso il concessionario della riscossione”. Il ricorrente si duole del fatto che nel ricorso introduttivo e nel giudizio di appello era stata sollevata l’eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario alla riscossione delle somme riportate, essendo riferita la stessa a tributi ICIAP per gli anni di imposta 1995/1996/1997 e notificata solo in data 6 giugno 2013, oltre qualsiasi termine previsto dalla normativa di riferimento. I motivi non sarebbero stati esaminati dai giudici di appello, i quali si sarebbero riportati integralmente a quanto statuito dai giudici di prime cure, dichiarando inammissibile il gravame.

3. Il ricorso è inammissibile nei termini di seguito enunciati.

Il Collegio rileva che il giudice di appello, nella motivazione della sentenza impugnata (v. pag. 3), precisa tra parentesi: “(peraltro non si rinviene la prova dell’avvenuta notifica del ricorso di primo grado, mancando nel fascicolo qualsiasi atto che lo documenti)”. Nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il Comune di Maddaloni e il Concessionario della riscossione non si sono costituiti (v. pag. 2 del ricorso per cassazione).

L’affermazione della Commissione Tributaria Regionale circa la mancanza di prova dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo non configura un obiter dictum, ma un accertamento in fatto in ordine al vizio di regolare costituzione del contraddittorio, che configura una autonoma ratio decidendi che la parte aveva interesse e onere di impugnare, in quanto da sola idonea a sostenere il decisum, sicchè, in ragione di tale omissione, rimane impregiudicata la grave lesione del contraddittorio del giudizio di primo grado.

4. In disparte l’inammissibilità per le ragioni sopra illustrate, per ragioni di completezza va illustrata anche l’infondatezza delle censure predicate con il primo motivo di ricorso. Dal rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo.

a) Non è contestato che l’impugnazione proposta dal contribuente con il ricorso introduttivo mirava a denunciare la nullità della cartella di pagamento n. (OMISSIS). Nel ricorso è stato precisato che l’atto introduttivo del giudizio denunciava la nullità della cartella ritenendo la non debenza della TARSU e non dell’ICIAP, come, invece, effettivamente indicato nell’atto impositivo (v. pag. 2 del ricorso).

La Commissione Tributaria Regionale, con accertamento in fatto, non oggetto di specifica censura da parte del contribuente, ha anche verificato che la cartella, oltre ad essere relativa ad un diverso tributo (ICIAP), recava un diverso importo (Euro 2969,97), rispetto a quello indicato da C.A. nel ricorso introduttivo (Euro 640,00) riferito ad altra imposta (TARSU).

b) Orbene, il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale deve contenere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 comma 4 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, l’indicazione dell’atto impugnato, l’oggetto della domanda ed i motivi posti a fondamento dell’oggetto medesimo.

Il ricorso ha, infatti, la funzione di delimitare l’oggetto del processo e, conseguentemente, di delimitare “il contesto che attiene al giudizio”. In ragione del riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, il processo tributario rinvia al principio della domanda di parte, come definito dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè il giudice non potrà evitare di riferirsi alla domanda delle parti, con specifico riguardo all’oggetto della stessa (petitum) ed ai motivi che l’hanno determinata (causa petendi).

Nel processo tributario la delimitazione dell’oggetto della domanda dipende dal contenuto degli atti impositivi emessi dai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria. Tramite l’impugnazione di tali atti si sottopone al giudice tributario l’accertamento del rapporto di imposta così instauratosi.

c) Il giudizio tributario è un giudizio sul rapporto e non un giudizio di impugnazione – annullamento, correlativamente la pronuncia del giudice che provvede sulla medesima consiste fondamentalmente nell’accertamento della sussistenza dell’obbligazione e, in via consequenziale, nella pronuncia sulla legittimità degli atti posti in essere dall’Amministrazione finanziaria, per provvedere alla correzioni coattiva dell’imposta. L’oggetto della domanda consiste nel chiedere al giudice l’accertamento giudiziale dell’esistenza o meno dell’obbligazione tributaria e del conseguente rapporto di credito/debito ad essa connesso, relativo alle imposte che ne derivano.

d) Ciò premesso, va ricordato che: “l’interpretazione della domanda giudiziale rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale, tenuto conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni ma anche di quella che implicitamente e indirettamente possa essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste della parti per cui, allorquando il giudice del merito, applicando detti criteri, pervenga alla completa determinazione dell’oggetto della domanda stessa, egli, pronunciando su di esso, fa corretto uso del suo potere dovere di decisione, mentre incorre nel vizio di omesso esame, ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo sostanziale contenuto” (Cass. n. 5074 del 1983, Cass. n. 19670 del 2006, Cass. n. 20322 del 2005, Cass. n. 6226 del 2014).

La domanda, in sostanza, definisce e delimita non soltanto l’ambito del giudizio, ma anche la potestà giudiziale attribuita al giudice, stante la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sicchè il giudice non potrebbe pronunciarsi su una domanda che non risultasse in alcun modo formulata o, almeno, intuibile dalla complessiva impostazione dell’atto introduttivo del processo. Il suddetto principio va applicato tenendo conto della peculiarità della natura del giudizio tributario e delle singole norme impositive, che richiedono al giudice, a seconda della pretesa fiscale fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, la verifica della sussistenza dei presupposti per la riscossione delle imposte.

e) Ne consegue che un ricorso con il quale si domandi al giudice tributario l’accertamento della legittimità di un atto, formulando l’oggetto della domanda (nella specie, riferito a TARSU) che non corrisponde alla fattispecie impositiva (nella specie, ICIAP) indicata nell’atto impugnato di cui si “vorrebbe” in realtà chiedere l’annullamento, reiterando l’errore anche con riferimento al quantum della debenza fiscale – posto che si riporta in ricorso un diverso importo da quello precisato in cartella comunque riferita ad un altro tributo- è inammissibile, perchè il relativo giudizio verte su una vicenda tributaria inesistente, in quanto la realtà processuale corrispondente alla prospetta-zione che la parte ha illustrato nell’atto di impugnazione non corrisponde alla realtà sostanziale. Il giudice di appello, pertanto, ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo l’inammissibilità del ricorso in ragione delle rilevate discrasie tra l’oggetto della domanda e l’atto impositivo, che si è rappresentato in giudizio come oggetto di impugnazione.

5.In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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