Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1648 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 7794-2007 proposto da:
DENARO

GASPARE

(C.F.

DNRGPR31R07Z352Z),

PAPA

FRANCESCO (C.F. PPAFNC23H26B385N), PIRRONE MARIANNA
(C.F. PRRMNN34S47B385Q), elettivamente domiciliati

Data pubblicazione: 27/01/2014

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso l’avvocato
CASTELLUCCI IGNAZIO, rappresentati e difesi
2013
1743

dall’avvocato PEPE FRANCESCO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

1

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (C.F./P.I.
02691680280), già BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
S.C.AR.L. che ha incorporato la Banca Agricola Etnea
spa (che a sua volta aveva incorporato la Banca
Industriale spa), in persona del legale

domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI 82, presso
l’avvocato FIANDANESE MARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BATTAGLINI LUIGI, giusta procura
speciale per Notaio dott. CARMELA PORTALE di CATANIA
– Rep.n. 38289 del 12.3.2007:
.

avverso la sentenza n.

controricorrente

385/2006 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

rappresentante pro tempore, elettivamente

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 28/06/1991, il Presidente del Tribunale di
Trapani intimava a DENARO Gaspare, PAPA Francesco e PIRRONE Marianna,
quali fideiussori della Cantina Sociale Eufemia Soc. Coop a.r.1., e alla Cooperativa

stessa/di pagare in solido alla Banca Industriale s.p.a., la somma di lire
247.931.987.
A seguito di tale decreto , veniva notificato atto di precetto in data 06/11/1996 dalla
Banca Agricola Etnea, successore.
Con citazione notificata in data 13/11/1996 il DENARO, il PAPA e la
PERRONE proponevano opposizione a precetto, deducendo l’inopponibilità ad essi
del credito di cui al predetto decreto ingiuntivo, in forza della L.R.S. n. 37 del 1994
che aveva previsto l’assunzione del debito a carico della Regione Sicilia.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza 20/10/1998 i il Tribunale di Trapani,o.nnullava il precetto e
rideterminava i crediti vantati dalla Banca; dichiarava parzialmente estinto il debito
relativo alle spese di registrazione del predetto decreto ingiuntivo e di iscrizione
ipotecaria.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli opponenti in primo grado.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca ne chiedeva il rigetto e, in via incidentale,
lamentava che erroneamente il primo giudice aveva annullato l’intero atto di precetto,
stante l’accoglimento dell’opposizione, con riferimento al versamento di lire
20.000.000.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 30/03/2006, in riforma della
sentenza impugnata, revocava la pronuncia di annullamento dell’atto di precetto e
i

dichiarava l’efficacia di quest’ultimo, con riferimento agli importi specificati nel
dispositivo della pronuncia di primo grado.
Ricorrono per cassazione gli appellanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2 L.R.S. N. 37 del
1994 , nonché vizio di motivazione riguardo all’assunzione del predetto debito a
carico del
bilancio della regione Sicilia.
Con il secondo e il terzo, vizio di motivazione in ordine all’ imputazione di alcuni
pagamenti effettuati dagli odierni ricorrenti.
Con il quarto, vizio di motivazione relativamente all’ omessa considerazione di altre
e diverse partite creditorie in favore di DENARO Gaspare.
Con il quinto, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione sul regime
delle spese del giudizio di appello.
Quanto al primo motivo, va osservato che , con riferimento alla L. n. 237 del 1993,
che è espressamente richiamata dalla predetta L.R.S. n. 37 del 1994, questa Corte j a
Sezioni Unite (Cass. S.U., n° 14346 del 2004)i ha avuto modo di precisare che
l’estinzione delle garanzie fideiussorie, a seguito dell’assunzione dei debiti da parte
dello Stato, ai sensi della predetta legge, costituisce un vero e proprio diritto,
insofferente quindi di limitazioni. L’affermazionex è stata ribadita, tra l’altro, da Cass.
N. 9670 del 2013, per cui neppure rileva che i fideiussori siano già stati indicati
nell’elenco degli aventi diritto, redatto dall’Amministrazione, ove sussistano i
2

Resiste con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta spa, successore.

presupposti previsti dalla legge stessa. Né i decreti attuativi potrebbero limitare o
circoscrivere il diritto dei fideiussori. Nel caso dunque che non sia stata ancora
completata la procedura amministrativa, ben potrebbero gli aventi diritto chiamare in

Mb

necessariamente 11’1nd

l’assunzione del debito da parte

della P.A. opponibile ai terzi.
Tali principi, come si diceva, sicuramente operano con riferimento alla L.R.S. n. 37
del 1994rche esplicitamente richiama la L. 237 del 1993.
Nella specie, il giudice di appello non contesta la sussistenza dei presupposti di legge
per la cooperativa Cantina Sociale Eufemia, ma sembra sostenere — anche se il
significato dell’affermazione non è ben chiaro — che finchè non vi fosse l’effettivo
pagamento dei debiti da parte della Regione, non verrebbero meno le garanzie
fideiussorie.
Per quanto si è sopra precisato, erra palesemente il giudice di appello, in quanto
l’assunzione del debito è da ritenersi automatica e opponibile ai terzi, con
l’inserimento della toperativi nella graduatoria dei benefici di cui alla L. n. 37 del
1994, approvata dalla regione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
I ricorrenti hanno prodotto nel giudizio di merito certificazione della 9egione al
riguardo, cheWduano e di cui richiamano il contenuto nel ricorso in esame.
3

garanzia l’amministrazione. Il completamento dell’iter, con l’inserimento della
t 4, in;K.XJ-;61m,oeviom- 11-IA:
cooperativa nella graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici 43 -eiTà”
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. .___

Né rileva la sussistenza di un decreto ingiuntivo non opposto e del conseguente atto
di precetto, anteriore all’assunzione del debito da parte della Aegione: tale assunzione
costituisce, all’evidenza, causa estintiva dell’obbligazione, che opera anche durante
la procedura esecutiva (al riguardo, Cass. n. 9912 del 2007) . Allo stesso modo, tale

va considerato come condizione dell’azione proposta dai fideiussori /odierni
i
ricorrenti, e non rileva dunque che la data di tale inserimento sia successiva
all’opposizione al precetto.
L’accoglimento del primo motivo ha evidente carattere assorbente rispetto agli altri.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto , questa Corte può pronunciare
ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Va cassata la sentenza impugnata e accolta l’opposizione a precetto.
Considerando peraltro che l’assunzione del debito da parte della regione è intervenuta
in corso di causa, ritiene questa Corte di compensare le spese per tutti i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione
al precetto; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 18 novembre 2013
4

assunzione, con l’inserimento della cooperativa debitrice nella predetta graduatoria,

Il Consigliere estensore
r sidente

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