Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16479 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11018/10 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Commissario Prefettizio

A.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 5637,

presso lo Studio legale dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Borghesano

Lucchese n. 29, int. 5, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe

Petrucciani, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Cima e

Pietro Colucci, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/02/08 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 3 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 65/02/08 depositata il 3 novembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione n. 102/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da D.M.M. contro l’avviso di accertamento ICI n. 6 anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003 relativamente a “un terreno ricadente in zona F2” che il contribuente aveva omesso di dichiarare.

Per quanto di stretto interesse la CTR rigettava l’appello perchè “il mandato conferito al difensore dell’appellante non appariva regolare” – in quanto “conferito per la difesa dinanzi alla CTP e per i gradi successivi con esplicito richiamo alla Delib. 16 novembre 2006, n. 229 della Giunta Municipale, ma che tale delibera prodotta dallo stesso appellante limitava il potere di rappresentanza al solo giudizio di primo grado” – e “nel merito” sia perchè la Giunta Comunale non aveva “competenza” a decidere l’aliquota ICI e sia infine perchè il terreno era da ritenersi inedificabile in quanto inserito “in zona destinata a verde pubblico o ad attrezzature pubbliche”.

Contro la sentenza della CTR, Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione.

Diritto

1. Il Contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso sotto un duplice profilo.

1.1. Sotto un primo profilo il contribuente deduceva la tardività della proposizione del ricorso avversario perchè, nonostante la sospensione dei termini prevista per le zone terremotate dal 2 aprile 2009 al 31 luglio 2009 dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 3, conv. con modif. in L. 24 giugno 2009, n. 77, la “procura ad litem era stata conferita dopo la scadenza della sospensione”.

L’eccezione è però infondata perchè il ricorso è stato tempestivamente notificato il 12 aprile 2010 – cioè entro il termine lungo annuale comprensivo dell’anzidetta sospensione – e la procura speciale in calce allo stesso è stata rilasciata prima della sua notifica (Cass. sez. 2, n. 15338 del 2012; Cass. sez. 2, n. 12027 del 2011).

1.2. Sotto un secondo profilo il contribuente deduceva che il ricorso era inammissibile perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lo stesso “non conteneva l’esposizione precisa e completa, sia pure in termini sommari, dei fatti di causa”.

Ma anche in questo caso l’eccezione è infondata perchè l’esposizione dei fatti rilevanti, anche sotto il profilo dell’autosufficienza con riferimento ai richiamati documenti debitamente trascritti nella loro parte essenziale, è stata chiaramente evidenziata anche a mezzo dell’illustrazione dei motivi.

E con ciò permettendo alla Corte di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo (Cass. sez. 6, n. 1926 del 2015; Cass. sez. 2, n. 7825 del 2006).

2. Come anticipato in narrativa, il Comune ha affidato il ricorso a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello”, veniva lamentato che la CTR non avesse deciso la questione della violazione dell’art. 112 c.p.c. addebitata dalla CTP la quale, senza eccezione di parte e quindi d’ufficio, aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso in quanto il Consiglio Comunale sarebbe stato “incompetente” a deliberare l’aliquota ICI.

2.2. Con il secondo articolato motivo di ricorso rubricato “Ultra-petizione per difetto di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficienza, illogicità e contraddittorietà”, veniva dapprima lamentato come la motivazione adottata dalla CTR fosse “estranea al thema decidendum” ch’era invece la “determinazione di valori” e poi che sul punto la decisione della CTR “appariva viziata anche per insufficienza e logicità della motivazione”.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione ed erronea applicazione di legge”, veniva lamentato che erroneamente la CTR aveva ritenuto che il Consiglio Comunale non fosse “competente” a deliberare le aliquote ICI.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Non adeguamento a principio giurisprudenziale”, veniva lamentato che nel negare il carattere edificabile del terreno la CTR non si fosse adeguata al “principio giurisprudenziale”.

2.5. Con il quinto articolato motivo di ricorso rubricato “Difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione ed erronea applicazione, ex art. 26 NTA del PRG del Comune di Termoli, degli D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. in L. 4 agosto n. 248, all’art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis”, veniva lamentato come nel piano regolatore “la zona F2 – parchi pubblici urbani e territoriali” fosse edificabile e che pertanto la CTR ritenendola al contrario non edificabile avesse violato le norme in esponente e altresì che nell’accertamento del fatto fosse caduta in vizio di motivazione.

3. Con i motivi di ricorso non viene quindi in alcun modo censurata la prima delle rationes decidendi utilizzate dalla CTR per respingere il ricorso. Ratio decidendi che, come ricordato in narrativa, era quella preliminare della irregolarità del mandato ad litem. Questa ragione di decisione, di per sè in grado di sostenere la statuizione di rigetto dell’appello, passa quindi in giudicato con la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse processuale (Cass. sez. 3, n. 2273 del 2005; Cass. sez. 3 n. 1658 del 2005).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (spesa forfetaria al 15%).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il Comune ricorrente a rimborsare al resistente le spese processuali, queste liquidate in Euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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