Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16477 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. II, 27/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10200/’10) proposto da:

P.R. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. MICALETTI GIUSEPPE in virtù di procura speciale a

margine del ricorso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

PE.Ca. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. BALIVA MARCO in virtù di procura speciale a margine

del controricorso (contenente ricorso incidentale) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla v. Carlo Poma, n. 4;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila

n. 741 del 2008, depositata il 30 ottobre 2008 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Giuseppe Micaletti, per il ricorrente principale, e

Marco Baliva per il controricorrente – ricorrente incidentale;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 741 del 2008 (depositata il 30 ottobre 2008) la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello principale e sull’appello incidentale rispettivamente proposti da P. R. e Pe.Ca. avverso la sentenza (in materia di appalto) n. 186 del 2006 del Tribunale di Teramo, accoglieva entrambi i gravami e, in totale riforma dell’impugna decisione, rigettava la domanda dell’appaltatore P. e la riconvenzionale del committente Pe., dichiarando interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado. Avverso detta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione notificato l’8 aprile 2010 (e depositato il 27 aprile successivo) P.R. (avvalendosi della deroga ai termini concessa dal D.L. n. 39 del 2009, convertito, con modif., nella L. n. 77 del 2009), basato su sei motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale) l’intimato Pe.Ca.. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e tra motivazione e dispositivo circa l’accoglimento dell’appello incidentale sulla quantificazione dei vizi e sul ritardo nella consegna.

Con il secondo motivo il P. ha denunciato la carenza di motivazione circa l’accoglimento dell’appello incidentale sulla sussistenza e su corrispettivo dell’ulteriore incarico.

Con il terzo motivo del ricorso principale è stata censurata l’impugnata sentenza per errata e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2733 c.c., in ordine alla prova dell’esistenza della commissione di ulteriori opere e della pattuizione del prezzo delle stesse.

Con il quarto motivo il P. ha prospettato la violazione ed errata interpretazione nonchè la falsa applicazione dell’art. 1657 c.c..

Con il quinto motivo il ricorrente principale ha dedotto la carenza ed illogicità della motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in ordine al pagamento del prezzo dei lavori commissionati.

Con il sesto ed ultimo motivo il P. ha inteso far valere la supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla statuizione sul prezzo dei lavori commissionati.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Pe. ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo della controversia nonchè l’incoerenza ed incongruità del dispositivo in ragione della motivazione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia unitamente alla incoerenza ed incongruità della motivazione sulla consegna del cantiere e sulla pretesa accettazione dell’opera.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stata prospettata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, congiuntamente all’incoerenza ed incongruità della motivazione sull’evidenza dei vizi lamentati.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c..

Con il quinto motivo del ricorso incidentale è stata censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c..

Va disposta, in via preliminare, la riunione di entrambi i ricorsi (art. 335 c.p.c.).

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso principale con riferimento a tutti e sei i proposti motivi, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 30 ottobre 2008).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che il ricorrente principale si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante la supposta illogicità e contraddittorietà della motivazione e tra motivazione e dispositivo circa l’accoglimento dell’appello incidentale (sulla quantificazione dei vizi e sul ritardo nella consegna), dopo il diffuso svolgimento della doglianza, il ricorrente principale ha omesso di enucleare la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver richiesto la cassazione della sentenza impugnata per manifesta contraddittorietà della motivazione e tra motivazione e dispositivo della sentenza della Corte aquilana;

– con riguardo al secondo motivo, riferito alla carenza di motivazione circa l’accoglimento dell’appello incidentale sulla sussistenza e sul corrispettivo dell’ulteriore incarico, manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione;

– con riferimento al terzo motivo, implicante la prospettazione dell’errata e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2733 c.c., in ordine alla prova dell’esistenza della commissione di ulteriori opere e della pattuizione del prezzo delle stesse, non emerge alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alle supposte violazioni di legge, non potendo certamente ritenersi utile ed idonea allo scopo la mera asserzione che il committente Pe. non aveva mai provato nè chiesto di provare che il prezzo dei lavori aggiuntivi eseguiti fosse incluso nella somma di L. 10.000.000, convenuta per la prima “tranche” dei lavori, onde era il Pe., e non esso P., a non aver assolto l’onere di cui all’art. 2697 c.c.;

– con riguardo al quarto motivo inerente la violazione, errata e falsa omessa applicazione dell’art. 1657 c.c., manca la necessaria enucleazione della supposta violazione in un apposito quesito di diritto, tale da assolvere la funzione prescritta dal citato art. 366 bis c.p.c.;

– in ordine al quinto motivo, relativo alla carenza ed illogicità della motivazione e alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in relazione al pagamento del prezzo dei lavori commissionati, non si evince alcuna sintesi del vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione;

con riferimento al sesto ed ultimo motivo del P., correlato alla supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla statuizione sul prezzo dei lavori commissionati, manca l’indicazione di un preciso e specifico quesito di diritto dal quale evincere l’emergenza della dedotta violazione di legge.

Analogamente, anche per il ricorso incidentale, avuto riguardo ai cinque motivi formulati (che, se fossero stati proposti esclusivamente in via condizionata, sarebbero stati da considerarsi assorbiti per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale) si deve ritenere che lo stesso sia totalmente inammissibile per manifesta inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., sia con riferimento alle prime tre doglianze che investono, ritenendola viziata, la motivazione della sentenza della Corte aquilana, siccome le medesime non sono supportate dalla chiara indicazione, in appositi e distinti quadri riepilogativi, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente od illogica, così come difetta anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a sorreggere la decisione, sia con riguardo alle altre due doglianze, riferite, rispettivamente, alle supposte violazioni degli artt. 1665 e 2697 c.c., e art. 116 c.p.c., nonchè dell’art. 1167 c.c., le quali sono prive dell’evidenziazione dello specifico quesito di diritto imposto dal più volte richiamato art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente compensazione integrale delle spese della presente fase in virtù della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA