Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.23/01/2018),  n. 1648

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello di G.O. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volto ad ottenere: il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo 2 novembre 2003/13 dicembre 2004, il rimborso delle spese mediche sostenute, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta illegittima tenuta dal Ministero.

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che l’appellante, docente presso l’ITAS di Bologna, era stato collocato in malattia il 7 febbraio 2003, perchè ritenuto dal Collegio medico dell’Azienda USL di Modena idoneo a svolgere solo mansioni diverse dall’insegnamento, rispetto al quale sussisteva, invece, inidoneità assoluta e permanente. Successivamente l’amministrazione scolastica aveva richiesto nuovi accertamenti e la Commissione medica di verifica di Bologna, diagnosticato uno “stato ansioso situazionale in soggetto con marcati aspetti di ossessività e disadattamento”, aveva giudicato il docente inidoneo all’insegnamento sino al novembre 2004 e idoneo a svolgere altri compiti di istituto, purchè non comportanti sollecitazioni emotive di particolare rilievo. La stessa Commissione, poi, nel settembre 2004 aveva modificato diagnosi e giudizio, concludendo per l’inidoneità assoluta e permanente del docente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Dette conclusioni erano state disattese dalla Commissione medica militare di seconda istanza che, adita dallo G., lo riteneva idoneo all’insegnamento, accertando solo l’esistenza di “una personalità rigida con aspetti ossessivi non invalidanti”. Il Dirigente scolastico, pertanto, con provvedimento del 17 gennaio 2005 disponeva l’immediato rientro in servizio riconoscendo il diritto del docente al pagamento delle retribuzioni maturate a far tempo dal 14 dicembre 2004.

3. Così riassunti i termini della vicenda, il giudice di appello ha evidenziato che destituita di fondamento era la pretesa dello G. di fare retroagire al febbraio 2003 gli effetti del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza, perchè la stessa commissione aveva precisato che la valutazione doveva intendersi riferita alla data della visita. Si trattava, inoltre, di distinti procedimenti, in quanto l’appellante non aveva impugnato in sede amministrativa l’esito della visita del 18 gennaio 2003 e nulla induceva a ritenere che la prima valutazione dovesse essere ritenuta erronea per il solo fatto che successivamente erano state escluse patologie psichiche.

4. La Corte territoriale ha evidenziato che l’Amministrazione non era tenuta a dare corso agli accertamenti ripetutamente sollecitati dall’appellante perchè la L. n. 289 del 2002, art. 35 non è applicabile al cosiddetto collocamento d’ufficio in malattia, presupponendo che il docente sia stato collocato fuori ruolo o abbia chiesto di essere utilizzato in compiti diversi dall’attività di insegnamento.

5. Infine il giudice di appello ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno rilevando, innanzitutto, che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non era stato fatto alcun cenno ai reiterati comportamenti persecutori elencati nel ricorso in appello. In ogni caso non era stata offerta la prova degli elementi costitutivi del mobbing nè il ricorrente aveva assolto agli oneri di allegazione e di prova in ordine all’esistenza dei danni lamentati.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.O. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., ai quali il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 35,all’art. 17, comma 2, C.C.N.L. 24/7/2003, agli artt. 1175 e 1375 c.c., agli artt. 112 e 116 c.p.c.” perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere illegittimo il decreto n. 783/2003 con il quale il dirigente scolastico lo aveva ingiustamente collocato in malattia. Sostiene, in sintesi, che il giudizio espresso dalla Commissione medica di seconda istanza, vincolante nei confronti dell’amministrazione, era da solo sufficiente a dimostrare l’erroneità delle valutazioni precedenti, posto che medio tempore egli non si era sottoposto ad alcun trattamento farmacologico. Aggiunge che essendo rimasta immutata nel tempo la situazione di fatto il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere la tesi dell’unicità del procedimento amministrativo e, conseguentemente, ritenere fondate le domande essendo l’Amministrazione tenuta a rispondere degli errori commessi dalle commissioni mediche di Modena e Bologna.

1.2. La medesima rubrica il ricorrente antepone alla seconda censura con la quale si duole dell’interpretazione data alla L. n. 289 del 2002., art. 35 che, benchè testualmente riferibile ai soli casi di collocamento fuori ruolo o di assegnazione a compiti diversi dall’insegnamento, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva del collocamento in malattia d’ufficio. In tal caso, infatti, sussiste la medesima esigenza di consentire l’immediato rientro in servizio del docente che sia stato penalizzato da un giudizio erroneo o che abbia recuperato le proprie energie psicofisiche. L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto accogliere le istanze con le quali era stato richiesto ripetutamente dallo G. di essere sottoposto ad ulteriori controlli. Non avendolo fatto la stessa doveva essere condannata al pagamento delle differenze stipendiali, dovute a titolo di risarcimento del danno, perchè la condotta tenuta violava i canoni generali di correttezza e buona fede.

