Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16485 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10532/2017 vertente tra:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale condizionato –

e

SACCI s.r.l. in liquidazione, in concordato preventivo, in persona

del legale rappresentante pro tempore, M.A.,

MA.AN., P.M. e C.S., elettivamente domiciliati

in Roma, via Vito Sinisi, 71, presso lo studio dell’Avv. Amerigo

Cianti, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Golini, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti in via incidentale condizionata –

avverso la sentenza n. 2259/2016 della CTR della Toscana, depositata

il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2259/2016, depositata il 23/12/2016, la CTR della Toscana, notificata il 17/02/2017, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione formulata dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento catastale loro notificati, riguardanti otto appartamenti, siti nel comune di Greve in Chianti, con i quali era stata attribuita a tali immobili la categoria A/1 e la classe 1, invece che la categoria A/2 e la classe 4, proposte nella denuncia di variazione, presentata con DOCFA del 26/06/2013 dalla società ricorrente, all’epoca unica proprietaria di tutti gli appartamenti, che poi ha proceduto alla vendita di due di essi, rispettivamente ai coniugi P.- C. e M.- Ma., anch’essi destinatari degli avvisi di accertamento e parti di questo giudizio.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto presentato per la notificazione a mezzo del servizio postale il 18/04/2017, formulando quattro motivi di impugnazione.

I contribuenti hanno resistito con controricorso, spedito per posta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, il 29/05/2017, proponendo due motivi di ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del ricorso principale.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, questi ultimi hanno depositato anche memoria illustrativa delle loro difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, allegando che il giudice di appello ha deciso come se i contribuenti avessero dedotto che l’Amministrazione fosse incorsa in un errore nell’effettuare il classamento, mentre invece, in realtà, avevano censurato soltanto la dedotta erroneità della motivazione posta a fondamento della rettifica.

2. Con il secondo motivo di ricorso la medesima Agenzia ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38 e del D.Lgs. n. 564 del 1994, art. 2-quater, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, affermando che il giudice di appello ha fatto riferimento a tali norme in argomentazioni digressive, che non hanno inciso sulla decisione, ma comunque del tutto erronee.

3. Con il terzo motivo di ricorso la stessa Agenzia ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che il giudice di appello ha deciso la causa con una motivazione in parte illogica e in parte assente.

4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha infine censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, allegando che il giudice di appello non ha considerato che le abitazioni per cui è causa erano proprio le “unità tipo” del comune di Greve in Chiani, approvate dalle Commissioni censurarie.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, i contribuenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1938, artt. 8, 11 e, 12 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,7,9,13 e 61-64, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che il giudice di appello ha utilizzato il metodo comparativo, tenendo a mente le “unità tipo” approvate più di quaranta anni addietro, senza effettuare una valutazione aggiornata e concreta verificando le reali caratteristiche attuali della zona e degli immobili in questione.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, i contribuenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, prospettando nuovamente la questione relativa al dedotto difetto di motivazione dell’atto di accertamento, ritenuta assorbita dal giudice dell’appello.

7. E’ infondato il primo motivo di ricorso principale, che deve pertanto essere respinto.

Dalla lettura degli atti di causa, compresa la sentenza impugnata, si evince con chiarezza che i contribuenti, con tre separati ricorsi, poi riuniti prima della decisione di primo grado, hanno contestato, oltre al difetto di motivazione dell’atto impugnato, la correttezza del metodo (comparativo) adottato e la decisione assunta dall’Amministrazione in ordine al classamento per cui è causa (v. p. 1 della sentenza impugnata e ricorsi introduttivi del giudizio, ai docc. 2a, 2b, 2c fasc. controricorrenti).

Il giudice di secondo grado ha esaminato soltanto la censura relativa alla correttezza del classamento, dichiarando espressamente assorbite le altre (v. ancora la sentenza impugnata).

Non può dunque ritenersi che la CTR abbia deciso ufficiosamente su una questione non dedotta.

8. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.

La stessa ricorrente ha allegato che la parte della decisione impugnata costituisce una digressione del giudice di merito, che non ha inciso sul tenore della motivazione, affermando tuttavia di volerla impugnare, perchè contenente valutazioni errate.

Effettivamente le argomentazioni in ordine alla portata del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38 e del D.Lgs. n. 564 del 1994, art. 2-quater, non sono pertinenti alla materia del contendere e riguardano fattispecie del tutto diverse da quella in esame, tant’è che non hanno avuto alcuna incidenza ai fini della decisione.

E’ pertanto evidente l’assenza di ogni interesse dell’Agenzia delle entrate (art. 100 c.p.c.) a proporre ricorso per cassazione avverso la parte della sentenza di appello che affronta tali argomenti, non traendo la ricorrente alcuna utilità dall’accoglimento o meno del mezzo di gravame.

Com’è noto, infatti, in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte contro argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della statuizione assunta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014).

