Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16486 del 18/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16486 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 305-2013 proposto da:
ALESSANDRINI SAVERIO C.F. LSSSVR1OL20F284S, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati ALESSANDRINI SAVERIO e ROMITA CARMELA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1244

contro

MARTELLO ROSALIA C. E’. MRTRSL45L61A662J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N.35, presso lo
studio dell’avvocato LEOTTA GIUSEPPE, rappresentata e

Data pubblicazione: 18/07/2014

difesa dall’avvocato IMPERATO ROBERTO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6568/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/01/2012 r.g.n. 700/2008;

udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ROMITA CARMELA;
udito l’Avvocato IMPERATO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Bari, Rosalia Martello affermava di
essere stata assunta alle dipendenze dell’avv. Alessandrini
Saverio, prestando la propria attività lavorativa subordinata nei
locali dello studio legale tributario dello stesso Alessandrini. Che il
rapporto di lavoro si era protratto ininterrottamente dal
16.04,1962 al 16.10.95, ossia per oltre 33 anni.

a) al pagamento della somma di L. 300.000.000 o quella diversa
ritenuta di giustizia, con gli accessori di legge; b) al versamento
all’INPS dei contributi assicurativi non ancora prescritti,
disponendo che l’INPS di Bari provvedesse al relativo
accreditamento; c) al risarcimento dei danno conseguente
l’omesso e/o insufficiente versamento dei contributi previdenziali
prescritti, nella misura da determinarsi in separata sede.
Si costituiva l’aw. Alessandrini contestando le awerse pretese e
chiedendo la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni
ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Bari, all’esito di una complessa istruttoria, con
sentenza n.19120\07, accoglieva parzialmente il ricorso,
condannando l’Alessandrini al pagamento di E. 42.576,49 per
differenze retributive, E.9.694,37 per t.f.r., oltre accessori di
legge, nonché alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza veniva appellata dall’Alessandrini. Resisteva la
Martello.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 2 febbraio
2012, rigettava il gravame.
Per la cassazione propone ricorso l’Alessandrini, affidato a cinque
motivi.
Resiste la Martello con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
3

La sig.ra Martello chiedeva pertanto la condanna del convenuto:

Lamenta che: “Invero, nella trattazione della causa il Collegio,
contrariamente alle regole dettate in soccorso del soccombente,
ha sconvolto le regole dei prowedinnenti emendabili poiché si è
omessa la relazione introduttiva, la trattazione in contradditorio
delle parti, il tentativo di conciliazione, la inevitabile CT1J,
constatata la omissione pregressa. Omissioni ingiuste ed

giudiziaria ex art. 101 Carta Costit.”.
2.- Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.112 c.p.c. (art.360 nn.3 e 4 c.p.c.).
Lamenta che “Detta violazione sollevata in grado di appello non è
stata rimediata pur evidente la non corrispondenza tra la res
deducta in iudicium della calunnia a sostegno della causa petendi
e dei petitum e la ulteriore sostituzione ex officio della mutati°
libelli a sostenere il ripristino del rapporto di lavoro subordinato.
Anche nel periodo successivo, del novum, dal 1.1.83 all’ottobre
del 1995. Eloquente il vizio di ultra/extra petizione nei principio
vitiatur et vitiat e del ne eat iudex ultra petita partium.”
Lamenta ancora che in base “agli artt. 652-654 c.p.p. il giudicato
penale ha efficacia esterna con effetti preclusivi sul giudizio civile
quando

contenga

effettivo

e

specifico

accertamento

dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato”
Lamenta ancora che il giudice “ritenne superfluo l’esito del
procedimento penale, evitando così di procedere a nuovo
interrogatorio della ricorrente e dei suo difensore. Indi procedeva
alla istruttoria testimoniale. Poi al decisum di primo grado
attingeva l’an ed il quantum da un conteggio arbitrario di parte

rifilato surrettiziamente nel fascicolo d’ufficio. Tutto ciò sebbene
nessuna prova concreta fornita sulla continuità del vincolo
gerarchico”.
3.- Con il terzo motivo l’avv. Alessandrini denuncia: “Violazione e
falsa applicazione art.409 c.p.c. -art.360 n.3 nella presunzione
calunniosa della Martello per aver riferito la prefata esser stata