1.3. La terza critica lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,1175 e 1375 c.c. perchè la Corte di appello non aveva pronunciato sulla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per contrastare l’erronea valutazione espressa dalla ASL di Modena e dalla Commissione medica di verifica di Bologna, spese che il Ministero era tenuto a ristorare essendosi rese necessarie a seguito del colpevole inadempimento degli obblighi richiamati nei precedenti motivi.

1.4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 3,4,35,38 e 41 Cost. e degli artt. 2043, 2059, 2087, 2103, 2727 e 2729 c.c. ricorrente sostiene, in sintesi, che i documenti prodotti, non esaminati dalla Corte di appello, dimostravano il comportamento vessatorio tenuto nei suoi confronti dall’amministrazione scolastica e consentivano di ritenere provato il denunciato mobbing, in considerazione della reiterazione dei comportamenti e della pluralità di atti illogici e ingiustificati adottati. Aggiunge che anche il danno non patrimoniale poteva desumersi, quanto meno a livello presuntivo, dal contenuto della documentazione e delle perizie prodotte.

1.5. La quinta critica è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Il ricorrente insiste nel sostenere che le patologie inizialmente diagnosticate “non potevano di certo scomparire o attenuarsi al punto da non essere rilevabili neppure tramite sofisticate indagini psicometriche” sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto desumere dall’esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica di seconda istanza la erroneità del primo giudizio espresso dalla ASL di Modena. Lamenta l’insufficienza della motivazione anche in relazione all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 35 non avendo il giudice di appello considerato che il comma 2, applicabile a tutte le ipotesi di assenza per malattia, impone alle autorità scolastiche di monitorare lo stato di salute del dipendente.

1.6. Il vizio motivazionale è denunciato anche con il sesto motivo con il quale G.O. torna a dolersi dell’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute.

2. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari alla valutazione sulla fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, sicchè il ricorrente, ove ponga a fondamento del motivo il contenuto di atti o documenti non correttamente valutati dal giudice di merito, non può limitarsi a richiamarli senza trascriverne i passi salienti nè può fare generico riferimento alla produzione effettuata nel primo grado di giudizio occorrendo invece, qualora il documento non venga nuovamente depositato insieme al ricorso, che vengano forniti i dati necessari al pronto reperimento dello stesso (cfr. fra le tante Cass. S.U. 3.11.2011 n. 22726; Cass. 25.9.2012 n. 16254).

Nel caso di specie G.O., pur ponendo a fondamento della censura la valutazione espressa dalla Commissione medica di seconda istanza, che, a suo dire, dimostrerebbe la erroneità dei precedenti giudizi di inidoneità e l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dirigente scolastico il 7.2.2003, non riporta nel ricorso il contenuto della documentazione rilevante, non indica da chi ed in quale sede gli atti sono stati prodotti, non fornisce le indicazioni indispensabili per l’individuazione degli stessi.

2.1. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il motivo, nella parte in cui denuncia l’errore diagnostico nel quale sarebbe incorso il collegio medico istituito presso la ASL di Modena, sollecita inammissibilmente una valutazione di merito non consentita a questa Corte.

Il giudice di appello, infatti, ha respinto il gravame rilevando che il giudizio espresso dalla Commissione medica di seconda istanza si riferiva alle condizioni accertate al momento della visita, tanto che la stessa commissione, con la successiva nota del 16 giugno 2005, aveva escluso ogni retroattività della valutazione. Ha aggiunto che dalla ritenuta sussistenza dell’idoneità all’insegnamento non derivava, quale automatica conseguenza, l’erroneità del primo giudizio, perchè le affermazioni fatte al riguardo dalla difesa dello G. non trovavano riscontro negli atti di causa (pag. 6 della motivazione).

Il ricorrente, pur denunciando nella rubrica il vizio di violazione di legge, in realtà, attraverso il richiamo alla natura delle patologie originariamente diagnosticate, a suo dire non suscettibili di miglioramento, si duole della valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale quanto all’assenza di elementi idonei a dimostrare l’asserita erroneità del primo giudizio, valutazione congruamente motivata e non sindacabile in questa sede.

2.2. Infine priva di fondamento è la tesi della sostanziale unicità del procedimento amministrativo perchè nella sentenza gravata, che non è stata specificamente censurata sul punto, si evidenzia che il ricorrente non impugnò il giudizio espresso dal Collegio medico all’esito della visita effettuata il 18 gennaio 2003 e propose tempestivo ricorso solo avverso la dichiarazione di inidoneità permanente e assoluta formulata il 20 settembre 2004 dalla Commissione medica di verifica di Bologna.

Gli effetti della decisione assunta dalla Commissione di seconda istanza, quindi, non potevano certo retroagire alla data di adozione di un atto del tutto estraneo al procedimento nel quale il giudizio era stato espresso.

E’ noto, infatti, che il procedimento consiste in una serie di atti e di attività funzionalizzati all’adozione del provvedimento, che rappresenta l’atto finale della sequenza, sicchè, ove quest’ultima si sia conclusa e venga dato avvio ad un nuovo procedimento, le due serie procedimentali restano autonome e distinte, anche qualora la successiva abbia il medesimo oggetto di quella già definita.

