Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16479 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3747-2015 proposto da:

S.C., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA

LOMBARDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA in persona del legale

rappresentante pro tempore e Presidente della Provincia Dott.

N.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVIA TRAVERSO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

REGIONE TOSCANA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore Dott. R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FLORA NEGLIA, LUCIA BORA

giusta procura speciale in calce al controticorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2014 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 21.2.2012 n. 56 il Giudice di pace di Montepulciano condannò in solido la Provincia di Siena e la Regione Toscana a risarcire a S.C. il danno da questa subito in conseguenza dell’investimento di un animale selvatico (un capriolo che, urtato da altro veicolo, venne sospinto sulla vettura dell’attrice).

2. Impugnata la sentenza dalle due amministrazioni soccombenti, il Tribunale di Siena accolse il gravame e rigettò la domanda.

Ritenne il Tribunale che, non avendo nè la Provincia, nè la Regione, l’obbligo di recintare le strade, mancava di conseguenza sia la colpa dei due enti, sia il nesso di causa tra la loro condotta e il danno.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.C., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso la Regione Toscana e la Provincia di Siena, che ha depositato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2043 c.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha escluso la colpa della Provincia, sul presupposto che nessuna norma le imponesse di recintare le strade. Così giudicando, tuttavia, secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe violato l’art. 2043 c.c., perchè ha trascurato di considerare che la colpa può scaturire non solo dalla violazione di disposizioni di legge puntuali, ma anche dalla violazione di norme di comune prudenza, ovvero del precetto del neminem laedere.

E nel caso di specie, prosegue la ricorrente, la Provincia doveva ritenersi in colpa perchè:

(-) la strada teatro del sinistro attraversava un centro di ripopolamento, per di più regionale, sicchè era prevedibile l’attraversamento di animali, e doveva essere recintata;

(-) la Provincia non aveva provveduto a piani di abbattimento.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La colpa civile può discendere dalla violazione di norme di diritto, o di regole di comune prudenza.

Escluso che nella specie esistessero norme di legge che imponessero alla Provincia od alla Regione l’obbligo di recintare le strade extraurbane che attraversassero aree popolate da fauna selvatica, la colpa poteva scaturire solo dalla violazione del precetto del neminem laedere.

Tuttavia stabilire se una determinata condotta, in un determinato contesto, sia o non sia deviante rispetto alle regole della comune prudenza, è un accertamento di fatto, non di diritto, non costituendo quelle regole delle norme giuridiche.

Ne consegue che il relativo accertamento, costituendo un apprezzamento dei fatti, non è sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la colpa della Provincia, che invece esisteva ed era consistita nella violazione del generico dovere di diligenza, per avere apposto i segnali di pericolo non già prima dell’inizio dell’area pericolosa, ma ben all’interno di essa, impedendo agli automobilisti di avere per tempo contezza del rischio possibile.

2.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già indicate al p. 1.2 che precede.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa (la Regione) vanno poste a carico dell’originaria attrice, in virtù del consolidato principio secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.C. alla rifusione in favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna S.C. alla rifusione in favore della Regione Toscana delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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