Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16482 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24101/10 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco pro tempore

D.B.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.

5637, presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/03/09 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 10 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 28/03/09 depositata il 10 marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello principale proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione n. 231/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da L.R.A. contro l’avviso di accertamento n. 38 ICI anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003 relativamente ad un “terreno contrassegnato dalla particella n. 60” di cui era proprietaria.

Per quanto di stretto interesse la CTR, dopo aver dato atto che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente “poichè in assenza di piani attuativi o di lottizzazione l’area non era da considerare edificabile ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 2 istitutivo dell’ICI”, dopo aver dato altresì atto che la contribuente aveva proposto appello incidentale in cui “ribadiva il fatto che i terreni in questione erano utilizzati ad uso agricolo, pertanto nel caso di specie era applicabile la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) secondo la quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti indicati nell’art. 9, comma 1”, giustificava il rigetto dell’appello principale del Comune accertando che “non vi era un lotto minimo necessario per l’edificazione” e che “inoltre ci si trovava nella situazione in cui il terreno veniva sfruttato per le attività dirette alla coltivazione del fondo e condotto da soggetti indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1”.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo motivo rubricato “Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 112 e art. 345 c.p.c. per violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato e inammissibilità di domanda nuova in appello”, veniva nella sostanza lamentato come la CTR avesse “rigettato l’appello in ragione del lotto minimo e dello sfruttamento del terreno per attività di coltivazione di cui all’art. 9”, con ciò incorrendo nei vizi di extrapetizione e di violazione del divieto dei nova e questo atteso che la contribuente in primo grado aveva unicamente eccepito che l’area, seppur inserita in zona edificabile, in mancanza di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del PRG doveva ritenersi non assoggettabile a ICI.

Venivano sottoposti i seguenti due quesiti:

1.1. “Se concretizza il vizio di extrapetizione e violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 c.p.c. la sentenza resa in grado d’appello che si pronuncia su questione di “lotto minimo” e di “sfruttamento del terreno per attività dirette alla coltivazione del fondo”, siccome problematiche non proposte in primo grado ed estranee alla sentenza del primo giudice resa in punto di in edificabilità dell’area in ragione della mancata attuazione dei piani attuativi o di lottizzazione, così alterando gli elementi identificativi dell’azione”.

Con riferimento a questo primo profilo di censura il motivo è infondato perchè le eccezioni sulle quali si è pronunciata la CTR erano state invece proposte dalla contribuente con appello incidentale, cosicchè nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. si è consumata e dovendosi eventualmente farsi questione di pronuncia su eccezioni nuove con conseguente violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 57, comma 2.

1.2. “Se concretizza violazione del principio di divieto di domanda nuova in appello e di sua inammissibilità, rilevabile d’ufficio ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 la richiesta di esenzione dall’imposta per sfruttamento del terreno in ragione della attività di coltivazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 non proposta in primo grado ove era stata eccepita la non imponibilità ex art. 2 del medesimo d.lgs. per difetto di approvazione di piani attuativi”.

Con riferimento a questo secondo profilo il motivo è invece fondato perchè l’eccezione di esenzione Ici ex D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, lett. b) per la diretta coltivazione del terreno, da ritenersi non rilevabile d’ufficio anche per il divieto di aggiungere nuovi motivi di cui al D.Lgs. n. 546 cit., art. 24, comma 2 ss., (Cass. sez. trib. n. 13742 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25756 del 2014), incontra il divieto dei nova di cui al D.Lgs. n. 546 cit., art. 57, comma 2.

2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2”, veniva nella sostanza lamentato che la soggezione a ICI conseguiva dal mero inserimento del terreno in zona edificabile del PRG. Il quesito sottoposto era quindi il seguente: “Se concretizza violazione degli D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, la sentenza che esclude la imponibilità ICI ad aree specificatamente volte alla edificazione per previsione in PRG con destinazione a “Zona per attrezzature ricettive e di ristoro”, in ragione della estensione dell’area inferiore a un lotto minimo edificatorio”.

Il motivo è fondato alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’inserzione di un terreno in zona indicata come edificabile dal PRG comporta la sua soggezione a ICI. Ed in effetti l’esclusione dall’imposta non può discendere dalla cosiddetta non edificabilità di fatto, che soltanto rileva ai fini della determinazione dell’imponibile. Nella sostanza il carattere fabbricabile del terreno qui oggetto di controversia permane, pur se la sua misura non raggiunge quella minima prevista per la costruzione e ciò in quanto sul ridetto terreno non grava una destinazione assoluta di non edificabilità e tanto che la stessa CTR ne ha positivamente accertato la edificabilità se “unito” ad altri (Cass. sez. trib. n. 14763 del 2015; Cass. sez. trib. n. 4499 del 2012).

3. Assorbito il terzo motivo.

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per le ulteriori statuizioni.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in diversa composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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