Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16478 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19759-2014 proposto da:

C.P. in proprio e quale erede di C.A.,

V.M., V.A., VA.AN. quest’ultimi in proprio e quali

eredi di V.E. e R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso lo studio dell’avvocato PIERO

MANCUSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONELLA PERSICO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BNL SPA GRUPPO BNP PARIBAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6657/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto di

rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1973 C.A. ed V.E. vendettero un immobile a S.G., con patto di riscatto.

Sull’immobile fu iscritta ipoteca a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la BNL”), che l’11.4.1986 trascrisse atto di pignoramento.

2. Nel 1986 C.A. ed V.E. domandarono al tribunale di Roma di dichiarare la nullità del contratto, sul presupposto che esso dissimulasse un patto commissorio.

L’atto di citazione introduttivo di questo giudizio venne trascritto il 22.5.1986.

La domanda di nullità venne accolta con sentenza 26.10.1992 n. 12703.

L’appello avverso tale sentenza, proposto dal soccombente, venne rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 27.4.1994 n. 1174.

3. Nel 2000 V.E. e C.P. (erede dell’originario venditore C.A.) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la BNL, chiedendone la condanna al risarcimento del danno “per comportamento illecito”.

Dedussero che a causa dell’ipoteca e del pignoramento iscritti dall’istituto di credito furono costretti a rinunciare (nel 1999) a favorevoli offerte di acquisto dell’immobile.

4. Il Tribunale di Roma con sentenza 23.3.2004 n. 9404 dichiarò la domanda inammissibile, sul presupposto che la responsabilità per avere iscritto ipoteche o pignoramenti rientrava nella generale previsione di cui all’art. 96 c.p.c., e doveva perciò essere fatta valere inderogabilmente nel giudizio, precedentemente proposto dai medesimi attori, di opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c..

5. La sentenza venne appellata da C.P. e dagli eredi di V.E. ( R.G., V.M., Va.An., V.A.), deceduto nelle more del giudizio.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 6.12.2013 n. 6657, dichiarò ammissibile la domanda, ma rigettò l’appello ritenendo insussistente sia una condotta colposa imputabile alla BNL, sia la prova del danno.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.P., R.G., V.M., Va.An. ed V.A., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La BNL non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2652 e 2697 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che era onere della BNL provare di essere stata in buona fede quando iscrisse l’ipoteca sull’immobile oggetto della vendita poi dichiarata nulla (art. 2652 c.c.).

Non avendolo provato – ed anzi essendovi prova della mala fede dell’istituto -, secondo i ricorrenti la nullità del contratto di vendita era opponibile alla BNL, ancorchè il pignoramento fosse stato trascritto prima della trascrizione della domanda di nullità.

1.1. Il motivo è infondato.

L’odierno giudizio non ha ad oggetto la soluzione del conflitto tra più acquirenti di diritti reali confliggenti sul medesimo bene immobile, ma l’accertamento della commissione d’un fatto illecito, ovvero avere trascritto un’ipoteca ed un pignoramento con la consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, ovvero senza la dovuta prudenza. Rispetto a questa domanda, che è una domanda di risarcimento del danno aquiliano, era pertanto onere dell’attore provare l’elemento soggettivo dell’illecito, mentre restano irrilevanti le previsioni dell’art. 2652 c.c..

Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha addossato agli attori l’onere della prova della colpa della banca.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere la mala fede della banca, dal momento che la prova di essa era stata debitamente fornita dagli attori.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, al di là della sua intitolazione formale, sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove ed una diversa ricostruzione dei fatti, come noto non consentiti in questa sede.

Lo ammettono gli stessi ricorrenti, là dove scrivono che “è mancato ogni processo valutativo delle prove offerte” (p. 10, quinto capoverso, del ricorso).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere non dimostrata l’esistenza d’un danno risarcibile.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, alla luce del rigetto dei primi due motivi.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che una volta accolti i precedenti motivi di ricorso, ne verrebbe travolta la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito.

4.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di contenuto impugnatorio.

Esso infatti non censura la sentenza impugnata, ma preconizza quel che sarebbe dovuto accadere in caso di accoglimento del ricorso.

5. Le spese.

5.1. non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della BNL.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.P., R.G., V.M., Va.An. ed V.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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