Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16486 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.L. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/05/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 05, in data 25/02/2008, depositata

il 14 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dr. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13112/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 15/05/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 05, il 25.02.2008 e DEPOSITATA il 14 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi, relativamente all’anno 2003.

2 – L’originaria impugnazione del contribuente, proposta avverso il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 1998 al 2003, ha trovato regolamentazione, per quanto attiene le annualità dal 1998 al 2002, nelle statuizioni dei giudici di merito, passate in giudicato per mancata impugnazione, che hanno respinto la domanda di rimborso. Il ricorso di che trattasi, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, nonchè per omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione alla residua annualità 2003, per la quale i Giudici di merito hanno ritenuto fondata la domanda di rimborso.

3 – I mezzi vanno esaminati alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto – (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3 bis – La decisione impugnata appare in linea con guanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione sul piano giuridico e logico-formale corretta, avendo evidenziato, nel caso, l’insussistenza dei presupposti impositivi, stante l’assenza di un’organizzazione autonoma di capitali e la mancanza di dipendenti o collaboratori.

La questione relativa all’utilizzo di locali di uno studio professionale in comune, proposta dall’Agenzia in appello, non appare idonea ad indurre ad un diverso convincimento, tenuto conto che il mero utilizzo di un locale nell’ambito di un più vasto immobile adibito a studio di professionisti, in assenza di altri emblematici elementi, non sembra possa essere qualificante agli effetti della sussistenza del requisito dell’autonomia organizzativa, così come, peraltro, ritenuto dal giudice di merito, con argomentazione formalmente corretta.

Ciò posto, le formulate doglianze appaiono porsi in contrasto, sia con il principio secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito (Cass. n. 11462/04; n. 2090/04), sia pure con il principio di autosufficienza e del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la indicazione degli elementi pretermessi, posto che per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004).

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte: Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione e che presuppongono, sulla base della prova documentale fornita dal contribuente, l’espletamento della “attività di commercialista in completa assenza di organizzazione autonoma di capitali e senza dipendenti o collaboratori” e quindi l’insussistenza di una associazione professionale, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA