Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16480 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 27/07/2011), n.16480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contre

SOCIETA’ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI, associazione senza scopo

di lucro, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avv. COMPORTI MARCO e dall’avv. Luca Marucchi, presso il quale

è elettivamente domiciliata in Roma in via Barberini, 86 (STUDIO

LEGALE CARDIA);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 105/06/06, depositata il 1 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 105/06/06, depositata il 1 giugno 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Siena, ha riconosciuto alla Società di esecutori di pie disposizioni, associazione con sede in Siena, il diritto al rimborso di quanto corrisposto in eccedenza a titolo di IRPEG per gli anni 1995 e 1996, avendo dichiarato i redditi da fabbricati relativi ad immobili soggetti a vincolo storico e artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, indicando il reddito effettivo e non la minore tra le tariffe d’estimo della zona censuaria, come previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.

Il giudice d’appello, rigettando il motivo di gravame dell’amministrazione, ha infatti ritenuto che in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, è di quarantotto mesi dalla data del versamento, decorrente “dalla data di pagamento del saldo, in quanto solo in quel momento si è perfezionata l’obbligazione tributaria del contribuente con la predisposizione della dichiarazione dei redditi”.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con il primo dei quali l’amministrazione ricorrente censura per violazione di legge l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui premesso che nel caso de quo non è da escludere la prescrizione decennale, mentre con il secondo, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, da una parte assume che il più ampio termine di decadenza introdotto dalla L. n. 133 del 1999 sarebbe applicabile solo qualora, al momento di entrata in vigore della legge, non sia già decorso il termine di 18 mesi originariamente previsto, laddove nella specie l’istanza era stata presentata il 26 (o il 28, come si legge nel quesito di diritto) marzo 2000 in relazione a versamenti effettuati nel 1995, nel 1996 e nel giugno del 1997; dall’altra, sostiene che il termine fissato dalla disposizione in rubrica debba essere computato a far tempo dalla data di versamento dei singoli pagamenti, e non dal versamento del saldo.

Quanto all’eccepita novità del rilievo concernente la decadenza dal diritto di rimborso, perchè formulato per la prima volta in appello dall’amministrazione, si osserva che “in materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno” (Cass. n. 1605 del 2008, n. 11521 del 2004).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cass. n. 924 del 2005, n. 1918 del 2007).

Quanto, in particolare, all’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso di versamenti diretti delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’ai e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre, nel caso che i versamenti risultino parzialmente o totalmente non dovuti già all’atto della loro effettuazione – come nella specie – il termine in rassegna non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto, poichè, in tale seconda ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. n. 5978 del 2006, n. 3412 del 2005).

L’affermazione censurata con il primo motivo, espressa in termini dubitativi, non sembra possa costituire una autonoma ratio decidendi.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il secondo motivo è manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono dichiarate compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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