Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16478 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 27/07/2011), n.16478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELIE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.M., rappresentata e difesa dall’avv. TERRAZZANI ROBERTO

ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Ferruccio Zannini

in viale Gorizia n. 53/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 376/1/07, depositata il 21 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 376/1/07, depositata il 21 novembre 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Viterbo, confermando la decisione di primo grado ha riconosciuto a V.M. il diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di INVIM, di imposta di trascrizione e di imposta catastale in relazione all’atto, presentato il 13 ottobre 1993, di avverata condizione di trasferimento dell’usufrutto, perchè esente da imposte, trattandosi di cessione di immobile oggetto di vincolo storico artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1989. Le imposte erano state determinate con avviso di liquidazione impugnato dalla contribuente: la controversia si era resa definitiva in data 8 marzo 2002, dopo il deposito della sentenza della Corte di cassazione….quindi, a seguito della relativa cartella esattoriale, la parte contribuente versava integralmente quanto dovuto mediante rateizzazione del carico fiscale… conclusasi in data 28.2.2002. L’istanza di rimborso era presentata il successivo 7 maggio 2003.

Il giudice d’appello ha infatti escluso l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la definitività dell’avviso di liquidazione dell’imposta a seguito delle decisioni dei giudici di merito e quindi della Corte di cassazione depositata l’8 marzo 2002, in quanto l’atto impositivo era stato in quel giudizio impugnato per tutt’altro motivo, concernente esclusivamente la quota dell’usufrutto da considerare alla fine della tassazione; ed ha altresì escluso la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate tre anni prima della presentazione dell’istanza, perchè, nel caso di pagamento dilazionato, come nella specie, il termine decorreva dal versamento dell’ultima rata, avvenuto il 28 febbraio 2002, quando era stato completamente assolto l’obbligo di versare quanto preteso dall’erario.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con il primo dei quali l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, sostiene l’infondatezza dell’istanza di rimborso delle imposte pagate a seguito di un avviso di liquidazione divenuto definitivo in conseguenza del rigetto del ricorso del contribuente pronunciato dalla Corte di cassazione, e con il secondo dei quali, denunciando la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, assume che in caso di pagamento frazionato delle imposte, il termine di decadenza per proporre l’istanza di rimborso decorrerebbe da ciascuno dei pagamenti effettuati.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio della definitività dell’atto impositivo, secondo cui all’esito dell’impugnazione esperita ovvero a seguito della sua omessa impugnazione nel termine di legge, l’atto diviene inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l’istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della somma pagata in adempimento dell’avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall’avviso di liquidazione e, come tale, in ragione di tale rapporto di consequenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione. Nè l’istanza di rimborso di un tributo pagato in osservanza di un avviso di liquidazione divenuto inoppugnabile può avere il valore implicito di rettifica della dichiarazione tributaria (Cass. n. 13211 del 2004, n. 2249 del 2003, n. 20392 del 2004).

Quanto al secondo motivo, questa Corte ha affermato che il rimborso dell’imposta, regolato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1, deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del relativo pagamento. In caso di adempimento rateale, il termine di decadenza decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell’ultima quota del pagamento frazionato (Cass. n. 8118 del 2004).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, anzitutto rileva come per errore la V. sia indicata nella relazione come intimata, laddove ella si è tempestivamente costituita con controricorso;

che condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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