Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16475 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26066-2011 proposto da:

COMUNE DI PESARO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO MANCINELLI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

VITTORIA DITTA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato STANISLAO AURELI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE AURELI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM.TRIB.REG. della Marche,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SIANO per delega dell’Avvocato

MANCINELLI che si riporta al contenuto del ricorso e chiede

l’accoglimento, deposita copia massima della sent. 30/03/2007 n.

7981 della Corte di Cassazione 1^ Civile, nonchè nota spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato AURELI MICHELE che si

riporta integralmente al contenuto del controricorso e chiede il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Società Vittoria s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Pesaro per il recupero dell’Ici relativa agli anni dal 2003 al 2007 afferenti aree di sua proprietà ritenute edificabili. Assumeva la ricorrente che si trattava di aree non edificabili in quanto rientranti nel comparto del parco naturale del Monte San Bortolo. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro rigettava il ricorso della contribuente. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale di Ancona lo accoglieva e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità degli avvisi di accertamento.

Rilevava la CTR che i terreni in questione erano ricompresi nel piano per il parco naturale del Monte San Bartolo e che il piano particolareggiato dell’ente parco era stato adottato solamente nell’anno 2008. Il piano regolatore generale approvato dal Comune di Pesaro il 13 settembre 2000 prevedeva che non fosse attuato il regime urbanistico relativo all’area del Monte San Bartolo per non vanificare la funzione di pianificazione dell’ente parco e che occorreva dare impulso alla redazione del piano del parco dal momento che esso sostituiva i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Pertanto nell’anno 2002 la situazione urbanistica ed edificatoria del parco si era bloccata fino all’anno 2008, data di adozione del piano del parco. Neppure si poteva sostenere che, anche prima dell’adozione del piano del parco, l’area fosse edificabile nel permanere della vigenza del PRG preesistente, dato che la Delib. consiglio regionale Marche n. 66/96 di perimetrazione provvisoria del parco prevedeva, all’art. 7, che erano fatti salvi gli strumenti urbanistici generali con esclusione di quelli per i quali non si fosse ancora provveduto all’avvio dei lavori; inoltre la delibera stessa prevedeva, all’art. 4, che era sottoposta ad autorizzazione dell’ente parco la realizzazione di nuovi edifici ad esclusione degli interventi già autorizzati e regolarmente iniziati. Dunque le nuove costruzioni erano comunque sottoposte all’autorizzazione dell’ente parco mentre il vecchio PRG si applicava solo per le costruzioni già iniziate e la società contribuente, di fatto, non aveva iniziato alcuna costruzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Pesaro affidato a due motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente Società Vittoria Srl.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5 della Delib. C.R. Marche n. 66/96 e/o vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che ha errato la CTR nel non considerare che la Delib. consiglio Regionale Marche n. 66 del 1996, artt. 3, 4 e 5 prevedevano che l’ente parco potesse rilasciare ai privati che ne avessero fatto richiesta le prescritte autorizzazioni per gli interventi di trasformazione del territorio anche in assenza del cosiddetto “piano del parco” e ciò presupponeva che l’ente parco avrebbe potuto rilasciare le prescritte autorizzazioni a favore dei richiedenti su aree che erano già state, per l’appunto, dichiarate edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Delib. C.R. Marche n. 66 del 1996, artt. 5 e 7 e/o vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che, almeno sino al 15 dicembre 2003 (data di entrata in vigore del PRG 2000 con delibera della giunta provinciale numero 135) l’unico PRG vigente era quello dell’anno 1990 che riconosceva l’edificabilità dei terreni di cui è causa. Quindi la fattispecie andava regolata dalla Delib. Consiglio Regionale Marche n. 66 del 1996, art. 7, comma 1, che disponeva che su tutto il territorio del parco erano fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti. Dunque nessuna autorizzazione doveva essere rilasciata dall’ente parco.

5. Osserva la Corte che il primo motivo il ricorso in primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). In ogni caso il motivo è infondato laddove si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’accertamento in fatto dell’insussistenza di uno strumento urbanistico che prevedesse l’edificabilità dell’area, posto che la CTR ha dato conto della circostanza che il piano regolatore generale approvato dal Comune di Pesaro il 13 settembre 2000 prevedeva che non fosse adottato il regime urbanistico relativo all’area del Monte San Bartolo in attesa dell’adozione del piano del parco, di talchè mancavano le previsioni dello strumento urbanistico generale che consentissero l’edificazione delle aree comprese nel parco.

6. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, valgono le considerazioni svolte per il primo motivo per affermarne la inammissibilità derivante dall’avere il ricorrente dedotto con un unico motivo sia il vizio di violazione di legge che quello di difetto di motivazione. In ogni caso il motivo è infondato laddove si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’accertamento in fatto dell’inedificabilità dell’area, posto che la CTR ha basato la decisione sul rilievo che, pur considerando applicabile il previgente PRG nelle more dell’adozione del piano del parco, in ogni caso, giusta la norma di cui al Delib. Consiglio Regionale Marche n. 66 del 1996, art. 4, l’edificazione di nuove costruzioni non avrebbe potuto avere luogo senza l’autorizzazione dell’ente parco; ed ha rilevato come l’art. 7 della Delib. stessa prevedeva che erano fatti salvi gli strumenti urbanistici generali con esclusione di quelli per i quali non si fosse ancora provveduto all’avvio dei lavori, laddove la ricorrente non aveva iniziato edificazione alcuna.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla società contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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