Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16483 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 10/06/2021), n.16483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 11186/2015 R.G. proposto da:

B.I. e S.F. s.d.f., in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.I. e S.F., tutti

rappresentati e difesi dall’avv. Italo Doglio, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti, in Roma

via Luciani 1;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato,

elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 377/01/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna, depositata il giorno 10 novembre 2014;

Sentita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 25

maggio 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La B.I. e S.F. s.d.f. e i suoi soci B.I. e S.F., impugnarono gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate, con i quali vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA per gli anni 2004 e 2005.

Il ricorso venne parzialmente accolto in primo grado con la rideterminazione dei maggiori redditi; proposto appello dai contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza depositata il giorno 10 novembre 2014, lo rigettò.

Avverso la detta sentenza, la B.I. e S.F. s.d.f., B.I. e S.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui risponde con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso deducono B.I. e S.F. s.d.f., B.I. e S.F. la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, nonostante fossero stati emessi, senza alcuna valida giustificazione, prima del termine dilatorio previsto dalla legge.

1.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale merita di essere emendata.

Invero, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (il c.d. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus e ciò all’evidenza per tutti i tributi (compresi quelli c.d. “armonizzati” quale è l’IVA), senza che debba essere effettuata la c.d. “prova di resistenza”; detta prova è invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (è il caso degli accertamenti c.d. “a tavolino”), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (Cass. 15/01/2019, n. 701; Cass. 11/09/2019, n. 22644).

E’ noto infatti che, secondo l’orientamento avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’ipotesi di accertamenti c.d. “a tavolino” che riguardino l’IVA e gli altri tributi c.d. “armonizzati”, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2020, art. 12, comma 7, deve superare la c.d. “prova di resistenza”, è cioè in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823).

1.2. Orbene, nella vicenda all’esame del collegio, occorre evidenziare come i ricorrenti non abbiano specificato in ricorso come era loro preciso onere ex art. 366 c.p.c., n. 6) – che il documento su cui fondano la doglianza (id est il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza), sulla base del quale sono stati spiccati dall’Agenzia delle entrate gli avvisi impugnati, fosse stato redatto a seguito accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività della società di fatto, non trattandosi quindi di un accertamento c.d. “a tavolino”.

Dunque, resta esclusa in radice, almeno per le imposte dirette e l’IRAP, l’applicabilità dell’invocato L. n. 212 del 2020, art. 12, comma 7, che si riferisce soltanto alle verifiche in loco; quanto all’IVA, invece, alla luce dell’orientamento richiamato delle Sezioni Unite è sufficiente osservare che i contribuenti, durante l’intero giudizio, non hanno inteso neppure allegare le questioni che avrebbero potuto sottoporre all’Amministrazione, ove fosse stato rispettato il termine di sessanta giorni previsto dalla disciplina vigente, dovendosi conseguentemente escludere qualsivoglia vizio degli atti qui impugnati.

2. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei ricorrenti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA