Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16476 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22170-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’11/03/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.D. impugnava l’avviso di accertamento n. T73010803315/2010 con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato il reddito imponibile IRPEF da assoggettare a tassazione separata in Euro 121.528,30,00, corrispondente alla plusvalenza realizzata a seguito di due vendite di terreni edificabili effettuate con atti pubblici n. 1240 stipulato l’11 marzo 2005 e registrato il 29 marzo 2005 e n. 5536 stipulato il 27 aprile 2005 e registrato il 17 maggio 2005, determinando la maggiore imposta di Euro 27.951,00 da cui veniva detratto l’importo di Euro 5.195,00 già versato a titolo di imposta sostitutiva del 4%. Sosteneva il contribuente di aver provveduto a rivalutare i terreni compravenduti, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, e della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, a mezzo di perizia giurata di stima redatta il 14 giugno 2005 ed asseverata con verbale del 27 giugno 2005 di talchè il reddito imponibile da assoggettare a tassazione separata avrebbe dovuto essere individuato tenendo conto del valore così determinato;

che con sentenza n. 1/4/12 la Commissione tributaria provinciale di Alessandria accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 72/36/13 pubblicata il 13 marzo 2013 confermava tale decisione considerando, in particolare, che la perizia giurata prevista dalla normativa sopra richiamata e posta a fondamento del valore dei beni compravenduti ai fini della plusvalenza tassabile può intervenire anche in epoca successiva all’atto di compravendita purchè il relativo pagamento dell’imposta sostituiva avvenga nei termini indicati dalle norme stesse;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato ad un unico motivo;

che P.D. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che la normativa applicata non incide sul principio di plusvalenza disciplinato dal TUIR, art. 82, poi art. 68, plusvalenza che, nella specie, si era già realizzata al momento in cui il contribuente ha proposto il valore determinato dalla perizia di stima;

che il motivo è infondato. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento àlla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (Cass. n. 25721 del 04/12/2014; Cass. n. 11062 del 09/05/2013; Cass. n. 30729 del 30/12/2011; da ultimo Cass. n. 26808 del 25/11/2020);

che la Commissione tributaria regionale ha dato corretta applicazione a tale principio ritenendo legittima la determinazione della plusvalenza tassata tenendo conto del valore determinato con perizia asseverata in epoca successiva all’atto di compravendita;

che le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese, IVA e CAP.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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