Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16484 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Consorzio Vigilanza Rurale Urbana, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 52/2008/26 depositata il 21/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Consorzio Vigilanza Rurale Urbana, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal consorzio contro la sentenza della CTP di Foggia n. 329/3/1998 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento Irpeg Ilor 1990.

La somma ripresa a tassazione riguardava quote versate dagli associati per la guardiania degli immobili di loro proprietà. La CTR premesso che la imponibilità ad Irpef ed Ilor dovesse essere limitata agli introiti che “esulano dall’oggetto sociale”, affermava la non tassabilità degli introiti in quanto le prestazioni riguardavano solo i consorziati e, come tali, rientravano nell’oggetto sociale del consorzio.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, 87, 108 e 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR non avrebbe rilevato la insussistenza dei presupposti per la non imponibilità dei proventi. Formula il quesito di diritto: “dica la S.C. se, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nel caso di specie, siano imponibili ai fini delle imposte dirette i ricavi percepiti da un ente non commerciale di tipo associativo (nella specie consorzio di vigilanza) costituito tra privati per lo svolgimento di un’attività resa informa d’impresa a beneficio dei propri associati dietro pagamento di contributi specifici differenziati in ragione della qualità e quantità delle prestazioni.

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente laddove – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella inadeguatezza del quesito di diritto, priva di riferimento alla fattispecie concreta e del principio di diritto affermato dal giudice a quo. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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