Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16482 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22708/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2016 della CTR della Liguria, depositata

il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 319/2016, depositata il 25/02/2016, la CTR della Liguria ha riformato la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da F.R. contro l’avviso di accertamento catastale, recante un classamento diverso da quello proposto con la procedura DOCFA, riguardante un’unità immobiliare, sita a (OMISSIS). In particolare, il giudice di appello aveva rilevato che la nuova rendita non era stata preceduta da alcun sopralluogo, nè si era provveduto ad attivare il contraddittorio preventivo, aggiungendo che il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’atto opposto era fondato e doveva essere accolto, assorbendo ogni altra censura.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto presentato per la notificazione a mezzo del servizio postale il 26/09/2016 (il 25/09/2016 cadeva di domenica), formulando due motivi di impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da F.R., pur ritualmente intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la CTR aveva attribuito rilievo al mancato sopralluogo e al mancato contraddittorio preventivo, senza che in proposito fosse stata formulata alcuna censura, assumendo peraltro decisioni errate.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto fondato il motivo di appello inerente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

3. Per ragioni di economia processuale è opportuno esaminare subito quest’ultimo motivo di impugnazione, riguardante, come appena evidenziato, la sufficienza o meno della motivazione del provvedimento impugnato.

4. Tale motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.

Questa Corte ha infatti chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – che non è atto processuale ma amministrativo – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio, esclusivamente in base al ricorso medesimo (così Cass., Sez. 6-5, n 3289 del 13/02/2014; v. anche Cass., Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017).

Nel caso di specie, dall’esposizione del motivo di ricorso non si evince il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ma solo la prospettazione della tesi della ricorrente in ordine al minimo motivazionale esigibile, arricchita da richiami di giurisprudenza, sicchè non è possibile procedere all’esame della censura proposta.

5. La dichiarazione di inammissibilità del motivo appena esaminato rende superfluo l’esame dell’altro, che pertanto deve ritenersi assorbito, atteso che nessuna statuizione in ordine a quest’ultimo potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata, stante il consolidamento dell’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15350 del 21/06/2017).

11. Dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, stante la mancata costituzione della parte intimata vittoriosa.

12. Non si applica nei confronti della soccombente Agenzia delle entrate il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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