Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18813-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

WIND POWER s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. VASCELLO Luigi ed elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Appia Nuova, n. 251, presso lo studio dell’avv.

SARACINO Maria;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3520/27/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, depositata in data 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la CTR pugliese rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava il classamento e la rendita catastali variata dalla contribuente WIND POWER s.r.l. con dichiarazione Docfa presentata in data 24/06/2003;

– la CTR, dopo aver rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, affermava che “l’Ufficio nell’accertamento avversato, ha rispettato appieno quanto previsto dalla normativa catastale vigente anche alla luce di quanto previsto dalle circolari 14/2007 e 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, consentendo di determinare le rendite catastal(i) senza creare sperequazioni rispetto ad immobili similari. Inoltre, agli atti della costituzione in giudizio presso la CTP è depositata una relazione giurata a firma del sottoscritto difensore, a cui l’AE non ha dato opportuno riscontro. Questa semplice analisi, dimostra come la stima effettuata dall’AE è stata determinata secondo un’analisi non rispondente alla realtà temporale e di mercato ed è quindi non rispondente alla realtà dello stato di fatto”;

– avverso la citata sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale la contro ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per motivazione incomprensibile e contraddittoria, è fondato e va accolto.

2. Va ricordato che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. n. 12096 del 2018).

2.1. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte la “contraddittorietà” della motivazione attiene ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conf. Cass. n. 17196 del 2020).

2.2. Il vizio di motivazione contraddittoria si risolve, in pratica, in una motivazione apparente, e come tale nulla, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice (cfr. Cass. n. 4367 del 2018)

3. Orbene, nel caso in esame, la CTR dopo aver affermato che “l’Ufficio nell’accertamento avversato, ha rispettato appieno quanto previsto dalla normativa catastale vigente anche alla luce di quanto previsto dalle circolari 14/2007 e 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, consentendo di determinare le rendite catastali) senza creare sperequazioni rispetto ad immobili similari”, ha precisato che “agli atti della costituzione in giudizio presso la CTP è depositata una relazione giurata”, peraltro “a firma del sottoscritto difensore” (con evidente riferimento a quello della parte contribuente), “a cui l’AE non ha dato opportuno riscontro”, e sul rilievo che “la stima effettuata dall’AE è stata determinata secondo un’analisi non rispondente alla realtà temporale e di mercato ed è quindi non rispondente alla realtà dello stato di fatto”, ha rigettato l’appello dell’ufficio finanziario.

3.1. Una tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che, come detto sopra, sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 e, precisamente, ravvisandosi in essa una “motivazione apparente”, comunque inficiata da un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, tanto da presentarsi come “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: in disparte invero il non del tutto chiaro procedere dell’argomentazione, in cui si fa riferimento ad una perizia “firmata dal sottoscritto difensore”, essa è chiaramente, intrinsecamente ed insanabilmente contraddittoria (cfr. da Cass. n. 4367 del 2018) là dove rigetta l’appello dell’Ufficio ritenendo errata la rendita attribuita all’immobile pur avendo poco prima dato espressamente atto del rispetto da parte dell’amministrazione finanziaria della normativa catastale e della correttezza della procedura seguita proprio nella determinazione di quella rendita, “senza creare sperequazioni rispetto ad immobili similari”.

4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA