Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16485 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ancona Entrate s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te domiciliata in Roma, vicolo dei Modelli 63, presso lo studio

degli avv.ti Aldo Raffaello Abenavoli e Gianrocco Catalano, dai quali

è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Edilsan s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, al viale G. Mazzini 11, presso lo studio dell’avv.

Salvini Livia e Cipolla Giuseppe Maria, dai quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 53/2008/09 depositata il 22/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Edilsan s.r.l. contro l’Ancona Entrate s.r.l. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Ancona n. 54/1/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica n. 1599 ICI per l’anno 2003. La CTR riteneva che la base imponibile fosse stata modificata a seguito della dichiarazione resa dalla società contribuente in data 16/7/99 e che tale dichiarazione integrasse quella denuncia in rettifica che il primo giudice nella sentenza appellata ha ritenuto non essere stata presentata al Comune.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Edilsan ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., mancata risposta alle controdeduzioni di Ancona Entrate s.r.l..

La censura è inammissibile. Il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti non integra il vizio di omessa pronuncia, bensì un vizio relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento , deducibile, ricorrendone i presupposti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTR non avrebbe indicato il percorso logico- giuridico seguito per ritenere che la dichiarazione del 1999 avesse sostituito in toto le dichiarazioni presentate in precedenza, senza alcuna argomentazione sulle deduzioni formulate in appello dall’Ancona Entrate s.r.l. in ordine al diverso oggetto delle denunce.

Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della censura, sia in quanto corredata dal momento di sintesi (“la sentenza impugnata insufficientemente motivata in quanto la CTR non esaminando le deduzioni formulate da Ancona Entrate s.r.l. ha dato per scontato il valore di rettifica della dichiarazione ICI di Edilsan s.r.l. del 16/7/99 senza spiegarne il motivo”) sia in quanto auto sufficiente, poichè le deduzioni cui viene fatto riferimento sono riportate alla pag. 6 è dello stesso ricorso, nell’illustrazione del primo motivo.

Nel merito la censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Ed invero la CTR, nell’affermare che la dichiarazione presentata in data 16/7/1999 “integra e rappresenta quella denuncia in rettifica che il primo giudice nella sentenza appellata ha ritenuto non essere stata presentata al Comune”, non esprime alcuna valutazione in ordine alle deduzioni formulate a riguardo dalla Ancona Entrate in cui veniva dedotto che tale dichiarazione si riferiva ad aree diverse.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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