Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16481 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16481

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10139/2015 proposto da:

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (GIA’ INA ASSITALIA SPA), in persona dei suoi

rappresentanti Dott. D.P.R. (Amministratore Delegato

e Direttore Generale) e Dott. B.R. (Dirigente)

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FABOZZI

giusta procura generale alle liti notarile allegata al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5505/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 il Ministero della Difesa convenne dinanzi al Giudice di pace di Sessa Aurunca L.L. e la INA Assitalia s.p.a., esponendo che:

(-) il proprio dipendente D.S.E. l'(OMISSIS) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, che gli procurò lesioni personali;

(-) il sinistro andava ascritto a responsabilità di L.L., che lo aveva provocato alla guida di un veicolo assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Assitalia s.p.a.;

(-) in conseguenza dell’infortunio occorso al proprio dipendente, questi rimase assente dal lavoro per 64 giorni;

(-) in conseguenza di tale assenza l’amministrazione della difesa aveva patito un danno patrimoniale, pari agli emolumenti inutilmente versati ad D.S.E. durante la malattia.

2. Con sentenza n. 1252 del 2008 il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

Il Tribunale di Napoli, adito dalla soccombente amministrazione, con sentenza 9.4.2014 n. 5505 rigettò il gravame.

Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ritenne che il danno di cui il Ministero chiese il risarcimento era derivato dalla circolazione di veicoli, ed il relativo credito risarcitorio fosse perciò soggetto al termine di prescrizione biennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero della Difesa, con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la sola Generali Italia s.p.a., successore della Assitalia s.p.a. per effetto di fusione per incorporazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2947 c.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale erroneamente ha applicato il termine di prescrizione biennale. Infatti, poichè il sinistro aveva provocato lesioni personali a D.S.E., sussistevano gli estremi del delitto di lesioni colpose, e di conseguenza al credito risarcitorio del Ministero si sarebbe dovuto applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per tale reato, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, a nulla rilevando che il risarcimento fosse invocato da soggetto diverso dalla vittima primaria.

1.2. Il motivo è fondato.

L’art. 2947 c.c. estende al diritto al risarcimento del danno derivante da reato il termine, se più lungo, previsto dalla legge per la prescrizione del reato.

Questa estensione giova a qualunque persona abbia patito danno in conseguenza del reato, a nulla rilevando che ne sia stata vittima diretta od indiretta, nè se chi domanda il risarcimento sia il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

L’art. 2947 c.c., comma 3, infatti, estende il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano non già per il fatto che la domanda di risarcimento sia proposta dalla vittima diretta del reato, ma per il fatto che la condotta causativa del danno abbia integrato gli estremi del reato.

Questa soluzione, l’unica consentita dal testo della legge, è anche l’unica coerente con la logica: se così non fosse, infatti, anche alla vittima primaria del delitto di lesioni colpose si dovrebbe applicare un termine prescrizionale lungo per il risarcimento del danno alla persona, ed uno biennale per il risarcimento del danno alle cose, posto che il danneggiamento colposo non costituisce reato.

1.3. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:

“il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”.

2. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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