Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16481 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20823/2009 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 96,

presso lo studio dell’avvocato CAPUTO Antonio, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1281/2009 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Foggia in data 26.5.2009 ed in pari data depositata in materia di opposizione all’esecuzione ed opposizione di terzo.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile sotto molteplici profili.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (v. per tutte da ultimo Cass. 25.9.2009 n. 20652).

Nella specie tali elementi difettano totalmente.

Inoltre, la formulazione degli indicati due motivi, per cui è chiesta la cassazione della sentenza, non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Se si dovesse intendere che le censure, con gli stessi proposte, si riferiscono a violazioni di norme di diritto, i motivi non si concludono – ne contengono – i prescritti quesiti.

Se, invece, le censure si dovessero intendere riferite a supposti vizi di motivazione, difettano, sia il momento di sintesi, sia l’indicazione dei punti decisivi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata.

Inoltre, non è possibile individuare le ragioni in base alle quali la motivazione stessa sia ritenuta inidonea a supportare la decisione adottata”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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