4

ingiustificate quali lesioni del principio di legalità della decisione

coartata nel mutamento del rapporto. Non è stato così. Invero il
mutamento effettivo e consapevole, dalla stessa prospettato e
successiva adesione del convenuto del novum nomen iuris. Dal
1983 al 1995 ha avuto esecuzione materiale circostanziata e
adeguata: di prestazioni non intellettuali ma manuali sebbene da
fornirsi nello stesso luogo, orario,mansioni e corrispettivi
periodici. Ma escluso il vincolo gerarchico di subordinazione.

riportato, sic et simpliciter, compilativamente alla sentenza di
1°gr. Senza un proprio riesame. Questa doglianza per non
risultare provato e ripristinato, anche per presunzione il ‘vincolo
gerarchico di subordinazione’ sta a confermare la sostanzialità del
nuovo rapporto parasubordinato dal 1983 al 1995”.
4.- Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa
applicazione art.213 c.p.c. -art.360 n.3 c.p.c. Questa censura
sebbene sollevata in primae curae e ripetuta in appello,
immotivatamente si è omesso di prendere conoscenza se la
Martello, dal 1983 al 1995, percependo comunque redditi di
lavoro li avesse dichiarati annualmente alla Amministrazione
finanziaria. Omissione continuata che la avrebbe collocata nella
“non lecita” condizione di fruire, sì come lo stesso giudicante di
1° gr. Avrebbe affermato percepire (L.241/90) la pensione di
anzianità. Il Giudice superiore in punto tergiversa nel semplicismo
della collocazione grafica della istanza. Criterio manifestamente
ininfluente per essere sufficiente la richiesta specifica formulata
nella memoria di costituzione. Caso contrario il vulnus legis del
quale si invoca rimedio”.
5.- Con il quinto motivo l’avv. Alessandrini denuncia: “Violazione
e falsa applicazione dell’art.441 c.p.c. per omessa CTU in grado
di appello-art.360 n.3 c.p.c. Necessario comunque il sostegno di
CTU anziché il 10 giudice servirsi di quel conteggio anonimo ed
arbitrario, partigiano surrettiziamente infilato nel fascicolo di
ufficio. Né a questo vizio rilevato in secondae curae si è concesso
5

Invece in secondae curae il Giudice -punto 8.2 e 8.3 (pag.9)- si è

..

a

rimedio, là ove era necessaria consulenza tecnica giurata ed
imparziale nel contradditorio delle parti a penetrare, accertare e
valutare le effettive mansioni svolte per la determinazione dell’an
e del quantum debeatur anche a voler soccorrere la mutatio. In
considerazione della notevole somma di £.300.000.000
(trecentomilioni) così come indicata nel ricorso introduttivo senza

a poter supplire quel conteggio anonimo. Omissione che avrebbe
dovuto essere evitata ma potersene applicare, occorrendo, in
sede di rinvio. Si ripete CTU necessaria specialistica in materia di
lavoro. Cass.sez.lavoro 15219\07- 25263\07-24401\2011. Nel
rispetto altresì del contradditorio e del diritto di difesa”.
6.-

I motivi, testualmente riportati,

possono essere

congiuntamente esaminati e sono inammissibili.
Ed invero, premesso che il ricorso per cassazione deve
contenere, tra l’altro, l’esposizione dei fatti di causa, dei motivi
specifici per i quali si chiede la cassazione, oltre alla specifica
indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso
si fonda (art. 366 c.p.c.), la scarsa intelligibilità (o insufficiente
decifrabilità) delle censure svolte col ricorso, che resta mezzo di
impugnazione a critica vincolata (Cass. sez. un. n. 17931 del
24/07/2013), comporta che non è soddisfatto il requisito di cui
all’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il quale prescrive che il ricorso
contenga, a pena di inammissibilità, i motivi, adeguatamente
specifici, per i quali si chiede la cassazione della sentenza
impugnata (Cass. 17 maggio 2006 n. 11501).
Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è dunque inammissibile ove
dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente
conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di
comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla
sentenza impugnata, come nell’ipotesi in cui non vengano
adeguatamente riportate né la “ratio decidendi” della pronuncia
6

fornire conteggio analitico degli addendi in qualità e quantità. Né

t

del giudice, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le
rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito (Cass. 5.2.09
n. 2831).
In sostanza il ricorso per cassazione esige una specifica
illustrazione dei singoli motivi, contenente l’esposizione degli
argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la

che, in relazione ai vari motivi come espressamente indicati nelle
rubriche, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19.8.09
n. 18421).
Nella specie tali requisiti non sussistono, risultando le doglianze
sostanzialmente prive di una specifica e concludente critica alla
sentenza impugnata.
7.- Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Le spese di
lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.700,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 aprile 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA