Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16483 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 27/07/2011), n.16483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Preforn s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via B. Marliano 4, presso il Dott. Giuseppe

Mulone, rapp.to e difeso dall’avv. MULONE LUIGI, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 18/2008/01 depositata il 24/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Preforn s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Agrigento n. 152/5/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di recupero credito n. (OMISSIS). Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 16/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 e 10, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’avviso di recupero credito di imposta violerebbe il principio di irretroattività.

La censura è infondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 22322 del 03/11/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 4968 del 03/02/2009) secondo cui “gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di credili indebitamente utilizzati in compensazione”.

Con secondo motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione circa l’individuazione del momento di realizzazione dell’investimento con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe omesso di valutare l’ordine di acquisto della concessionaria palermitana Renault alla ditta Mavi s.r.l., ed avrebbe erroneamente individuato il momento iniziale dell’investimento nella “data di consegna e della spedizione dei beni immobili”. Formula il quesito:

Chiarisca la S.C. l’applicabilità ratione temporis della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis, al fine di stabilire, se momento iniziale dell’investimento debba essere considerato quello dell’emissione del buono d’ordine o, come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia quello della data di consegna o spedizione dei beni immobili.

Inammissibile è la censura di violazione di legge sia in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, sia in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Ed invero la CTR ha accolto l’appello sul rilievo che “l’acquisto del bene strumentale che secondo la società costituirebbe un nuovo investimento non può considerarsi effettuato prima del luglio 2002, atteso che il documento del 26/3/2002, depositato dalla Società, denominato offerta, costituisce soltanto un preventivo di spesa e non un buono d’ordine o un diverso documento da cui può ricavarsi l’impegno all’acquisto”.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto dell’atto del quale si assume la omessa valutazione, nè indicato specificamente le circostanze nelle quali l’atto è stato depositato onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività della questione prospettata.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA