Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1810-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona dè Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.2 SRL SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN

LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 245/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

SASSARI, depositata il 22/11/2010;

la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Tempio Pausania, rettificava, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, la dichiarazione presentata dalla srl FCV per l’anno 1996. Le indagini bancarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, rivelavano versamenti e prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, che venivano recuperati a tassazione come maggiori redditi ai fini irpeg ed ilor, oltre interessi e sanzioni.

Ricorreva la società contro l’avviso di accertamento davanti alla CTP di Sassari, depositando perizia tecnico contabile, e la CTP accoglieva il ricorso.

L’ufficio appellava facendo presente che nel corso della fase procedimentale il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie, provvedendo solo in sede contenziosa con una perizia, depositata, peraltro, oltre i termini previsti dalla normativa processuale.

La CTR della Sardegna rigettava l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di tre motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e b) omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il fatto controverso è rappresentato dalla non imputabilità della mancata esibizione dei documento fiscali vagliati dal perito di parte.

La CTR ha errato nel ritenere ammissibile la produzione della documentazione da parte della società ricorrente, non esibita nel corso dei controlli, in mancanza di una chiara esplicitazione da parte della stessa di una causa non imputabile che ne abbia impedito l’esibizione, e non ha motivato sulla ragione per cui la ha ritenuta ammissibile.

Il motivo è infondato.

Tenuto presente che l’anno di imposta che viene in rilievo ai fini della presente controversia è il 1996, questa Corte ha avuto modo di affermare (sez. V, n. 16503 del 2006) che:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, il quale – al fine di equiparare la disciplina relativa alle imposte dirette a quella in materia di IVA – stabilisce che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa (salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile), non è applicabile ai fatti anteriori all’entrata in vigore della L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 25, che lo ha introdotto, in riferimento ai quali trovano pertanto applicazione il citato D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 del nel testo originario, i quali non ricollegavano alla mancata produzione di documenti da parte del contribuente, in risposta al questionario previsto dall’art. 32, alcuna conseguenza in merito all’utilizzabilità dei medesimi documenti in sede contenziosa, se non l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 53 (ora abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), in tal modo escludendo l’applicabilità della preclusione prevista in materia di IVA dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633l’art. 52.

In effetti, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, nella versione secondo cui:

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta, è stato introdotto dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 25; nella formulazione in vigore dall’1.1.1996 al 1998, la parte della norma relativa agli avvisi al contribuente e le conseguenze del rifiuto non era presente.

Con il secondo motivo deduce: a) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, art. 32, comma 1, punto n. 2, degli art. 2728 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il fatto controverso e decisivo è rappresentato dalla prova liberatoria della corrispondenza dei prelievi e dei versamenti in conto corrente alla contabilità dell’impresa.

La CTR ha errato nell’interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e degli effetti sul piano probatorio ai fini dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 197, 3ex art. 39, ritenendo poi sufficiente come prova liberatoria una perizia contabile di parte.

Il motivo è fondato sotto il profilo del vizio motivazionale.

Va tenuto presente, in primo luogo, che essendo la sentenza impugnata stata depositata nel 2010, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è formulato ai sensi della versione anteriore alla riforma del 2012.

La CTR, in sostanza, ha ritenuto che, nonostante la non regolare tenuta delle scritture, con la perizia la società abbia ricostruito i movimenti e abbia dimostrato che il denaro oggetto di tali movimenti non era reddito in nero.

L’art. 32 nella versione vigente nel 1996, sul valore probatorio dei dati finanziari acquisiti dall’ufficio affermava

I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili.

La presunzione legale prevista dalla norma può essere superata attraverso l’esibizione delle scritture contabili (e quindi da una prova documentale) da cui risulti che le operazioni bancarie di versamenti e prelievi trovano corrispondenza nelle registrazioni contabili delle operazioni da cui derivano gli importi riscossi ed i prelevamenti effettuati.

Questa Corte ha affermato, invece, che le perizie di parte non sono elementi di prova ma mere argomentazioni difensive: costituiscono, cioè, un mero argomento di prova (Sez. VI – 5, Ord. n. 8621 del 2018).

La circostanza che le operazioni risultanti dai conti bancari siano inerenti alla attività di impresa, anche se non tutte contabilizzate, è una motivazione che giustifica la presunzione legale e non che la supera: l’Ufficio, infatti, contesta proprio la mancata registrazione di determinati movimenti bancari di riscossione di importi e di prelevamenti che, proprio per non essere stati contabilizzati, si presumono ricavi in nero.

Inoltre, la motivazione è contraddittoria anche nella parte in cui annulla integralmente l’avviso di accertamento pur dando atto del fatto che, nonostante i chiarimenti del contribuente, sono residuate operazioni bancarie non giustificate. Il fatto è evidenziato anche in ricorso dall’ufficio che riporta come la stessa perizia di parte avesse rilevato tale circostanza, indicando l’importo di tali operazioni in Euro 29.000, mentre la sentenza menziona l’importo di Euro 32.032. Al di là della motivazione indicata in sentenza, secondo cui ciò non ha determinato l’annullamento dell’accertamento in parte qua perchè l’ufficio non aveva formulato subordinate, resta il fatto che l’evidenziazione da parte della stessa CTR di movimenti bancari non giustificati appare contraddire la prima parte della sentenza in cui si è ritenuto che il contribuente avesse chiarito i rilievi mossi dall’ufficio.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52,75 e 76, nella formulazione ante 2004 (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56,109 e 110, nella nuova formulazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR, nel dare rilievo alla perizia di parte, ha disatteso il principio di derivazione del reddito fiscale dalle scritture contabili.

Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Sardegna, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Rigetta il primo motivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020.

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA