Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16475 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LUBRANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RITA BREVEGLIERI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERTEL SPA, in persona del suo Vice Direttore Generale Dott.

MA.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

M.P., INAIL SEDE DI TRIESTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 680/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Trieste, M.P. e la società di assicurazione Genertel, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale egli, alla guida del proprio scooter, aveva dovuto effettuare una brusca frenata, cadendo perciò a terra, a seguito della improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra da parte del M., a sua volta alla guida della propria moto. A seguito della caduta, l’attore riferiva di aver riportato gravi danni personali, con postumi di invalidità permanente.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il convenuto M. rimase contumace.

Nel procedimento intervenne l’INAIL, al fine di far valere il proprio diritto di surroga in relazione alla somma di Euro 235.613,40, già versata allo Stocchi per quel sinistro.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 25 novembre 2014, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte d’appello che la ricostruzione dei fatti doveva prendere le mosse dal verbale redatto dalla Polizia municipale, dal quale era emerso che la moto condotta dal M. aveva in funzione l’indicatore di direzione sinistro, che i danni riportati dal mezzo dell’attore erano dislocati in prevalenza sulla parte anteriore, mentre quelli del mezzo del convenuto erano lievi e concentrati sulla parte posteriore; dal verbale, inoltre, risultava che la moto condotta dallo S. aveva lasciato una traccia di frenata tutta spostata sulla sinistra.

Tanto premesso, la Corte d’appello è passata a valutare la deposizione dell’unico teste presente, Sc.Ma., fratello dell’attore, il quale viaggiava a bordo della propria moto nei pressi di quella condotta dallo S.. Confrontando la deposizione da questi resa in sede di sommarie informazioni sul luogo dell’accaduto con quella poi resa davanti al Tribunale, la Corte ne ha evidenziato la palese diversità, osservando che lo Sc. non aveva, nella prima deposizione, fatto alcun riferimento alla circostanza secondo cui il M. avrebbe tagliato la strada all’attore.

Doveva affermarsi, quindi, che il teste Sc. non era attendibile e che si era trattato di un vero e proprio tamponamento, mentre non era credibile che lo S. si fosse spostato sulla sinistra all’ultimo momento.

La sentenza ha poi aggiunto che nessun rilievo poteva avere il fatto che il Giudice di pace avesse annullato le sanzioni elevate a carico dello S., mentre dovevano ritenersi superflue le richieste istruttorie dell’appellante volte ad ottenere una c.t.u. medica ed una c.t.u. sulla dinamica del sinistro. Non poteva neppure trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, trattandosi di un tamponamento da tergo compiuto da una moto nei confronti di un’altra che aveva segnalato in anticipo la propria intenzione di svoltare a sinistra, posto che il tamponamento pone una presunzione di inosservanza delle norme sulla distanza di sicurezza.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso S.D. con atto affidato a sei motivi.

Resiste la s.p.a. Genertel con controricorso.

L’INAIL e M.P. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 149 C.d.S..

Le due censure contestano un’errata applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 cit., commi 1 e 2; in particolare, il ricorrente osserva che la Corte d’appello, dando seguito ai principi consolidati della giurisprudenza, avrebbe dovuto almeno applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cit., posto che l’accertamento dell’esistenza della colpa a carico di uno dei conducenti non esime il giudice dall’obbligo di accertare le colpe anche dell’altro, applicando semmai la presunzione citata. La sentenza impugnata, invece, dopo aver accertato la colpa del ricorrente, nulla avrebbe detto in ordine al comportamento dell’altro conducente, in tal modo esonerandolo dall’obbligo di fornire la propria prova liberatoria.

2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 154 e 149 C.d.S., oltre ad omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di trattazione tra le parti.

Osserva il ricorrente che la sentenza in esame non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni rese alla Polizia municipale dal convenuto M., il quale ha dichiarato di aver visto giungere alle proprie spalle due motocicli, con conseguente individuazione del pericolo potenziale che a lui sarebbe derivato dalla manovra di svolta a sinistra. Nonostante ciò, il convenuto non interruppe detta manovra e determinò, quindi, l’incidente.

3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 257 c.p.c., in relazione alla valutazione di non attendibilità del teste Sc..

