Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16482 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11286/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GATTI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., G.A., A.M.R., G.L.

quali eredi di G.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COCQUIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

SANTAGOSTINO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 71/2014 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il

31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al

pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore delle

controparti resistenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 B.G. convenne dinanzi al Tribunale di Novara G.C. e N.G., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda dedusse che i convenuti, nel redigere il verbale di una assemblea condominiale, avevano adottato espressioni lesive del suo onore e della sua reputazione, ed in particolare avevano scritto che:

(-) il controllo dei documenti da parte di B.G. “si dilunga oltre ogni ragionevole tempo”;

(-) “tutti gli altri condòmini danno evidenti segni di impazienza”;

(-) “sorge, come sempre, la solita animata discussione” tra B.G. e l’amministratore;

(-) “i condomini (sono) loro malgrado testimoni dei fatti”;

(-) “il sig. B. giustifica il suo voto contrario con le solite motivazioni di tutti gli anni”.

2. Con sentenza 31.1.2014 n. 71 il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., comma 3.

3. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con ordinanza 24.2.2015 la Corte d’appello di Torino dichiarò il gravame inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

4. La sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione da B.G., con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso N.G., G.A., G.L. e A.M.R., gli ultimi tre in quanto eredi di G.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l’art. 101 c.p.c., perchè avrebbe deciso la causa senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del “contesto agitato in cui venne scritto il verbale di condominio”.

Nell’illustrazione di questo motivo, il ricorso soggiunge (a p. 8) che comunque l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., pronunciata dalla Corte d’appello non si è pronunciata su uno dei motivi di gravame.

1.2. Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, su uno dei motivi di gravame, il motivo è inammissibile, non essendo consentita l’impugnabilità per cassazione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., per questa ragione (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016).

1.3. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo il motivo è infondato.

Il Tribunale di Novara venne chiamato a stabilire se il verbale dell’assemblea condominiale svoltasi il 28.9.2010 fosse o no diffamatorio, e tale questione è stata decisa nel merito. Resta quindi escluso che la sentenza sia fondata su questioni sulle quali le parti non abbiano potuto discutere.

La circostanza che il Tribunale, alle pp. 4 e 5 della propria sentenza, spieghi come l’assemblea condominiale si sia svolta in un clima “teso” non solo non ha alcun peso nell’economia della decisione, ma in ogni caso costituisce una mera valutazione delle prove documentali raccolte, addotta in sentenza ad colorandum, non una “questione” posta a base della decisione (cfr., in tal senso, già Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016, secondo cui “l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta all’art. 101 c.p.c., comma 2, ad opera della L. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato il giudicato esterno. Ciò perchè in una precedente sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Novara (n. 581 del 2013), si sarebbe accertato non essere vero che B.G. facesse perdere tempo ai condòmini in assemblea; sicchè sarebbe diffamatorio il verbale dove riporta che B.G. invece si dilungava ad esaminare le carte condominiali.

2.2. Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dal momento che non precisa quale fosse l’oggetto del giudizio deciso dalla sentenza n. 581/13; nè precisa in quale data sarebbe passata in giudicato.

In ogni caso, esso è infondato.

Il giudicato si forma sull’oggetto della domanda, ed oggetto del presente giudizio era stabilire se B.G. fosse stato o no diffamato, non se facesse perdere tempo ai condomini durante le assemblee condominiali.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; artt. 10 e 14 CEDU; artt. 2043 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la sentenza avrebbe violato l’art. 2 Cost. e la CEDU, perchè ha escluso il carattere diffamatorio di uno scritto che ha leso i suoi diritti della persona, avendolo discriminato in quanto minoranza nell’assemblea condominiale.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato, non esistendo norma veruna nell’ordinamento nazionale o sovranazionale che tuteli i diritti delle minoranze condominiali.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 96 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale l’avrebbe illegittimamente condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto sarebbe mancato nella specie l’elemento della mala fede.

4.2. Il motivo è infondato: per essere condannati ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, basta la colpa, e non è necessaria la mala fede. Stabilire, poi, se la domanda sia stata proposta con colpa è questione di fatto riservata al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.

5. La responsabilità aggravata.

5.1. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado nel 2010.

Ad esso, dunque, è applicabile ratione temporis l’art. 96 c.p.c., comma 3, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Presupposto per l’applicazione di tale norma, che va letta in connessione con i commi che precedono, è dunque l’avere agito o con mala fede, o senza attivarsi con l’ordinaria diligenza per acquisire una ragionevole previsione sulla fondatezza della propria pretesa.

5.2. Con riferimento al giudizio di legittimità, questa Corte ha già stabilito che proporre un ricorso per cassazione malgrado la conoscenza o l’ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell’impugnante ex art. 96 c.p.c., comma 3, per avere questi agito – e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c., sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (ex aliis, Sez. 3 -, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016).

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un ricorso nel quale:

– ha sostenuto tesi giuridicamente molto originali, come quella secondo cui la CEDU tutelerebbe le minoranze condominiali;

– ha invocato a sproposito l’esistenza del giudicato esterno, così come la violazione dell’art. 101 c.p.c.;

– ha infine (quel che più rileva, ai fini della responsabilità aggravata) proposto un ricorso per cassazione col quale nella sostanza ha inteso censurare un tipico apprezzamento di fatto, quale la natura diffamatoria d’uno scritto.

5.3. Il ricorrente, in definitiva, ha proposto un ricorso in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente inammissibile. Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Il ricorrente va, dunque, condannato di ufficio ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore delle parti intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e – tenendo conto del numero dei controricorrenti – nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.G. alla rifusione in favore di N.G., G.A., G.L. e A.M.R., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna B.G. al pagamento in favore di N.G., G.A., G.L. e A.M.R., in solido, della somma di Euro 10.000 ex art. 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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