Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16476 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. II, 27/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9767/’10) proposto da:

B.A. (C.F.: (OMISSIS)) e B.

F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi

dall’Avv. CIARAVELLA PIETRO in virtù di procura speciale a margine

del ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio, dell’Avv.

Domenico Ciaravella, in Roma, v. Giolitti, n. 202;

– ricorrenti-

contro

D.L.T.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n.

743 del 2009, depositata il 3 luglio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Pietro Ciaravella per i ricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 743 del 2009 (depositata il 3 luglio 2009) la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello proposto da B. A. e B.F. avverso il provvedimento del 19.26.08.2005 (avente ad oggetto un’azione possessoria) del giudice designato presso la Sezione dist. di San Severo di Foggia, lo rigettava e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Avverso detta sentenza i suddetti B. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 19 marzo 2010 (e depositato il 15 aprile successivo), articolato in quattro motivi. L’intimata non si è costituita in questa fase. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ai quattro motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’ari. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 3 luglio 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis epe, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n, 5 dell’ari 360 epe. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione de principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che i ricorrenti si siano attenuti alla rigorosa previsione scaturente da citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, implicante la contestuale deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 125, 669 octies e 703 c.p.c. e del vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dopo il diffuso svolgimento della doglianza, i ricorrenti hanno omesso di enucleare, in modo autonomo ed idoneo, lo specifico quesito da riferire alla violazione di legge prospettata e di evidenziare la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver richiesto la cassazione della sentenza impugnata;

con riguardo al secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), riferito alla supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1140, 1141, 1168 e 1170 c.c., nonchè degli artt. 115, 116 e 703 c.p.c., oltre che al difetto di motivazione e all’illogicità della sentenza impugnata, manca del tutto a chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale fosse inidonea a supportare la decisione, così come risulta completamente omessa, in modo altrettanto autonomo ed idoneo, l’indicazione de quesito di diritto relativo alla complessiva violazione di legge dedotta;

anche in ordine al terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che il difetto di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, manca qualsiasi indicazione del prescritto quesito di diritto così come la necessaria evidenziazione della sintesi del difetto di motivazione e del relativo fatto controverso, senza, peraltro, trascurare anche il difetto di autosufficienza dello specifico motivo nella parte riguardante la mancata ammissione della prova orale, non risultando riportate le circostanze in ordine alle quali la stessa prova sarebbe stata riferibile per desumerne la necessaria decisività;

pure con riferimento al quarto ed ultimo motivo, relativo alla prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e segg., e art. 96 c.p.c., in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e alla deduzione di un ulteriore vizio motivazionale, difetta del tutto l’assolvimento del requisito imposto dal citato art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese in difetto della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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