Il ricorrente, dopo aver richiamato una serie di elementi di causa e proponendo quella che, secondo lui, sarebbe stata la corretta ricostruzione dei fatti, censura la sentenza perchè essa avrebbe erroneamente considerato non attendibile la deposizione dell’unico teste presente. Vi sarebbe, quindi, una motivazione che non indica le effettive ragioni della decisione, mentre quella deposizione avrebbe consentito di giungere ad una diversa decisione.

4. I primi quattro motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome aventi tutti ad oggetto la ricostruzione della dinamica dell’incidente, sono privi di fondamento.

Costituisce costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Analogamente, è stato in più occasioni affermato che è rimessa al giudice di merito la valutazione di attendibilità dei singoli testimoni (v., tra le molte, le sentenze 3 luglio 2014, n. 15205, e 18 aprile 2016, n. 7623).

Nella specie la Corte d’appello, con una descrizione dei fatti molto precisa ed accuratamente motivata, ha ricostruito la dinamica dell’incidente nei termini che si sono in precedenza rievocati. A tale risultato la sentenza è pervenuta utilizzando il rapporto della Polizia municipale, contenente anche la deposizione resa dal convenuto M. ai verbalizzanti, e la deposizione del teste Sc., ritenuto inattendibile. La valutazione di inattendibilità è stata illustrata in modo preciso, confrontando la deposizione fornita in corso di causa con quella, nettamente differente, resa ai verbalizzanti in occasione dell’incidente.

E’ appena il caso di porre in evidenza come la sentenza in esame abbia dato importanza ad una serie di elementi (l’indicatore di direzione del mezzo condotto dal M., che era in funzione, la traccia di frenata spostata a sinistra, l’entità e l’ubicazione dei danni, che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un tamponamento con conseguente presunzione di colpa), tutti convergenti nel senso che lo S. aveva tentato un sorpasso che non doveva essere compiuto, in tal modo tamponando l’altra moto e finendo poi a terra. L’attribuzione esclusiva di colpa a suo carico porta con sè il superamento di entrambe le presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., invocate oggi dal ricorrente.

A fronte di tutti questi elementi, i motivi in esame si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 188, 116, 61 e 191 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatti decisivi.

Lamenta il ricorrente che la sentenza non abbia ammesso il parere pro veritate reso da un tecnico di parte in ordine alla dinamica del sinistro, nonchè la c.t.u. medica e la c.t.u. sulla dinamica del sinistro, oltre ad una serie di deposizioni testimoniali, in tal modo non approfondendo nella maniera opportuna le responsabilità derivanti dal sinistro.

5.1. Il motivo non è fondato.

Oltre alle considerazioni già svolte, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha anche dato conto (p. 18), con una valutazione di merito del tutto coerente con le premesse, delle ragioni per cui ha ritenuto “del tutto superflue ai fini del decidere” le richieste di consulenza tecnica avanzate dall’odierno ricorrente.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione del fatto che lo S. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo lamenta da un lato la mancata compensazione delle spese; dall’altro, richiamando la “tragica” situazione economica nella quale il ricorrente si è venuto a trovare a causa dell’incidente, cui ha fatto seguito il suo fallimento e la cessazione dell’attività in precedenza svolta, il motivo contesta che dalla circostanza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la Corte di merito non abbia tratto le dovute conseguenze in tema di spese, liquidando una somma evidentemente troppo alta.

6.1. Il motivo non è fondato.

Esso contiene, come si è detto, varie censure.

Palesemente infondata è quella in ordine alla mancata compensazione delle spese; la Corte d’appello non ha fatto altro che applicare il principio di soccombenza, per cui non è chiaro di cosa possa oggi dolersi lo S..

Quanto alla pretesa eccessività delle spese liquidate, si osserva che la censura, a rigore inammissibile in considerazione della sua genericità, è comunque infondata, posto che la sentenza in esame si è attenuta al principio del valore quale indicato dalla parte e non risulta aver superato i parametri delle tariffe applicabili (anche in questa sede, il ricorrente ha indicato il valore di Euro 849.000).

Non è esatto, infine, il rilievo secondo cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che lo S. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, posto che la sentenza in esame ha correttamente evitato di porre a carico dell’appellante l’onere di pagamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo non va disposto, risultando lo S. ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trieste.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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