Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16482 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12091/2014 R.G. proposto da:
P.S. (CF (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.
FRANCO COLLI, e domiciliato presso lo studio dell’Avv. CARLO
CARRIERI in Roma, Via L. Rizzo, 36;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
con l’intervento di:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 139/32/2013, depositata in data 14 novembre 2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2021
dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
che:
La contribuente P.S. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, avente ad oggetto la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili avvenuta con rogito del 13 settembre 2006, al quale aveva partecipato anche il coniuge della contribuente, avente ad oggetto la cessione di fabbricati, costituiti da laboratorio e area pertinenziale, nonchè da altri beni immobili, tutti siti in Comune di Vigevano;
che la cessione degli immobili è stata assoggettata a tassazione separata a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. g)-bis, quale terreno suscettibile di vocazione edificatoria;
che la CTP di Pavia ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 novembre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio;
che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo e che nel giudizio, promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La contribuente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dando atto di avere dato corso alla definizione agevolata;
che l’istanza è stata notificata all’Agenzia delle Entrate;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., 23 febbraio 2021, n. 4738; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140);
che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle ragioni della relativa scelta processuale, che impinge nella adesione alla definizione agevolata, anche in ragione del fatto che l’eventuale condanna alle spese contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata medesima (Cass., Sez. V, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2018, n. 28311);
che nell’ipotesi di definizione del giudizio a seguito di ricorso alla definizione agevolata non trova applicazione il principio dell’applicazione del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021