Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16478 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23148/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Garcea Franco

del Foro di Roma e dall’avv. Pennino Vincenzo del Foro di Mantova

con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via S.

Pellico, n. 16;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 128/29/11 pronunciata l’8.2.2010 e depositata

l’8.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Saieva Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento gli avvisi di accertamento con cui, a seguito di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato a fini IRPEF un maggior reddito di lavoro per gli anni 1998-1999 e 2000.

2. La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 128/29/11, pronunciata l’8.2.2010 e depositata l’8.11.2011, confermava la decisione dei giudici di primo grado.

3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, perchè priva di motivazione o con motivazione solo per relationem, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

1.2. Con il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, in quanto nel caso di specie, gli atti impositivi notificati dall’Ufficio contenevano i presupposti di fatto su cui si fondava l’accertamento di guisa che, anche sotto tale profilo la sentenza è errata, avendo confermato la pronuncia della C.T.P. in punto di carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

1.3. Con il terzo motivo deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”, in quanto la C.T.R. nella sentenza impugnata, non aveva preso in considerazione le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria, omettendo, in tal modo, di esaminare le ragioni e di valutare le motivazioni prospettate.

1.4. Con il quarto motivo deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”, reiterando la doglianza di cui al punto precedente.

1.5. Con il quinto motivo deduce “omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”, ritenendo la sintetica motivazione inadeguata rispetto alla portata della questione che meritava una più approfondita disamina delle ragioni giuridiche e fattuali ad essa sottese.

2. La prima censura, con cui l’Agenzia deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, perchè priva di motivazione o con motivazione solo per relationem, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” va accolta, in quanto fondata, con assorbimento degli altri motivi.

2.1. Invero la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado non consente in alcun modo di verificare come i giudici di appello siano pervenuti attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado; difetta infatti la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto del gravame dell’Ufficio, con la conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione (tra le altre: Cass. n. 16247/2018; Cass. n. 28158, n. 26538, n. 19956 e n. 9105 del 2017 e meno recentemente Cass. n. 871 del 2009

2.2. Nella specie, la C.T.R. si è limitata “a rigettare il gravame confermando la prima pronuncia”, senza consentire alcun richiamo neppure per relationem alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015. I giudici regionali non hanno dato conto dell’esame dei motivi di appello dell’Agenzia e non hanno dimostrato di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto.

3. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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