Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16481 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16481 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Ud. 22/05/2013

ORDINANZA

CC

sul ricorso 10219-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

SOCIETA’ PROGETTO INDUSTRIE SRL 018271100619 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO
26, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI
PASQUALE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

SAGLIOCCO GIORGIO, giusta mandato a margine del

Data pubblicazione: 01/07/2013

controricorso;
– controricorrente
nonchè contro

EQUITALIA POLIS SPA;
– intimata –

Tributaria Regionale di NAPOLI del 25.2.09, depositata
il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

avverso la sentenza n. 63/29/2010 della Commissione

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.504/01/2006 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della
“Progetto Industrie srl”- ed ha così annullato le cartelle di pagamento concernenti
IVA-IRPEF per gli anni 2000 e 2001, limitatamente all’ammontare delle sanzioni e
sul presupposto che l’ammontare dei tributi (integralmente dovuto dopo che era stato
denegato il condono chiesto ai sensi della legge n.289/2002, sul presupposto che non
fosse stato tempestivamente adempiuto ai pagamenti dovuti) era stato invece pagato
dalla parte contribuente.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che, atteso che il pagamento dei
tributi era avvenuto entro il termine dei trenta giorni dalla notifica della cartella poi
impugnata, ciò avrebbe consentito al contribuente di beneficiare della riduzione fino
al 10% dell’ammontare delle sanzioni.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, entrambi i motivi di impugnazione (improntati al vizio di insufficiente o
contraddittoria motivazione) non appaiono fondati su argomenti coerenti con
l’archetipo del vizio fatto valere in rubrica.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che la CTR, pur dando atto
dell’avvenuta emissione del diniego di condono, non ne aveva tenuto conto ai fini di

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letti gli atti depositati

considerare detto atto come equipollente della comunicazione di irregolarità che
avrebbe dovuto essere inviata ai sensi dell’art.36 bis comma 3 del DPR n.600/1973;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta invece, dopo avere affermato che le
sanzioni erano dovute nella misura ridotta ad 1/3 di quella ordinaria, aveva
erroneamente annullato la cartella di pagamento anzicchè limitarsi a rideterminare le

Ciò posto, basta evidenziare che, secondo 1′ indirizzo costante di questa Corte (per
tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 228 del 10/01/1995):”La violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ricorre
nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere
denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, perché tale vizio è riferito dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. alla
ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della
giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto…..”.
Che anche nei motivi di ricorso qui in discorso si sia verificato siffatto
fraintendimento è confermato, d’altronde, dalla circostanza che la parte ricorrente
non ha in alcun modo indicato quale sarebbe il “fatto decisivo” in relazione al quale
si assume commesso il vizio lamentato, sicchè è manifesto che la doglianza avrebbe
dovuto essere ascritta ad una tipologia di vizio diversa da quella prescelta
(lamentandosi in concreto la supposta inidonea applicazione della disciplina di
legge).
In definitiva, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 settembre 2011

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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sanzioni medesime, in virtù del “potere di sostituzione di cui è investita”.

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 8.000,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

esborsi.

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