Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29137-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

RED RIVER SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B.

ORIANI 32, presso lo studio legale SCIUME’ ZACCHEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOVAZZI PATRIZIA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano la società Red River srl impugnava la cartella di pagamento dell’imposta Iva, interessi e sanzione per l’anno 1991, fatto notificare dall’esattoria di quella città, in virtù di sentenza della CTR della Lombardia del 1999, passata in giudicato, e concernente l’imposta in trattazione. Essa faceva presente che tale atto impositivo era da annullare, in quanto nessun danno era stato cagionato all’erario dall’autofattura, anche se questa non era stata annotata nel registro acquisti e in quello delle vendite. Si trattava di prestazioni svolte nell’interesse della contribuente da parte di impresa extracomunitaria.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva che, comunque l’atto esecutivo scaturiva da una sentenza passata in giudicato, per non essere stata impugnata da nessuna delle parti, e che tuttavia nel frattempo esso aveva rettificato le voci della pretesa inizialmente indicate, limitandole soltanto a quella della mancata annotazione dell’autofattura, compresi gli interessi e la sanzione, anche perchè la detrazione comunque sarebbe stata inferiore; perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava la cartella con sentenza n. 364 del 2003.

Avverso la relativa decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la contribuente, già in liquidazione, resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 87 dell’8.6.2005, ha rigettato il gravame, osservando che la mancata annotazione dell’autofattura sui registri contabili non aveva cagionato alcun danno al Fisco, e siccome nel frattempo la relativa sanzione era stata soppressa, la pretesa dell’ufficio non poteva trovare accoglimento.

Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La società Red River ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso, proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto la CTR non ha considerato che ormai la sentenza relativa all’accertamento dell’Iva ed accessori per il 1991, a suo tempo impugnato dalla società incisa, era passata in giudicato, e quindi la cartella esattoriale non poteva essere impugnata per questioni di merito, ma semmai solo per vizi propri, che non sussistevano nella fattispecie in esame. In ogni caso, pur trattandosi di imposta neutra, tuttavia la mancata annotazione dell’autofattura determinava l’impossibilità della detrazione dell’Iva, non avendo la contribuente provveduto ai necessari adempimenti, analoghi alle operazioni svolte con ditte nazionali, sicchè era incorsa in decadenza per eventuali detrazioni, non operate entro due anni da quello in cui il diritto si era determinato.

Il motivo, che si articola in due argomentazioni, è fondato.

Anche se nell’ipotesi in esame la sanzione per la mancata annotazione dell’autofattura nei libri contabili fosse stata soppressa, tuttavia, posto che l’ufficio aveva modificato la cartella originaria in autotutela per renderla del tutto consequenziale alla sentenza della CTR, passata in giudicato, le relative statuizioni ormai non potevano essere più comunque modificate, se non a seguito di un espresso dettato normativo. D’altronde tale rilievo doveva essere notato dai giudici di merito, trattandosi di questione persino rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado allorchè si tratti di regiudicata sulla stessa domanda, come nella specie.

Invero, com’è noto, lo stesso “jus superveniens” non può travolgere il giudicato già formatosi, la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale – consegua, cioè, a pronunce che, oltre ad essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito – o quando le nuove norme riguardino un oggetto che poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore non abbia specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato. Tanto è vero che in tema di imposta sul valore aggiunto, la disposizione di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 125, che ha riaperto i termini previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 e successive modificazioni per effettuare l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento ai periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, non può travolgere il giudicato che si sia in precedenza formato sulla decadenza dall’azione di rimborso, perchè proposta oltre il termine fissato dall’allora vigente art. 34, tenuto conto che detta norma non contiene un’espressa previsione di retroattività, ne introduce una nuova azione e che il giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore di essa ha natura sostanziale, attenendo alla perdita del diritto per inerzia del titolare (V. pure Cass. Sentenza n. 2091 del 04/02/2004).

Infatti, posto che i due giudizi tra le stesse parti hanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due era stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (nella specie, la debenza dell’imposta e degli accessori), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, precludeva il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio avesse avuto finalità diverse da quelle che avevano costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 6883 del 21/05/2001). Nè l’opposizione alla cartella di pagamento concerneva vizi propri di essa, gli unici che la ricorrente in primo grado poteva semmai lamentare.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Per quanto attiene all’altra doglianza relativa alla debenza dell’imposta e mancanza della pretesa detrazione per decorso del termine, essa rimane assorbita dalla precedente, avente carattere preliminare, anche se, “incidenter tantum”, va rilevato che con la mancata annotazione un danno era stato comunque cagionato all’erario, atteso che la detrazione dell’imposta in questione non era di pari importo rispetto a quella passiva che sarebbe stata corrisposta.

Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo sufficiente, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.

Ne discende che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1 e rigetto di quello in opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al rapporto tra il Ministero e la controricorrente inerenti a questa fase, mentre quelle concernenti il rapporto con l’agenzia, e che vengono liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono poste a carico della controricorrente.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia;

cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre a favore della ricorrente, e che liquida, quanto ai gradi di merito, in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), e quanto all’onorario, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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