3. Il secondo motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha correttamente escluso che il Ministero fosse tenuto a richiedere l’accertamento medico previsto e disciplinato dalla L. n. 289 del 2002, art. 35, comma 5,. Depone in tal senso il tenore letterale della disposizione che circoscrive l’ambito di applicabilità al personale docente che, dichiarato dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, “chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti”. Poichè è incontestato che G.O. non impugnò il giudizio di inidoneità all’insegnamento del 18 gennaio 2003 nè chiese all’amministrazione il collocamento fuori ruolo o l’utilizzazione in altri compiti, quest’ultima non era tenuta a dar corso alle istanze formulate dal ricorrente e ad attivare il procedimento previsto dal richiamato art. 35.

Nè si può far leva sul secondo periodo della disposizione, che individua nella commissione di cui al D.Lgs. n. 157 del 1997, art. 2 bis, comma 2 il soggetto competente “ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica”, giacchè la frase non può essere avulsa dall’intero contesto nel quale si inserisce e va letta in stretta correlazione con la prima parte del comma 5. Il legislatore, infatti, ha solo inteso attribuire alla medesima commissione il potere di rivalutare periodicamente, su richiesta dell’autorità scolastica, le condizioni fisiche del dipendente collocato fuori ruolo o assegnato ad altri compiti al fine di verificare la persistenza delle condizioni che legittimano, sempre ai sensi dell’art. 35 e per la durata massima di anni cinque, la permanenza del rapporto pur in presenza di inidoneità all’espletamento della funzione docente.

4. Il terzo ed il sesto motivo, con i quali il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute, sono inammissibili, perchè gli stessi erroneamente prospettano un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed una violazione di legge, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 a fronte di una asserita omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale era stata riproposta la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per contrastare l’erronea valutazione espressa dalla ASL.

Va qui ribadito che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 4 e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione. Solo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. (in tal senso Cass. 27.10.2014 n. 22759).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge “(Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

Il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi perchè nei motivi, erroneamente rubricati, non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo.

4.1. Va, poi, aggiunto che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorquando manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 26.1.2016 n. 1360). Detta ultima evenienza ricorre nella fattispecie perchè la Corte territoriale ha escluso sia il colpevole inadempimento da parte dell’Amministrazione sia la erroneità del giudizio espresso dalla ASL di Modena e, quindi, ha implicitamente respinto la domanda di risarcimento del danno formulata da Oscar G., in quanto fondata sulla illegittimità degli atti adottati dal Ministero.

5. Anche il quarto motivo non può essere scrutinato nel merito perchè presenta plurimi profili di inammissibilità.

Devono essere innanzitutto richiamate le considerazioni esposte al punto 2 in relazione al necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione nei casi in cui la critica alla sentenza gravata si fondi su documenti che si assumono non valutati o non correttamente valorizzati dalla Corte territoriale.

Va, poi, evidenziato che la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi perchè il giudice di appello, quanto al risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla condotta persecutoria tenuta dal Ministero nei confronti dello G., ha rilevato: la novità della causa petendi non menzionata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; l’assenza di prova degli elementi costitutivi del mobbing ed in particolare dell’intento persecutorio, avendo l’amministrazione conformato la propria condotta all’esito degli accertamenti medici richiesti nel corso del tempo; l’omesso assolvimento dell’onere di allegazione e prova quanto alla natura ed all’esistenza dei danni lamentati.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. fra le tante Cass. 27.7.2077 n. 18641; Cass. 21.6.2017 n. 15350; Cass. 4.3.2016 n. 4293).

Il motivo, che tra l’altro si risolve in un’inammissibile critica della valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale quanto al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova, non censura adeguatamente il capo della decisione relativo alla ritenuta novità della domanda, perchè non denuncia l’error in procedendo nè riporta il contenuto del ricorso di primo grado, limitandosi a sostenere che, in realtà, “dall’analisi delle fattispecie e dai documenti allegati era palese e dimostrato il comportamento vessatorio dell’amministrazione scolastica…”.

La censura è, pertanto, inammissibile.

6. Ad analoghe conclusioni si giunge in relazione al quinto motivo che addebita alla sentenza impugnata il vizio motivazionale perchè da un lato non avrebbe considerato la natura delle patologie diagnosticate dal collegio medico istituito presso la ASL di Modena e dall’altro ai fini dell’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 35 non avrebbe valutato le circolari adottate dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione.

Richiamate le considerazioni già espresse al punto 2.1., quanto alle ulteriori doglianze si osserva che il vizio motivazionale può concernere soltanto una questione di fatto e non di diritto perchè la violazione o falsa applicazione della norma ricorre o non ricorre a prescindere dagli argomenti posti dal giudice a fondamento della decisione. Non rileva, pertanto, che la Corte territoriale, nell’interpretare, come si è visto correttamente, la L. n. 289 del 2002, art. 35 non abbia considerato le circolari richiamate nel motivo, tanto più che le stesse hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, e, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Non sussistono ratione temporis le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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