Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16479 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Mara Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8731/2016 proposto da:

S.D. ed G.E., elettivamente domiciliati in

Roma, via Matera 23/a, presso lo studio dell’Avv. Germani Fabio,

rappresentati e difesi dall’Avv. Cortazzo Michele, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1860/17/15 della CTR della Toscana, depositata

il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1860/17/15, depositata il 26/10/2015, la CTR della Toscana, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento catastale, adottato in difformità rispetto alla classificazione proposta in variazione con DOCFA n. 10778/10, riguardante un’abitazione di loro proprietà, sita in comune di Colle Val d’Elsa (sezione fabbricati, foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subalterno (OMISSIS), con il quale era stata attribuita la categoria A/1 invece che la categoria A/2.

Avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, con atto spedito, ai sensi della L. n. 53 del 1994, il 05/04/2016, formulando quattro motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa delle loro difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, prospettando la violazione del D.M. n. 1072 del 1969 e del R.D.L. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di appello erroneamente applicato le disposizioni contenute nel D.M. n. 1072 del 1962, che individuano i requisiti per qualificare le abitazioni di lusso, diverse da quelle di tipo signorile (quest’ultime soltanto riconducibili alla categoria A/1), per le quali non rileva la valutazione della superficie complessiva ma la collocazione in una “zona di pregio”, nel caso concreto invece per nulla considerata.

2. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, prospettando la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice di appello considerato che l’abitazione si trovava in un’area a vocazione agricola, priva delle qualità che contraddistinguono le zone residenziali, tant’è che non era stata possibile l’individuazione per la comparazione di immobili nelle vicinanze che avessero caratteristiche riconducibili alla categoria A/1.

3. Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, prospettando la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere riscontrato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, pur essendo tale avviso del tutto privo della necessaria valutazione in ordine alla sussistenza di una “zona di pregio”, oltre che della descrizione delle caratteristiche delle abitazioni di tipo residenziale, distinte da quelle di tipo signorile, tali da giustificare, al raffronto, la correttezza della riconduzione dell’abitazione in questione nella categoria superiore.

4. Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, prospettando un errore in procedendo e la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancato rilievo dell’invalidità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, nonostante non fosse stata data concreta applicazione al metodo di valutazione sintetico-comparativo.

5. Per ragioni logiche devono essere subito esaminati il terzo e il quarto motivo di impugnazione, tra loro connessi, riguardando entrambi il mancato accoglimento di dedotti vizi della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

6. Tali motivi devono ritenersi inammissibili per difetto di autosufficienza.

Questa Corte ha infatti chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – che non è atto processuale ma amministrativo – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio, esclusivamente in base al ricorso medesimo (così Cass., Sez. 6-5, n. 3289 del 13/02/2014; v. anche Cass., Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017).

Nel caso di specie dall’esposizione dei motivi di ricorso non emerge la riproduzione della motivazione dell’avviso di accertamento, ma solo la valutazione che di esso è fatta dai ricorrenti, sicchè non è possibile procedere all’esame delle censure come sopra proposte.

Si deve aggiungere, con riguardo al quarto motivo di ricorso, che i contribuenti hanno aggiunto, al riferimento alla violazione di legge, anche il richiamo ad un generico errore in procedendo (“errore in procedendo e violazione e falsa applicazione di legge per mancata applicazione del metodo sintetico comparativo”), ma poi non hanno sviluppato una censura sul punto. Per la precisione, nell’illustrazione del motivo, vi è un riferimento al fatto che la Commissione d’appello avrebbe ancorato la propria valutazione alla mancanza di beni similari da sottoporre alla valutazione, ma non è aggiunto altro e non è indicata alcuna norma di rito violata. Anche in questo caso dunque, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non può ritenersi sufficientemente rappresentata una censura suscettibile di essere esaminata.

7. Anche il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della stretta connessione esistente tra le censure formulate.

I contribuenti, richiamando (senza l’indicazione di alcun articolo) l’intera legge catastale (R.D.L. n. 652 del 1939, convertito in L. n. 1249 del 1939) e tutto il D.M. n. 1072 del 1969, hanno lamentato che la CTR non ha tenuto conto che, per ricondurre un immobile alla categoria A/1, occorre la collocazione in una “zona di pregio”, utilizzando erroneamente un criterio di valutazione, la superficie complessiva dell’abitazione, che invece non è richiesta per il classamento, ma per qualificare l’immobile come “di lusso”, ai sensi del D.M. n. 1072 del 1969.

Secondo i contribuenti, ove il giudice di merito avesse valutato la zona in cui era collocata l’abitazione, avrebbe accertato che non si trovava in una zona di pregio, ma in un’area a destinazione agricola, e che pertanto non avrebbe potuto essere ricondotto alla categoria A/1.

La motivazione della sentenza impugnata è sintetica e, per comodità di esposizione, può essere di seguito interamente riportata.

