Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16508/2012 proposto da:

V.W.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BORLONE;

– ricorrente –

V.W.R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ZANETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

DEUTSCHE BANK SPA, V.W.C., V.W.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1023/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIACCI;

udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore della resistente che conferma

l’accettazione della rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che V.W.N.F., con atto del settembre 2016 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto al N.R.G. 16508/12 proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano dep. il 19 marzo 2012,

la rinuncia è stata accettata dalla resistente V.W.R.D.;

pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione senza regolamentazione delle spese della presente fase.

PQM

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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