Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16480 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19215/2009 proposto da:

G.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI Egidio, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE SPA e per essa la UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

(nuova denominazione sociale assunta dalla UGC BANCA SPA – Unicredito

Gestione Crediti Società per Azioni – Banca per la Gestione dei

Crediti), già denominata Mediovenezie Banca SpA, appartenente al

Gruppo Bancario “Unicredit”, quale mandataria di UNICREDIT SPA

capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, aderente al Fondo

Interbancario di Tutela dei Depositi, quest’ultima quale avente causa

di CAPITALIA SPA a seguito di fusione per incorporazione, a sua volta

mandataria della predetta società Trevi Pinance SpA, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI Elio, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– resistente –

e contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA – già Banca di Roma SpA, FIAT SAVA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 20440/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 15.10.08,

depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – G.M.A. ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., avverso la sentenza del tribunale di Roma, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 15.10.2008.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile sotto molteplici profili.

Trattasi di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ma, dagli atti non risulta – in mancanza allo stato del fascicolo d’ufficio – se il giudice abbia dato atto a verbale della sua lettura, relativa a motivazione e dispositivo, con la sua pubblicazione a seguito della sottoscrizione del giudice e l’immediato deposito in cancelleria (v. anche Cass. ord. 5.6.2009 n. 13035; Cass. ord. 24.7.2007 n. 16304).

Al che conseguirebbe l’esonero per il cancelliere delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c., e la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza dalla data dell’udienza (15.10.2008); con la conseguente, ipotizzabile tardività nella specie (il ricorso per regolamento di competenza è stato consegnato per la notificazione il 2.9.2009).

Peraltro, se tali adempimenti non fossero stati posti in essere, in questo caso è onere dell’istante – anche se dovesse dedurre che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata, in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea – di documentare la tempestività della notificazione dell’istanza, ove l’impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza (v. anche Cass. ord. 12.3.2009 n. 6050; Cass. 7.7.2004 n. 12462); come nella specie.

Ma tale onere non risulta allo stato adempiuto.

In ogni caso il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile sotto un ulteriore ed assorbente profilo.

Il regolamento è stato proposto, infatti, avverso l’implicito rigetto di un’istanza di riunione di giudizi – ai sensi degli artt. 273-274 c.p.c. e art. 39 c.p.c., comma 2 (continenza) – pendenti, non davanti a diversi uffici giudiziari, ma davanti a diversi giudici appartenenti però allo stesso ufficio (v. anche Cass. 25.1.2008 n. 1697).

In questo caso non si pone una questione di competenza denunciabile con il ricorso per regolamento di competenza, ma di distribuzione degli affari all’interno di un unico ufficio.

La sentenza emessa non è nulla – come sostiene il ricorrente (v.

anche Cass. 31.5.2006 n. 13001) e la censura in ordine alla mancata riunione, eventualmente, potrà formare oggetto di impugnazione della sentenza con l’ordinario mezzo previsto per la stessa”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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