Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16483 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28019/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.T. e C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1578/2016 della CTR della Toscana, depositata

il 20/09/2016, notificata (in base alle allegazioni di parte

ricorrente) il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1578/2016, depositata il 25/02/2016, notificata (in base a quanto allegato dalla ricorrente) il 27/09/2016, la CTR della Toscana ha riformato la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da C.T.M. e C.G. contro l’avviso di accertamento catastale, recante un classamento diverso (zona censuaria 1, categoria A/1, rendita Euro 1.429,29, classe 1, vani 3,5, part. 83, sub. 572) da quello proposto con la procedura DOCFA (zona censuaria 1, categoria A/2, rendita Euro 1.150,41, classe 4, vani 3), riguardante un’unità immobiliare, sita a (OMISSIS). In particolare, il giudice di appello aveva ritenuto nullo l’avviso di accertamento, perchè recava solo l’indicazione della categoria e della classe assegnata senza ulteriore motivazione.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato via PEC il 28/11/2016 al difensore degli appellanti in secondo grado, formulando tre motivi di impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dagli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si deve preliminarmente rilevare che parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notificazione della sentenza in questa sede impugnata in data 27/09/2016 (p. 1 del ricorso per cassazione), ma non ha poi depositato la relazione di notificazione di tale sentenza, come previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2).

Come affermato, anche di recente, da questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 6-2, n. 19695 del 22/07/2019), il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione, e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

Nel caso di specie, i controricorrenti non si sono costituiti e pertanto non vi è stata alcuna integrazione documentale per il loro tramite.

Com’è noto, qualora la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti agli atti, perchè presente nel fascicolo di ufficio del previo grado di merito, l’improcedibilità non può essere dichiarata (Cass., Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017), tuttavia, in mancanza del fascicolo di ufficio, di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l’improcedibilità, posto che l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali, per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali qui non dedotte, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relazione di notificazione, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (così Cass., Sez. 6-2, n. 21386 del 15/09/2017 e Cass., Sez. 3, n. 13751 del 31/05/2018).

Questa stessa Corte ha ritenuto che, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relazione di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. 6-3, n. 11386 del 30/04/2019).

Nel caso di specie, tuttavia, è da escludersi tale evenienza, tenuto conto che la sentenza impugnata risulta depositata il 20/09/2016 (p. 1 del ricorso e p. 1 della sentenza impugnata) e il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC il 28/11/2016, ben oltre il termine sopra menzionato.

2. Dichiarato improcedibile il ricorso, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

3. Non si applica nei confronti della soccombente Agenzia delle entrate il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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