Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1648 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. I, 19/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti nn. 21430/2020 e 23125/2020 proposti da:

E.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositati il

27/03/2020 e il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Torino, con decreti del 27.3.2020 e 27.4.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di E.A. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “(OMISSIS)” di (OMISSIS) per ulteriori trenta giorni.

Il giudice di Pace, in entrambi i casi, ha disposto tale proroga, richiamando le argomentazioni della Questura di Torino, che aveva giustificato la relativa istanza adducendo di essere in attesa della risposta della Ambasciata marocchina alla richiesta di identificazione del cittadino straniero e di rilascio del lasciapassare.

Contro ciascun decreto E.A. ha proposto autonomo ricorso per cassazione, iscritto rispettivamente al R.G. n. 21430/2020 e al R.G. n. 23125/2020, affidandolo in ciascuno a cinque motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con riferimento ad entrambi i ricorsi.

All’udienza camerale del 6.10.2021, è stato riunito al ricorso R.G. n. 21430/2020 il ricorso R.G. n. 23125/2020, data l’evidente connessione, essendo stati impugnati due decreti consecutivi (27.3.2020 e 27.4.2020) di proroga del trattenimento dello stesso cittadino straniero, contenenti la medesima motivazione (attraverso il richiamo per relationem alle motivazioni della Questura).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso sub. R.G. n. 21430/2020 è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, art. 125 c.p.c., comma 3, art. 111 Cost.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di rigetto della proroga del suo trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga.

In particolare, nonostante che, a seguito dell’istanza di proroga del suo trattenimento formulata dalla Questura, il ricorrente avesse depositato una memoria in udienza nella quale aveva evidenziato la mancanza di elementi concreti ai fini della sua probabile identificazione, il decreto del Giudice di Pace non conteneva sul punto alcuna motivazione, pur trattandosi di profilo decisivo secondo la normativa vigente ai fini della proroga del trattenimento amministrativo.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il giudice di Pace non è incorso nel denunciato error in procedendo, che ricorre soltanto ove il giudice ometta di pronunciarsi sulla domanda o su un motivo di impugnazione svolto da una parte, e non quando lo stesso, nel pronunciarsi su una domanda o su un’istanza di una parte – come effettivamente avvenuto nel caso di specie – non richiami le circostanze dedotte dalla parte resistente a sua difesa ed a confutazione della domanda altrui.

3. Con il secondo motivo sempre del ricorso R.G. n. 21430/2021 né stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

Espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”, ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze non previste ai fini della prima proroga.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”, ma accogliendo l’istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di aver inoltrato in data 5 dicembre 2019 e 23 gennaio 2020 dei solleciti per l’identificazione e il rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino, comunicazione cui non era seguita alcuna risposta da parte dell’autorità consolare marocchina.

4. Il motivo è fondato.

Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30 ottobre 2014, n. 161 – che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.

A seguito della modifica dell’art. 14, comma 5 legge cit ad opera della predetta L. n. 161 del 2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. n. 6066/2019 non mass.).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la quarta proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, limitandosi a dare atto che l’Amministrazione era in attesa di una risposta dell’Ambasciata in relazione alla richiesta di identificazione, elemento, che, tuttavia, è irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive.

5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo dello stesso ricorso – aventi ad oggetto rispettivamente la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 nonché l’omessa considerazione della sospensione dei collegamenti con il Marocco causa covid ‘19 (il terzo), la medesima violazione di legge e l’assenza di alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento (il quarto), la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, art. 125 c.p.c., comma 3, art. 111 Cost. nonché la nullità del provvedimento per motivazione apparente (il quinto) – sono assorbiti.

Sono assorbiti, altresì, ex art. 336 c.p.c., comma 2 – riflettendosi l’illegittimità della quarta proroga disposta dal Giudice di Pace sulla quinta proroga – i motivi del ricorso sub. RG n. 23125/2020 (che sono, peraltro, assolutamente identici a quelli del ricorso R.G. n. 21430/2020, pur con una parziale diversa numerazione).

Devono essere quindi cassati senza rinvio sia il decreto di proroga del 27.3.2020 che quello del 27.4.2020.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Riunito il ricorso n. 23125/2020 R.G. al n. 21430/2020 R.G..

Accoglie entrambi i ricorsi e cassa senza rinvio i decreti impugnati.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in Euro 1000,00, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 2.700,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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