9. Con riferimento al terzo motivo di ricorso principale, occorre compiere alcune precisazioni.

9.1. Com’è noto, con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie applicabile, non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) hanno precisato che la modifica normativa appena richiamata ha l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge. E ciò accade solo quando il vizio sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione.

In particolare, secondo le Sezioni Unite, la riformulazione normativa deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

A tale principio si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale, in alcuni casi, ha anche evidenziato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la motivazione di una pronuncia è apparente, qualora essa, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo lasciarsi all’interprete il compito di integrare tale motivazione con le più varie e ipotetiche congetture (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf., da ultimo, Sez. 65, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

In altre parole, sussiste motivazione apparente tutte le volte in cui dalla lettura della sentenza non è possibile comprendere l’iter logico-giuridico che ha seguito il giudice per arrivare alle asserzioni su cui si fonda la decisione (v. ad es. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018 e Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018).

9.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha evidenziato due passaggi della sentenza in cui, secondo la sua prospettazione, emerge l’assoluta illogicità e incomprensibilità della motivazione.

In primo luogo, l’Agenzia delle entrate ha dedotto che la CTR, dopo avere affermato che era onere dei contribuenti dimostrare il grossolano errore del classamento effettuato, in perfetta contraddizione con quanto appena riportato, ha ritenuto che, in mancanza di detta prova, le doglianze sarebbero state comunque giustificate con riferimento allo stato di mancato aggiornamento e sperequazione dell’attuale sistema catastale.

Non vi è tuttavia nessuna contraddizione, tenuto conto che si tratta di affermazioni generiche, che si ricollegano alle due diverse censure formulate, e sopra riportate, relative, da una parte, all’esito dell’accertamento e, dall’altra, al metodo utilizzato per arrivare ad esso.

In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto che il giudice dell’appello, dopo aver fatto una sommaria descrizione delle caratteristiche costruttive degli immobili, ha ricordato che molto tempo addietro, in seguito a un sopralluogo, le unità immobiliari erano state censite, senza impugnazioni, nella categoria Al (si tratta di un classamento notificato nel 1977) e che il giudice di primo grado, considerato che le variazioni avevano riguardato solo una diversa distribuzione degli spazi interni, aveva ritenuto corretto mantenere detta categoria, sulla base del fatto che non risultavano essere state apportate modifiche essenziali. Ciò nonostante, ha evidenziato la ricorrente, la stessa CTR si poi è discostata senza spiegazioni da quanto appena riportato, affermando che “in considerazione delle osservazioni che precedono deve ritenersi che non sussistono, attualmente, le caratteristiche sulla base delle quali ritenere, facendo riferimento alla normativa indicata in precedenza, che l’immobile possa rientrare nella categoria A/1”.

Dalla semplice lettura della sentenza impugnata si evince tuttavia che il giudice dell’appello ha da subito affermato chiaramente di escludere che gli immobili in questione presentassero le caratteristiche per essere classificati nella categoria A/1 (“Nel merito deve osservarsi come l’immobile in questione non sembra presentare le caratteristiche tipiche della categoria A/1… omissis… “), illustrando le ragioni in fatto e in diritto di tale asserzione, in particolare richiamando le caratteristiche che, in forza della circolare ministeriale n. 5 del 1994, devono avere le abitazioni per essere considerate di tipo signorile ed esaminando la zona in cui, nella specie, le unità immobiliari erano poste, insieme alle caratteristiche costruttive e agli impianti delle medesime.

Lo stesso giudice d’appello ha poi aggiunto, “per completezza di esposizione”, quanto sopra riportato in ordine al precedente incontestato classamento e alle valutazioni del giudice di primo grado (p. 5 della sentenza impugnata), precisando tuttavia che, nell’attualità, “in considerazione delle considerazioni che precedono” – e cioè delle considerazioni appena richiamate, relative alla zona in cui le abitazioni sono situate, alle caratteristiche costruttive e a quelle degli impianti delle stesse – non potevano ritenersi sussistenti i requisiti per la classificazione nella categoria A/1.

Il riferimento al precedente, e risalente, classamento, in rapporto alla decisione di primo grado, non è stato fatto in adesione alle conclusioni ivi raggiunte, ma solo, e chiaramente, “per completezza”.

Anche questo motivo di ricorso per cassazione risulta dunque infondato e deve essere respinto.

10. Infine, il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile.

E’ infatti stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge la mancata considerazione di un fatto, e cioè che le unità abitative in questione fossero proprio le “unità tipo” del comune di Greve in Chiani per la categoria A/1, che, com’è noto, in sede di legittimità assume rilievo negli stretti limiti della censura prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

In assenza della proposizione di un corrispondente motivo di impugnazione, che ha caratteristiche e requisiti di ammissibilità del tutto diversi da quello in esame, tale censura, che impinge nel merito, deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

11. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato.

12. La statuizione sulle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e gravano pertanto sulla ricorrente.

13. Non si applica nei confronti dell’Agenzia delle entrate il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e, assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA