Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16477 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8161-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRESCIACAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 29/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La società Bresciacar srl impugnava due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni 2004 e 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ai fini ires, irap ed iva costi dedotti, ritenendoli relativi a fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di una frode carosello iva.

La CTP di Cremona, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che le operazioni con l’emittente le fatture, la società Erregiemme srl, non fossero relative ad operazioni inesistenti.

L’ufficio appellava la sentenza e la CTR rigettava l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di due motivi.

Resiste la società con controricorso.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

La società contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (la ricorrenza di operazioni soggettivamente inesistenti – il carattere di “cartiera” della Erregiemme srl), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (la conoscenza da parte della Bresciacar srl del ruolo di “cartiera” posto in essere dalla Erregiemme srl), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va rilevato, in primo luogo, che a proposito della eccezione formulata dalla società relativa alla formazione di giudicato esterno ad essa favorevole in relazione all’anno di imposta 2003 su identica questione, basata sul fatto che la sentenza relativa a quell’anno, n. 169/63/12, non sarebbe stata impugnata con ricorso in cassazione, la stessa è stata sostanzialmente superata da quanto la stessa società ha affermato in memoria, dando atto del fatto che la suddetta sentenza era stata, in realtà, impugnata e nessun giudicato si è formato su di essa.

Nel merito, il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 29.8.2012, per cui la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile è, sebbene per una differenza di pochi giorni, quella anteriore alla riforma del 2012.

Nella specie si discute di costi dedotti a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società ritenuta “cartiera”.

La CTR afferma, al riguardo, che l’ufficio non ha fornito prova di ciò, non avendo prodotto in atti il processo verbale, e che comunque dalla documentazione prodotta dalla parte emerge la effettività delle operazioni.

Il motivo di ricorso, però, lamenta che la CTR non si poteva basare solo sulla documentazione prodotta dalla parte e che la regolare contabilizzazione non esclude che la vendita sia fittizia.

Inoltre l’ufficio sottolinea alcuni aspetti che avrebbero dovuto indurre la CTR a valutare la natura della società emittente, quali il fatto che la stessa non aveva versato l’iva.

Ritiene, in effetti, il collegio che, trattandosi di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, la motivazione che si limiti ad affermare che la società emittente esisteva ed era operante, così come che i beni oggetto delle fatture esistevano, non risponda del tutto ai canoni di sufficienza e completezza, soprattutto considerando che, come evidenziato sopra, nella specie è applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione ante 2012.

Al riguardo, va evidenziato che questa Corte, proprio in una fattispecie in tema di fatture soggettivamente inesistenti, ha affermato che

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Sez. VI-5, n. 3370 del 2012).

Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla CTR per escludere la fittizietà delle fatture, o comunque della consapevolezza da parte dell’utilizzatore della fittizietà delle stesse, sono state il fatto che le vetture sono entrate materialmente nella disponibilità del compratore il fatto che le operazioni fossero state regolarmente contabilizzate dal compratore il fatto che le fatture fossero state pagate il fatto che le vetture siano state rivendute a prezzo di mercato il fatto che il venditore disponesse di una struttura operativa.

Tutto questo, però, non esclude necessariamente la fittizietà soggettiva di una fattura, atteso che tutte le suddette caratteristiche in capo a venditore e compratore non sono affatto incompatibili con fatture soggettivamente inesistenti.

In queste ultime, infatti, non è in discussione l’effettività materiale dell’operazione, quanto il fatto che la stessa sia riconducibile ai due soggetti che nella fattura appaiono come venditore e compratore.

La società emittente, infatti, non è definibile strettamente come “cartiera”, quanto piuttosto come “società filtro”, laddove la funzione di quest’ultima non equivale a quella di mera cartiera nel senso di società operativamente inesistente che emette fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Non è sufficiente, quindi, escludere che nella specie ricorrano i requisiti di una “società cartiera”, dovendosi escludere che si sia in presenza di una “società filtro” fittiziamente interposta ai fini della evasione Iva. Nella specie, il difetto di motivazione consiste nel non avere esaminato alcuno dei profili indicati dall’Ufficio nell’atto di appello che riprende il processo verbale di constatazione (si veda pag. 2-3 del ricorso) circa la sussistenza di elementi che, utilizzando un criterio di media diligenza, dovevano indurre un operatore mediamente avveduto ad accorgersi che l’operazione si svolgeva con intenti di evasione Iva.

Occorre inoltre considerare che, in materia di fatture soggettivamente false, questa Corte ha stabilito che la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, al pari della vendita dei beni a prezzi in linea con il mercato, sono elementi privi di rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza della “buona fede” del contribuente, poichè l’uno è connaturato alla fattispecie di evasione dell’Iva mediante fatture false in senso soggettivo, implicante ordinariamente la predisposizione di regolari modalità di pagamento delle fatture; l’altro è elemento esterno alla fattispecie tipica, di valenza neutra rispetto all’apprezzamento della consapevolezza, in capo all’utilizzatore delle fatture soggettivamente false, circa l’esistenza di una frode Iva (Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018 Sez. 5; Sentenza n. 428 del 14/01/2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11873 del 15/05/2018).

Inoltre, nel caso di specie, vi è un profilo temporale su cui occorre compiere ulteriori riflessioni.

L’ufficio ha indicato in ricorso che almeno da metà 2004 la società emittente non avrebbe più avuto, sostanzialmente, personale in quantità adeguata e sede, che non avrebbe versato l’iva a debito.

La CTR ha dato conto, ai fini della valutazione sulla buona fede dell’utilizzatore, odierno controricorrente, del fatto che la società emittente fino ad ottobre 2004 avrebbe avuto una struttura ritenuta sufficiente per lo svolgimento di una reale attività, ma il fatto è che la presente causa non riguarda solo il 2004, ma anche l’anno 2005.

Anche sotto questo profilo temporale, quindi, emerge una motivazione carente, perchè dalle stesse parole della CTR risulta che gli elementi che la stessa ha utilizzato per respingere l’appello dell’ufficio, e cioè l’esistenza di una reale struttura societaria, sarebbero stati in essere solo fino ad ottobre 2004, quando l’accertamento in questione riguarda non solo l’intero 2004, ma anche l’intero 2005.

Non è affatto esplicitato in sentenza, quindi, come la CTR, che valorizza molti elementi – peraltro non decisivi – per affermare la veridicità delle operazioni, e che, a proposito della buona fede dell’utilizzatore, evidenzia che l’emittente aveva una struttura solo fino ad ottobre 2004, possa poi concludere che la buona fede sussistesse anche per la fine dello stesso 2004 e per l’intero 2005.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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