Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16486 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI

23, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BALBONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANIELLO GOVETOSA con studio in AVELLINO VIA

BELLABONA 102 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

UDITO IL P.M. in persona del sostituto procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento dei primi 4 motivi,

inammissibile il 5 motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 317/4/09 del 30 settembre 2009, con la quale la commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 231/07/2006 con la quale la commissione tributaria provinciale di Avellino aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’ufficio alla definizione tramite condono – L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis – di quanto dovuto da S.A. per tributi non versati e già iscritti a ruolo.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato presso il difensore tecnico del S., nonostante che quest’ultimo avesse eletto domicilio non presso di lui, ma nella propria residenza; inoltre, la notifica così effettuata doveva ritenersi invalida anche perchè comprovata soltanto dall’avviso di ricevimento del plico, privo di elementi identificativi dell’atto notificato. Affrontando poi – ad abundantiam – il merito della lite, la commissione territoriale ha ritenuto comunque infondato l’appello, posto che il mancato o tardivo pagamento delle rate di condono (come nella specie verificatosi) non comportava la decadenza del contribuente dal beneficio, quanto soltanto il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere alla loro riscossione coattiva.

Resiste con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, art. 20, commi 1 e 2, e art. 53, comma 1; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato invalida la notificazione dell’atto di appello presso il difensore del S., nonostante che l’elezione di domicilio presso il difensore, pur effettivamente non risultante dalla procura difensiva, emergesse tuttavia dall’epigrafe del ricorso introduttivo.

Il motivo è infondato, perchè basato su un presupposto di fatto palesemente errato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta dall’epigrafe del ricorso introduttivo (riprodotto nel ricorso dalla stessa agenzia delle entrate) come il S. avesse eletto domicilio non già presso lo studio professionale del proprio difensore (in (OMISSIS)), bensì presso la propria residenza (in (OMISSIS)); nè l’elezione di domicilio presso il difensore risultava, come riconosciuto anche dalla agenzia delle entrate, dalla procura rilasciata in calce al ricorso stesso.

Fatta salva l’erroneità delle conseguenze giuridiche che ne sono state tratte, l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui la notificazione dell’atto di appello era stata qui effettuata presso il difensore, nonostante che non risultasse agli atti alcuna domiciliazione del contribuente presso di lui, non può dunque trovare obiettiva smentita.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 in relazione all’art. 330 c.p.c.. Posto che quanto previsto da quest’ultima norma, circa l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, dovrebbe trovare applicazione anche al processo tributario, con conseguente validità della notificazione in oggetto, siccome eseguita presso il difensore tecnico.

Con il terzo motivo di ricorso, subordinato al precedente, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 20, commi 1 e 2 e art. 53, comma 1; posto che quand’anche ritenuta invalida, la notificazione in esame non doveva nella specie essere ritenuta inesistente, ma soltanto nulla, con conseguente obbligo del giudice di disporne la rinnovazione ex art. 350 c.p.c..

E’ fondato, con effetto assorbente della terza doglianza, il secondo motivo di ricorso.

E’ infatti principio ormai assodato che “l’art. 330 c.p.c., nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario, in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’art. 330 c.p.c.; invece applicabile in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49 alle norme processuali codicistiche; non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore ad litem, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa” (Cass. Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008; in termini, Cass. n. 460 del 13/01/2014 ed altre).

Nel ritenere anch’essa applicabile al processo tributario la previsione di cui all’art. 330 c.p.c. (richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49), Cass. 17137/07 ha chiarito inoltre che l’individuazione, tra quelli indicati dalla norma in oggetto, del luogo di notificazione (procuratore costituito, residenza dichiarata, domicilio eletto per il giudizio) risponde ad una scelta discrezionale del notificante; trattandosi di luoghi attestanti un collegamento qualificato con la parte e, pertanto, ritenuti tutti idonei dalla legge a mettere la parte stessa in condizione di venire a conoscenza dell’impugnazione.

Ora, nel caso di specie, non risulta che la sentenza di primo grado fosse stata notificata all’amministrazione finanziaria con dichiarazione o elezione di domicilio; con la conseguenza che corretta deve ritenersi la decisione di quest’ultima di notificare l’atto di appello al procuratore costituitosi in primo grado, come tale legittimato a ricevere, nell’interesse della parte, gli atti del processo (art. 84 c.p.c.).

3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione altresì dell’art. 2719 c.c., perchè la commissione tributaria regionale aveva individuato un’ulteriore causa di invalidità della notificazione, nel fatto che quest’ultima fosse stata provata unicamente a mezzo di avviso di ricevimento del plico prodotto in copia, e non recante elementi di identificazione dell’atto notificato (appello). Contrariamente a quanto così sostenuto, nessuna norma imponeva l’identificazione dell’atto notificato, sicchè quest’ultima doveva ritenersi provata, in assenza di contestazione specifica sul punto da parte del ricevente.

Il motivo è fondato.

Non risulta (nè diversamente è stato sostenuto dal S.) che sussistesse dubbio di sorta circa la corrispondenza all’originale della copia dell’avviso di avvenuta notificazione dell’atto di appello, così come versato in giudizio.

Va d’altra parte osservato come nemmeno la commissione tributaria regionale abbia esplicitato le ragioni per cui non dovesse trovare qui applicazione il principio generale di cui all’art. 2719 c.c.; così da ritenere senz’altro conforme all’originale la fotocopia dell’avviso di ricevimento non espressamente disconosciuta.

Si è in proposito affermato che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass., Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012).

Altro è a dire che la sentenza qui impugnata abbia ritenuto inidoneo l’avviso di avvenuta ricezione del plico notificato, non già perchè prodotto soltanto in copi, ma perchè privo di “qualsivoglia elemento in ordine alla riferibilità della notificazione all’atto di appello” (sent. pag. 1).

Va però considerato che nemmeno questo profilo – di effettiva e materiale coincidenza dell’atto notificato con quello di appello – era stato contestato dal contribuente, o anche soltanto posto in dubbio da una diversa risultanza agli atti di causa.

Ne consegue che doveva farsi nella specie applicazione del principio secondo cui: “nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1 costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati; essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata” (Cass. 15309/14, in termini Cass. 13666/09).

Sicchè, in definitiva, era onere del contribuente contestare formalmente sia la corrispondenza all’originale dell’avviso di ricevimento prodotto in giudizio dall’amministrazione finanziaria, sia – eventualmente – la coincidenza dell’atto notificato in plico chiuso con l’appello dell’agenzia delle entrate; dovendosi qui precisare che la suddetta regola generale circa l’onere di espresso disconoscimento ex art. 2719 cit. deve operare anche nei riguardi del contumace (Cass. ord. 13439/12, cit.; Cass. 14438/06).

Come detto, si tratta di circostanze che non risultano, al contrario, essere state mai poste in dubbio; da ultimo, nemmeno nel controricorso rassegnato dal S. nella presente sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; dal momento che il mancato versamento, nei termini di legge, degli importi dovuti in base al condono, nell’ambito della speciale disciplina di definizione agevolata in oggetto, comportava la decadenza del contribuente dal beneficio, non già il semplice diritto dell’amministrazione finanziaria di procedere all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva delle somme non versate.

Una volta ritenuta (ancorchè erroneamente) l’inammissibilità dell’appello, la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare il difetto della propria investitura e, pertanto, la carenza della propria potestas iudicandi sul merito della controversia; da ciò deriva l’erroneità della decisione con la quale la stessa ha invece ritenuto di pronunciarsi ugualmente (“ad abundantiam”) anche sul merito del gravame, ritenendolo comunque infondato.

Non si ritiene che questa violazione di ordine procedurale precluda la decisione della causa in questa sede, ex art. 384 c.p.c.; questo perchè si verte, nella specie, di pura interpretazione-applicazione normativa, senza necessità di accertamenti in fatto (nè sono stati dedotti punti controversi diversi ed ulteriori rispetto all’avvenuta decadenza del contribuente dai benefici del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per mancato o tardivo versamento delle somme a tale titolo dovute).

Ciò posto, questa forte di legittimità ha già avuto modo di osservare come le disposizioni in materia di condono fiscale siano derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario, integrando “sistemi compiuti di natura eccezionale”; e ciò anche con riguardo a ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste all’interno della stessa L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituente “una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge”. In ragione di ciò, si è esclusa l’applicabilità alla fattispecie di condono c.d. “clemenziale” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis dei principi elaborati con riguardo a diverse ipotesi di condono fiscale (quale quella L. n. 413 del 1991, ex art. 62 bis), posto che, con riguardo alla suddetta fattispecie ex art. 9 bis cit., “è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, l’integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria” (Cass. 514/02; in termini, Cass. ord. 25238/13 ed altre).

Su tale premessa, si è osservato che l’art. 9 bis citato – nel testo che qui rileva: “le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 – poi prorogata al 16 aprile 2004 – provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono (…) la somma di 6.000,00 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali (…) possono essere versati in tre rate di pari importo” – esclude in toto l’applicabilità dell’effetto agevolativo qualora il pagamento da parte del contribuente non intervenga nei termini stabiliti; vale a dire, mediante il puntuale pagamento dell’unica rata ovvero, se previste, delle rate successive alla prima (Cass. 19546/11; 21364/12; 10650/13, ord.)

Si è inoltre affermata – proprio in applicazione del su riportato orientamento circa l’autonomia sistematica ed interpretativa di ciascuna fattispecie di condono l’inapplicabilità all’art. 9 bis cit. della disciplina dettata per altre ipotesi di condono invece caratterizzate, per espressa previsione normativa, dalla inidoneità dell’omesso versamento a determinare l’inefficacia della definizione agevolata; così quanto, ad esempio, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5 (v. Cass. 16984/12) e art. 16, comma 2 (v. Cass. 23530/14).

Non senza osservarsi come la mancata riproduzione ex art. 9 bis delle previsioni di non decadenza testè menzionate deponga essa stessa – sebbene a contrario, ed in un ambito interpretativo che, diversamente da quanto sostenuto dalla commissione territoriale, non ammette analogia – per la soluzione qui recepita.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del primo motivo di ricorso, l’assorbimento del terzo e l’accoglimento dei restanti motivi; la sentenza impugnata viene cassata nei limiti dei motivi accolti e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., viene rigettato il ricorso introduttivo del S. avverso il diniego di definizione opposto dall’agenzia delle entrate.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di quest’ultimo in ragione di soccombenza; con compensazione, anche in considerazione dell’affermarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità poc’anzi richiamato, delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

LA CORTE

rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

in accoglimento degli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di S.A.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA