Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16476 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Publio Elio n. 13/A, presso lo

studio dell’Avvocato Giuseppe Cassia;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi depositata il 18

novembre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso, con possibilita’ di rimessione in

termini.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato R.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi la liquidazione dei compensi per l’attivita’ prestata, quale difensore di ufficio di R.E.;

che il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Mesagne, in composizione monocratica, con provvedimento depositato in data 23 giugno 2009, ha rigettato la domanda;

che avverso detto provvedimento l’Avvocato R. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 18 novembre 2009 e comunicata il 24 novembre 2009, ha rigettato l’opposizione;

che per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato R. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 14 dicembre 2009;

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennita’ ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilita’ e di procedibilita’ dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, e’ stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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