Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16480 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12163/10 proposto da:

P.N. e P.F., elettivamente domiciliati in

Roma Viale degli Ammiragli n. 114 scala A, presso lo Studio

dell’Avv. Francesca Felici che, anche disgiuntamente con l’Avv.

Gaetano Fabrizio Marino, li rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Montenero di Bisaccia, in persona del suo Sindaco pro

tempore T.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Gramsci n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Vincenzo Ioffredi,

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Mancini, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/03/09 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 23 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Antonietta Lazzaruolo, per delega, per i ricorrenti;

udito l’Avv. Francesco Mancini, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 40/03/09 depositata il 23 marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Molise, accolto l’appello del Comune di Montenero di Bisaccia, in riforma della decisione n. 216/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, respingeva i riuniti ricorsi proposti da P.N. e P.F. avverso avvisi di accertamento ICI anni 1999 2000 2001 2002 relativamente a terreni “in comproprietà”.

In sintesi la CTR, in ragione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16 conv. con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, contenente una disposizione di interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), affermava in primo luogo che le “aree” in contestazione erano da considerarsi edificabili ai fini ICI perchè come tali inserite in PRG “indipendentemente dall’approvazione in Regione e dall’adozione di strumenti attuativi” e che “dai certificati allegati agli atti di compravendita presi a riferimento per la valutazione economica dei fondi, la quantificazione operata dall’Ufficio appariva congrua e condivisibile”.

Contro la sentenza della CTR, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciavano in rubrica “Nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello (di merito) derivata dalla inammissibilità dell’atto d’appello ex D.Lgs. 31 febbraio 1992, n. 546, art. 53, n. 1, art. 18, comma 3, art. 27, comma 1, e art. 18, n. 3, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio – deposito delibera di autorizzazione del Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia ad appellare e stare in giudizio personalmente”, sottoponendo il seguente quesito: “a) Se la legittimazione a proporre appello ed a stare in giudizio debba essere provata durante il processo d’appello”.

In motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis non solo perchè lo stesso si articola in una denuncia di vizio di violazione di legge e in una denuncia di vizio motivazionale senza che a ciò corrispondano distinti quesiti di diritto e cosiddetto di fatto ((Cass. sez. un. n. 7770 del 2009; Cass. sez. 2, n. 22205 del 2010), ma anche perchè il quesito è del tutto astratto e circolare senza riferimento alla concreta fattispecie (Cass. sez. 3, n. 1976 del 2014; Cass. sez. 3, n. 11097 del 2009).

2. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti denunciavano in rubrica “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27, n. 1 in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 2”, sottoponendo i seguenti due quesiti: “b) Se nell’esame preliminare del ricorso da parte del Presidente della CTR a cui è assegnata la trattazione e decisione del ricorso in appello debba esaminare la regolare costituzione delle parti ex art. 350 c.p.c., comma 2; c) Se sussiste interesse per i contribuenti a che il Presidente della CTR a cui è stato assegnato il ricorso in appello di cui alla sentenza di cui si chiede la cassazione preliminarmente verificasse la regolare costituzione delle parti ex art. 350 c.p.c., comma 2, alla luce dell’omesso deposito della delibera della G.C. n. 341 in sede di costituzione, del 29;12.2006, come indicato nell’atto d’appello, il Sindaco a resistere in giudizio e non ad impugnare la sentenza di primo grado nonchè che detta omissione si concretizzi nella nullità del procedimento di appello stesso”.

Il motivo è prima di tutto inammissibile perchè anche in questo caso il primo quesito è astratto e circolare, essendo evidente che il presidente della sezione della CTR deve provvedere ex D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 55 a verificare la “regolare costituzione delle parti” ai sensi del D.Lgs. cit., art. 27, comma 1, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non è indicato come e da dove ricavare che il detto presidente di sezione abbia omesso la verifica. Con riguardo al secondo quesito il motivo è innanzitutto inammissibile, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, perchè non viene esattamente spiegato in concreto quale sia stata l’irregolarità della avversaria costituzione ed è comunque infondato anche nella sua astratta prospettazione atteso che nessuna nullità dell’impugnata sentenza può derivare dalla circostanza che il ridetto presidente non abbia provveduto ai sensi del D.Lgs. cit., art. 27, comma 1, e questo perchè la norma disciplina uno strumento processuale soltanto deflattivo la cui mancata utilizzazione non è sanzionata in quanto con il decreto di

fissazione d’udienza – o al più con la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza – la cognizione, passa interamente in capo al collegio decidente.

3. Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti denunciavano in rubrica “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), così come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modif. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248 in aperta violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 597 dele 1997, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 nonchè all’art. 97 Cost.”, formulando i seguenti plurimi quesiti: “d)Se l’interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come interpretata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 nonchè dal D.L. 4 luglio 2006, art. 36, comma 2, conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248, possa prescindere dalla legittimità o meno dell’atto amministrativo PRG per mancato rispetto delle prescrizioni di legge nonchè delle variazioni in itinere dell’atto stesso in violazione al principio generale di cui all’art. 97 Cost. su cui si deve improntare l’attività della P.A.; e) se il giudizio di congruità e condivisibilità espresso dalla CTR in ordine alla quantificazione dell’ICI di cui agli impugnati avvisi a fronte dell’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b) cit. come interpretato dall’art. 11 quaterdecies, comma 16, cit. sia da ritenersi legittima in relazione all’art. 97 Cost. qui violato a fronte della effettività e prossima utilizzabilità dei terreni de quibus; f) se nell’applicazione del D.Lgs. n. 504, art. 5 (valore del terreno sia quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione) debba comunque valutare le vicende occorse alle variazioni subite dal valore del terreno a fronte delle delibere del Comune in relazione all’art. 97 Cost.”; g) se il criterio di cui il D.Lgs. n. 504 cit., art. 5 (valore del terreno sia quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione) possa prevedere a fronte dell’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b) cit. come interpretato dall’art. 11 quaterdecies, comma 16, cit. un terreno è edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione o meno di strumenti urbanistici attuativi del medesimo) precluda una valutazione anno per anno sulla base della effettività e utilizzabilità del terreno stesso ai fini edificatori, in relazione all’art. 97 Cost.”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, perchè tutti i quesiti sono astratti, senza alcun riferimento alla concreta fattispecie decisa dalla CTR, alla cui motivazione non si fa alcun preciso riferimento per individuare l’errore interpretativo compiuto e il contrario principio che invece avrebbe dovuto assumere e per di più mescolando questioni di diritto e censure di fatto come appaiono essere quelle di cui al quesito sub f) (Cass. sez. 3, n. 13240 del 2014; Cass. sez. 3, n. 5600 del 2014). Peraltro, con riguardo a quelle parti di motivo che sembrano criticare l’affermazione fatta dalla CTR circa la soggezione ad ICI di terreni indicati come edificabili in un PRG non ancora definitivamente approvato dalla Regione, deve essere evidenziato che ciò è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha in modo condivisibile interpretato il D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, comma 1, lett. b) alla luce del D.L. n. 203 cit., art. 11 quaterdecies, comma 16, nel senso che “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).

L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. sez. trib. n. 15174 del 2010; Cass. sez. trib. n. 5161 del 2014).

4. Con il quarto motivo i contribuenti denunciavano in rubrica “Omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando che la CTR “nulla avesse motivato circa il fatto controverso che i terreni di proprietà non avevano interamente o comunque in parte le stesse caratteristiche di edificabilità, nel periodo di cui agli atti accertativi de quibus, di quelli oggetto delle compravendite, successivamente stipulati, indicate negli atti accertativi stessi” ecc.

Il motivo è inammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza perchè non trascrive, almeno nelle parti essenziali, i documenti richiamati. E, in particolare, non trascrive gli atti di comparazione sui quali la CTR ha fondato la decisione circa il valore, peraltro con un apprezzamento in questa sede insindacabile circa la uniformità di caratteristica rispetto ai terreni dei contribuenti (Cass. sez. 2, n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2, n. 7330 del 2013).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità dei motivi di ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al Comune resistente le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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