Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16480 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16480 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 9649-2011 proposto da:

CU+C

CASA VACANZE PALAZZO CHINTAMANI SAS di PULICI FELICITA
E C. 04736890155, già IMMOBILIARE BARBARA SRL, in
persona della socia accomandataria, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8-12, presso lo
studio dell’avvocato FORGIONE ERCOLE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPUTO
NICOLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 01/07/2013

legis;
– controricorrente nonchè contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;
– intimata –

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 22/02/2010,
depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

• avverso la sentenza n. 35/18/2010 della COMMISSIONE

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.11/43/2008 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso proposto
dalla “Casa Vacanze Palazzo Chintanami sas”- ed ha così confermato la cartella
esattoriale emessa —ai sensi dell’art.36 bis DPR n.600/1973- per il recupero di
sanzioni ed interessi per tardivo versamento degli acconti IRPEG-IRAP relativi
all’anno 2002..
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, component
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il ricorso appare inammissibile e se ne propone il rigetto.
Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (privo di rubrica) la parte qui ricorrente
si duole -contemporaneamente e sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e
inestricabilmente combinati- dell’esito della controversia, censurando liberamente le
conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto.
Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel
difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente
previste dall’art.360 cpc) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in
relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi
nella norma dell’art.360 cpc.

3

letti gli atti depositati

A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo
cui:”Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato
dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta
con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate

censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato
rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte,
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di

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