Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16477 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11028-2015 proposto da:

P.S. e P.A.M., quali eredi di

P.M.; P.F., P.M.R., P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1207/2014 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’11/03/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.A.M. e P.S. nella qualità di eredi di P.M., P.A., P.F. e P.M.R. impugnavano con distinti atti gli avvisi di accertamento n. T7J010803356/2010, T7J010803367/2010, T73010803377/2010 e T73010803358/2010 con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato il reddito imponibile IRPEF da assoggettare a tassazione separata in Euro 121.528,30, corrispondente alla plusvalenza realizzata a seguito di due vendite di terreni edificabili effettuate con atti pubblici n. 1240 stipulato l’11 marzo 2005 e registrato il 29 marzo 2005 e n. 5536 stipulato il 27 aprile 2005 e registrato il 17 maggio 2005, determinando la maggiore imposta di Euro 27.951,00 da cui veniva detratto l’importo di Euro 5.195,00 già versato a titolo di imposta sostitutiva del 4%. Sostenevano i contribuenti di aver provveduto a rivalutare i terreni compravenduti, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, e della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, a mezzo di perizia giurata di stima redatta il 14 giugno 2005 ed asseverata con verbale del 27 giugno 2005 di talchè il reddito imponibile da assoggettare a tassazione separata avrebbe dovuto essere individuato tenendo conto del valore così determinato;

che con sentenza n. 58/6/13 la Commissione tributaria provinciale di Alessandria accoglieva i ricorsi riuniti ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 1207/2/14 pubblicata il 23 ottobre 2014, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado considerando, in particolare, che la perizia giurata prevista dalla normativa sopra richiamata e posta a fondamento del valore dei beni compravenduti ai fini della plusvalenza tassabile non può intervenire in epoca successiva all’atto di compravendita del bene a cui si riferisce;

che P.A.M. e P.S. nella qualità di eredi di P.M., P.A., P.F. e P.M.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato ad un unico motivo;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che la normativa invocata non prevede che la perizia consentita ai fini del calcolo della plusvalenza debba avvenire in epoca precedente l’atto di compravendita mentre prevede solo che il pagamento della relativa imposta sostitutiva del 4% avvenga nel termine indicato, ed anche la necessità dell’indicazione del codice fiscale è finalizzata all’individuazione del beneficiario della facoltà in questione e non dell’intestatario del bene ceduto;

che il motivo è fondato. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (Cass. n. 25721 del 04/12/2014; Cass. n. 11062 del 09/05/2013; Cass. n. 30729 del 30/12/2011; da ultimo Cass. n. 26808 del 25/11/2020);

che il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata cassata non essendosi la Commissione tributaria regionale attenuta a tale principio di diritto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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