Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16476 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26221-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimata –

e da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNETTO GUARDUCCI

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2010 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 03/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dr. ZOSO Liana Maria Teresa;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.L., con atto del 5 maggio 1998, trasferiva alla società Asterflor Srl quote di sua proprietà della società Montecarlo Immobiliare S.p.A. per il corrispettivo dichiarato di Lire 4.351.399.876 e, a mezzo di fissato bollato, trasferiva alla società Montecarlo Immobiliare S.p.A. stessa azioni di sua proprietà per il corrispettivo dichiarato di Lire 1.852.500.000.

Nel 1998 incassava i corrispettivi relativi alla cessione ad Asterflor limitatamente al 31% circa del prezzo e l’intero importo relativo alla cessione alla società Montecarlo Immobiliare S.p.A. La contribuente si avvaleva dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del D.L. n. 27 del 1991, art. 1 dichiarando per il 1998 una minusvalenza complessiva di Lire 559.062.000 ed omettendo di dichiarare la plusvalenza o la minusvalenza per le annualità successive alla cessione. L’Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002 e 2003 con cui rilevava l’incongruenza dei prezzi di cessione nella misura dichiarata e determinava il valore delle partecipazioni cedute con la differenza, rispetto al dichiarato, di Lire 1.335.238.400, provvedendo al ricalcolo della plusvalenza ed alla liquidazione della maggiore imposta sostitutiva dovuta. A seguito di ricorso proposto dalla contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Prato accoglieva parzialmente il ricorso e determinava il valore delle azioni cedute a Immobiliare Montecarlo S.p.A. in Lire 4.724.315 ciascuna, pari al costo fiscalmente riconosciuto alla data del 28 gennaio 1991 risultante dalla valutazione peritale redatta dal commercialista L.L. nell’ambito di controversia definita in via transattiva sorta tra la società Immobiliare Montecarlo s.p.a. ed alcuni soci in ordine alla determinazione del valore delle partecipazioni di cui detti soci erano titolari ed intendevano cedere. Avverso la sentenza della CTP proponeva appello l’Agenzia delle entrate mentyeA9grInnocenti Lucia proponeva appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale e respingeva l’appello dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale della contribuente dichiarando la congruità del valore dichiarato.

Rilevava la CTR che l’Ufficio non poteva dichiarare simulato un prezzo partendo da altra presunzione fondata sul prezzo venale di mercato senza prima fornire gli indizi ed i documenti che attestavano la falsità del prezzo indicato; e la perizia richiesta dalla società aveva solo lo scopo di determinare la plusvalenza ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva per cui non poteva essere usata per determinare il prezzo effettivamente pagato per la cessione. Peraltro vi erano elementi che inducevano a ritenere congruo il prezzo indicato in quanto si trattava di azioni vendute da un socio di minoranza in presenza di diritto di prelazione spettante ai soci di maggioranza, esisteva una caparra confirmatoria di Lire 1.700.000.000 ed una fideiussione bancaria, a garanzia del residuo prezzo, a corredo di un contratto preliminare intercorso tra le parti; infine il maggior valore accertato dall’ufficio si basava sulla redditività delle azioni riscontrata nel quinquennio successivo alla cessione e tale dato era ignoto al cedente nel 1997.

2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 27 del 1991, art. 5, convertito dalla L. n. 102 del 1991 ed al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che l’Ufficio non potesse dichiarare simulato un prezzo partendo da altra presunzione fondata sul prezzo venale di mercato senza prima fornire gli indizi ed i documenti che attestavano la falsità del prezzo indicato. Ciò in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni potevano essere desunti anche da presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Ha errato, perciò, la CTR nel ritenere necessari elementi ulteriori rispetto a quelli presuntivi forniti dall’Ufficio, posto che la norma non richiedeva sussistesse la prova certa.

4. Con il secondo motivo deduce motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver la CTR affermato che l’accertamento era fondato solo sul riscontro del prezzo di cessione con quello di acquisto mentre, invece, dall’atto impugnato era evincibile che erano stati indicati una serie di elementi posti dall’Ufficio alla base dell’accertamento ed, in particolare, il fatto che l’azienda ceduta risultava costituita da due complessi immobiliari alberghieri di prestigio e che la società aveva sempre prodotto e distribuito consistenti utili; inoltre la sentenza era motivata in modo insufficiente in quanto non era spiegato in base a quali elementi si fosse ritenuto di poter superare il principio secondo cui il minor prezzo di vendita di un bene rispetto al suo valore costituisce comunque un indizio di occultamento del prezzo reale.

5. Con il terzo motivo deduce motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la ricorrente che la CTR, in modo apodittico e privo di supporto motivazionale, ha annullato l’accertamento sulla base della ritenuta natura transattiva della cessione ignorando che si trattava comunque di due prestigiosi complessi alberghieri produttivi di consistenti redditi e che la fideiussione bancaria, rapportata al valore dichiarato della cessione, non escludeva che vi fossero corrispettivi occultati pagati contestualmente alla firma degli atti.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver la CTR compensato le spese del giudizio senza dare conto delle ragioni sottese a tale decisione.

7. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. Invero il fatto che l’Ufficio fosse legittimato ad emettere l’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto basato su presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti, non escludeva che la CTR dovesse esaminare la valenza probatoria degli elementi posti a base dell’atto impositivo per accertarne la fondatezza. Nel caso di specie la CTR non è incorsa in violazione di legge poichè ha valutato gli elementi contrari alle presunzioni sulle quali l’Ufficio aveva basato l’atto impositivo, pervenendo a ritenere congruo il prezzo indicato dalla parte con giudizio di merito che è sindacabile solo per il profilo del vizio di motivazione.

8. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Invero con essi si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza e contraddittorietà in quanto la CTR ha basato la decisione sul fatto che il prezzo di cessione era inferiore al costo fiscalmente riconosciuto senza considerare che il patrimonio della società Montecarlo Immobiliare S.p.A. era costituito da prestigiosi complessi alberghieri che avevano prodotto consistenti redditi e che la fideiussione bancaria, rapportata al valore dichiarato della cessione, non escludeva che vi fossero corrispettivi occultati pagati contestualmente alla firma degli atti. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che i giudici di appello hanno considerato tutti gli argomenti addotti dall’Ufficio ritenendoli non persuasivi. Invero si legge nella sentenza impugnata che la CTR ha ritenuto che il prezzo inferiore a quello fiscalmente riconosciuto fosse giustificato dal fatto che si trattava di socia di minoranza che poteva cedere le partecipazioni al solo socio di maggioranza che godeva di prelazione, che l’ammontare della caparra confirmatoria era conforme a quanto previsto nel preliminare e che la redditività della società nel quinquennio posteriore alla cessione era elemento non valutabile ex ante. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate ed aver ritenuto, per contro, congruo il minor valore indicato rispetto a quello accertato dall’ufficio.

9. Con riguardo al motivo di ricorso incidentale, si osserva che nel caso di specie, ove il ricorso originario risulta essere stato notificato il 24.7.2006, è applicabile la norma di cui all’art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, che ha richiesto una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio con riferimento alla reciproca soccombenza o ad altre gravi ed eccezionali ragioni. Il richiamo operato dalla CTR alla “diversa valutazione nella interpretazione di circostanze di fatto”, avuto riguardo al contenuto della sentenza, ove oggetto della questione era la valutazione di partecipazione societarie cedute da socio di minoranza, costituisce esplicita motivazione adeguata a giustificare la operata compensazione. Del tutto priva di fondamento è, dunque, la censura avverso la decisione che ha disposto la compensazione delle spese.

10. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, perciò, rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA