Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/01/2017), n. 1648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16508/2012 proposto da:
V.W.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BORLONE;
– ricorrente –
V.W.R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ZANETTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
DEUTSCHE BANK SPA, V.W.C., V.W.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1023/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIACCI;
udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore della resistente che conferma
l’accettazione della rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che V.W.N.F., con atto del settembre 2016 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto al N.R.G. 16508/12 proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano dep. il 19 marzo 2012,
la rinuncia è stata accettata dalla resistente V.W.R.D.;
pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione senza regolamentazione delle spese della presente fase.
PQM
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017