Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16482 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19566/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARELLO ANTONIO giusta procura

speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 13/05/08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte;

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 23/34/08, la CTR del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba, avverso la decisione con la quale il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso proposto da M.M. nei confronti degli avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio accertava un maggior reddito del contribuente e rettificava le dichiarazioni IVA per gli anni 1999 e 2000. La CTR riteneva, invero, che la rinotifica dell’atto di appello – peraltro disposta dallo stesso organo giudicante, essendo stata la prima notifica effettuata presso la residenza del contribuente, anzichè presso il domicilio eletto presso il difensore, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, – fosse avvenuta oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, determinando, pertanto, l’inammissibilità del gravame.

Avverso la sentenza n. 23/34/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 321 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ed ai quali l’intimato ha replicato con controricorso. Le censure si palesano manifestamente fondate.

Osserva, invero, la Corte che la notifica dell’atto di appello effettuata – come nel caso concreto – alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza, bensì la nullità della notifica stessa, sanabile – con efficacia ex tunc – mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., (Cass. 1156/08, 12381/09). Ne discende che, nel caso di specie, la CTR ha correttamente disposto la rinotifica dell’atto di appello, erroneamente notificato alla parte anzichè al procuratore costituito, ma non avrebbe poi dovuto dichiarare inammissibile, per tardività, il gravame. Ed invero, la rinotifica dell’atto di appello ex art. 291 c.p.c. – agendo il rimedio ex tunc – comporta che gli effetti dell’atto vanno ricollegati alla prima notificazione e la rinnovazione impedisce, quindi, la decadenza dall’impugnazione.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi del l’art. 315 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria del Piemonte, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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