Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16480 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6095/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, n. 3731/21/2015,

depositata il 4 settembre 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2021

dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M.S. riceveva dall’Inps nell’anno 2006 l’erogazione degli arretrati di una pensione con la decorrenza dal febbraio 1996, per la somma di Euro 49.121,00, trattenendo la somma di Euro 6118,62 a titolo d’imposta. Successivamente, l’Ufficio di Enna, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, riscontrava la presenza di redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d’imposta 2006, erogati, appunto, dal sostituto d’imposta, sul modello 770/2007 per l’importo suddetto, con ritenute operate pari ad Euro 0,00 e detrazioni riconosciute per Euro 6118,00. Veniva, quindi, emessa comunicazione di irregolarità con cui si chiedeva l’importo di Euro 5179,83 complessivo per ritenute, interessi e sanzioni. A seguito di istanza di annullamento dell’avviso di irregolarità, l’Ufficio conteggiava nuovamente gli importi dovuti, riconoscendo le ritenute certificate dall’Inps per Euro 6118,00 e le detrazioni per complessivi Euro 4112,00, sicchè ne derivava un importo dovuto pari ad Euro 1.067,83. In assenza di pagamento, venivano, quindi, iscritti a ruolo le imposte dovute unitamente ai relativi interessi ed alle sanzioni per omessi e/o tardivi versamenti. Si procedeva poi alla notifica della cartella di pagamento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Enna (sentenza n. 460/1/2011) accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava la cartella esattoriale per l’anno 2006.

3. Avverso tale sentenza proponeva, comunque, appello la contribuente, in quanto il giudice di prime cure, dopo l’annullamento della cartella, avrebbe dovuto disporre il rimborso delle somme erroneamente trattenute, perchè effettuate in misura superiore al dovuto, costituendo così un credito d’imposta.

4. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente e, in parziale riforma della decisione di primo grado, disponeva il rimborso in favore della stessa della somma di Euro 4799,40. In particolare, il giudice d’appello rilevava che se la pensione richiesta dalla contribuente nell’anno 1996, fosse stata erogata nell’anno di competenza, e non in un’unica soluzione con arretrati maturati dopo circa 10 anni, la S. non sarebbe stata sottoposta a tassazione del reddito, appartenendo alla c.d. no tax area, in quanto esonerata da dichiarazione dei redditi, perchè titolare di reddito da pensione non superiore ad Euro 7500,00. La ratio della tassazione separata, di cui al D.P.R. n. 917 del 1976, art. 21, comma 4, era proprio quella di evitare che il contribuente, che percepiva in un anno di imposta redditi riferiti ad anni di imposta precedenti, fosse assoggettato a tassazione maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, se i redditi fossero stati percepiti nell’anno in cui erano maturati. Pertanto, la somma iscritta nella cartella non era dovuta e il giudice d’appello, nell’annullare la cartella per vizi propri, ma omettendo la pronuncia di rimborso, era incorsa in “difetto di motivazione”.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

6. Resta intimata la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis, comma 1, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’Ufficio ha proceduto a riconoscere le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari relativi agli anni dal 1996 al 2003, in presenza delle dichiarazioni d’imposta presentate, determinando così gli importi di cui alla prima comunicazione di irregolarità ed alla successiva cartella. Infatti, fino all’anno di imposta 2003 la contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta mentre in seguito, ha ritenuto più conveniente optare per il regime della “no tax area”, non presentando, quindi, le successive dichiarazioni per gli altri anni 2004 e 2005. In assenza di dichiarazioni di imposta per gli anni 2004 e 2005, non spetta dunque alla contribuente il rimborso, a seguito di omessa indicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, che devono essere chieste proprio in tale sede; possono essere solo riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente, comunque certificate e risultanti dal modello Cud del datore di lavoro. Pertanto, per gli anni 2004 e 2005, in cui la contribuente ha scelto di non presentare la dichiarazione dei redditi, rientrando nella no tax area, non si è tenuto conto delle detrazioni per carichi di famiglia. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 21, comma 4, facesse riferimento anche alle detrazioni/deduzioni non fruite in assenza di dichiarazione. Il giudice d’appello ha riconosciuto la spettanza del rimborso nonostante l’assenza di dichiarazioni di imposta, con conseguente mancata indicazione di detrazioni o deduzioni di imposta, la cui spettanza, peraltro, non era stata in alcun modo dimostrata. Pertanto, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, poichè la parte non ha provveduto a presentare la dichiarazione d’imposta modello Unico, l’Ufficio ha potuto solo riconoscere le detrazioni da lavoro dipendente, ma non quelle da carico di famiglia. Infatti, queste ultime sono “conteggiabili” solo a seguito di presentazione di dichiarazione di imposta e, se omesse nel modello Unico, tale dimenticanza può essere sanata con successiva dichiarazione integrativa. Procedura questa non utilizzabile a causa dell’assenza di una precedente dichiarazione.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

1.2. Invero, l’Amministrazione ricorrente ha prodotto la prova della spedizione postale del piego contenente la copia del ricorso, ma non la sua ricezione da parte della destinataria. Questa Corte ha esaminato anche gli atti del fascicolo d’ufficio, senza rinvenire l’avviso di ricezione.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di Consiglio prevista dall’art. 380 bis.1. c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 (Cass., sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30383).

1.3. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass., sez. 5, 9 luglio 2020, n. 14567; Cass., sez.un., n. 627 del 2008; Cass., n. 26108 del 2015; Cass., n. 18631 del 2018; Cass., n. 23793 del 2018; Cass., n. 8641 del 2019).

1.4. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

1.5. Nulla è dovuto per le spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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