Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16478 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28720-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA SOCIO UNICO in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARVASIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

GRINKA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

LUMACE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2010 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 12/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANONACO per delega dell’Avvocato

FIERTLER che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIGLIANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso in via principale accoglimento del

ricorso e in subordine il rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Lumace S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’intimazione di pagamento n. 2008/0006362 notificatale da Equitalia E.Tr. S.p.A. in data 9 aprile 2008 per la somma di Euro 34.237,99. Esponeva la ricorrente di essere stata dichiarata fallita in data 17 maggio 2000 e che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata revocata il 29 ottobre 2003. Sosteneva che la cartella posta a base dell’intimazione di pagamento non era stata mai notificata alla società fallita ma solamente al curatore laddove, invece, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata anche nei confronti del contribuente fallito, che conservava la capacità processuale in materia tributaria. Sosteneva, inoltre, che l’intimazione di pagamento da parte del Concessionario difettava di sottoscrizione. Ne derivava, secondo la ricorrente, l’illegittimità dell’intimazipne di pagamento. La CTP accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, investita dell’appello da parte di Equitalia E.Tr. S.p.A., confermava la sentenza di primo grado sul rilievo, assorbente di ogni altra questione, che la cartella era stata notificata al curatore del fallimento e non alla società fallita e che, dunque, non essendo stato notificato alla fallita l’atto presupposto, l’atto di intimazione era illegittimo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A. svolgendo tre motivi. Si è costituita con controricorso la società Grinka Srl in liquidazione, società incorporante la Lumace s.r.l..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 112, 343 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha preso in esame la questione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento, che era stata correttamente decisa ed esaustivamente argomentata dalla CTP, senza che tale questione fosse stata ritualmente sollevata nel giudizio di appello. La società Lumace avrebbe dovuto proporre sul punto appello incidentale e non una mera argomentazione difensiva.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale aveva rilevato che la cartella era stata ritualmente notificata alla società fallita e la Commissione Tributaria Regionale ha ignorato le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado sull’eccezione di mancata notifica ignorando, altresì, la produzione documentale versata in atti.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello proposti da Equitalia E.Tr. S.p.A. concernenti la questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento nell’avviso di pagamento, la mancanza di sottoscrizione e l’equiparazione dell’avviso di pagamento all’atto di precetto.

6. Preliminarmente va esaminata l’eccezione, svolta dalla controricorrente, di nullità o inesistenza della notifica del ricorso per cassazione proposto da Equitalia Sud s.p.a. in quanto mai notificato alla Grinka s.r.l. in liquidazione. Osserva la Corte che copia del ricorso per cassazione è stata spedita a mezzo posta alla società “Lumace s.r.l. in liquidazione (ora Grinka s.r.l.) c/o la sede della società ed in persona dell’amministratore unico sig. F.S.”. La menzione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente copia del ricorso, dell’effettivo contraddittore (ovvero la Grinka s.r.l.) esclude ogni incertezza sull’effettiva identità del soggetto cui l’atto era destinato ed esclude che si versi in un’ipotesi di inesistenza della notificazione, essendo evidente il collegamento tra il soggetto cui l’atto era formalmente rivolto e l’effettivo destinatario della notificazione. Al riguardo soccorrono i principi espressi dalla Corte di legittimità secondo cui la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (Cass. 30 novembre 2015 n. 24369; Cass., 19 marzo 2014, n. 6352; Cass., 29 luglio 2011, n. 16759).

Conseguentemente, la nullità è da ritenersi sanata dall’avvenuta costituzione della parte, a norma dell’art. 164 c.p.c., comma 3.

7. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 112, 343 e 346 c.p.c. ed ha argomentato la doglianza con esclusivo riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sicchè il richiamo, nell’intitolazione, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appare frutto di un mero refuso e, dunque, non determina l’inammissimibità del motivo, tenuto conto anche del fatto che con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione inerente la medesima questione. Ciò posto, dal ricorso risulta (pag. 7) che il giudice di primo grado aveva statuito sulla questione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento alla società ritenendola efficacemente e ritualmente compiuta ed aveva accolto le altre domande formulate dalla società ricorrente con cui erano state introdotto diverse questioni. Pertanto sul capo della sentenza di primo grado concernente la specifica questione della mancata notifica la società Lumace s.r.l. era rimasta soccombente. A tal punto, onde evitare la formazione del giudicato interno, la predetta avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. L’onere dell’espressa riproposizione, sancito dalla norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, non riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solamente quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (per esempio, perchè ritenute assorbite). In relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, di contro, non è ipotizzabile un’ulteriore alternativa rispetto all’unica, possibile, dell’impugnazione – in via principale o incidentale – o dell’acquiescenza totale o parziale; con relativa formazione, in questo secondo caso, di un giudicato interno preclusivo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23228 del 13/11/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013; Sez. 5, Sentenza n. 1545 del 24/01/2007). Nel caso che occupa la società Lumace s.r.l., nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, ha riproposto la questione della mancata notifica della cartella ma ha svolto appello incidentale solo con riguardo alla compensazione delle spese, per il che sulla questione della notifica si era formato il giudicato implicito e la CTR non avrebbe potuto riesaminare la questione.

Il motivo di ricorso è, perciò, fondato e gli altri due motivi rimangono assorbiti.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di Equitalia Sud s.p.a., dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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