In essa si legge: “La Commissione … Rileva che pur essendo un appartamento che mostra l’usura del tempo è tuttavia un appartamento con notevole superficie catastale di circa 420 mq ed una consistenza catastale di 17,50 vani. Considerando che l’unità immobiliare si sviluppa su più livelli ed è dotata di ampie terrazze, che in ogni piano sono presenti servizi igienici ed è dotato di rifiniture in parte nuove e di pregio, che risultano anche dalle foto prodotte dalla perizia di parte, con pavimenti decorati e affreschi sul soffitto, oltre ad arnia corte, ritiene che l’Agenzia del territorio abbia correttamente classificato l’abitazione in funzione delle particolari caratteristiche che la collocano sicuramente nell’ambito delle ‘abitazioni signorilì e ritiene quindi adeguato il classamento nella categoria A/1 accertata dall’agenzia.”

7.1. Si deve subito rilevare che la censura non è fondata nella parte in cui è affermato che la CTR ha dato applicazione ai criteri posti dal D.M. n. 1072 del 1969, il quale, infatti, non è neppure richiamato in sentenza.

Com’è noto, il menzionato D.M. contiene precise indicazioni sulle misure da considerare e il calcolo da compiere ai fini dell’individuazione della superficie utile, per qualificare un immobile come “di lusso” (v., particolare D.M. n. 1072 del 1969, artt. 3, 5 e 6), che effettivamente non è sinonimo di immobile “di tipo signorile” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23235 del 31/10/2014).

Tuttavia, nella sentenza, sopra riportata, la superficie catastale è chiaramente considerata come uno dei tanti elementi descrittivi dell’immobile che, valutato insieme agli altri, ha portato la CTR a ritenerlo di tipo signorile.

7.2. Per quanto riguarda invece il mancato impiego dei criteri indicati per individuare gli immobili classificati nella categoria A/1, occorre fare alcune precisazioni.

L’Amministrazione considera riconducibili alla categoria A/1 – Abitazioni di tipo signorile – le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

Com’è noto, ad ogni fabbricato censito nel Catasto è attribuita una categoria catastale, ovvero una tipologia, che è posta alla base della determinazione della rendita.

Le categorie sono state introdotte con il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito in L. n. 1249 del 1939 (cd. legge catastale), che ha istituito il catasto dei fabbricati, a cui poi è seguito il D.P.R. n. 1142 del 1949 (cd. regolamento catastale).

In particolare, il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8 (come modificato dall’art. 2 della L. n. 427 del 1989) ha stabilito che “1. Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. 2. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.”

Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 ha poi precisato che “La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse. La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie.”

Il successivo citato D.P.R., art. 7 ha inoltre aggiunto che “La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all’unità di consistenza computata secondo le norme dell’art. 45 e ss. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.”

La legge non pone una specifica indicazione sulle caratteristiche specifiche delle singole categorie e classi catastali, sicchè la qualificazione di un’abitazione in termini di “signorile”, “civile”, “popolare” – contenuta negli atti poi adottati dall’Amministrazione (v., da ultimo, la nota C- 1/1022 del 04/05/1994 e la Circolare n. 5/1992 del 14/03/1992 del Ministero delle finanze) – costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche.

La definizione, sopra riportata, degli immobili riconducibili alla categoria A/1 è dunque frutto dell’attività dell’Amministrazione, volta a dare indicazioni per disciplinare in modo uniforme il sistema di classamento.

Ciò significa che la violazione o la falsa applicazione di quanto stabilito nei menzionati atti non è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè si tratta di atti interni, destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività dell’Amministrazione (v., da ultimo, in generale, Cass., Sez. 6-5, n. 19697 del 25/07/2018 e Cass., Sez. 6-2, n. 16644 del 10/08/2015).

In altre parole, in caso di impugnazione, l’apprezzamento del giudice circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione offerti dagli atti della P.A. deve essere ricondotto ad una valutazione in fatto, che può essere censurata, in sede di legittimità, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oppure per omessa motivazione, nell’accezione orami maturata nell’interpretazione di questa Corte (motivazione assolutamente mancante o apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile), ma non per violazione o falsa applicazione di legge (v. Cass., Sez. 5, n. 12024 del 10/06/2015 e Cass., Sez. 5, n. 22557 del 22/05/2008, entrambe le pronunce riferite al testo previgente dell’art. 360 c.p.c.).

7.3. Non può dunque essere accolta la censura, come sopra formulata, con la quale i contribuenti prospettano la violazione e falsa applicazione di legge, che in realtà riguarda la ritenuta violazione dei criteri adottati dall’Amministrazione per ricondurre gli immobili alla categoria A/1, perchè nessuna violazione o falsa applicazione di legge è configurabile. La ritenuta erroneità di valutazione avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la formulazione di motivi che hanno caratteristiche e presupposti diversi da quelli dedotti.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in base al criterio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

9. In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.400,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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