Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. II, 27/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9299/’10) proposto da:

V.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dagli Avv.ti TESSER GAIO e Alberto Manzi in virtù di procura

speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo, in Roma, v. Federico Gonfalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

C.E., quale titolare della ditta omonima, rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv.ti ROSSI ROBERTO e Marco Serra ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, via Paolo Emilio, n. 57;

– controricorrente –

e

F.E. e G.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n.

247 del 2009, depositata il 16 febbraio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Carlo Albini (per delega) nell’interesse del

ricorrente e Marco Serra per il controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 247 del 2009 (depositata il 16 febbraio 2009) la Corte di appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da C.E. avverso la sentenza n. 1999 del 2003 della Sezione stralcio del Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande (di risarcimento ex art. 1669 c.c.) proposte dall’attore V.P. e dalle intervenute F. E. e G.G. per essere le relative azioni estinte per prescrizioni, regolando le spese del doppio grado.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione V.P. articolato in due motivi. Non si è costituito in questa fase nessuno degli intimati. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., in ordine all’esistenza di obbligazione nuova e diversa per oggetto e titolo rispetto all’obbligazione di garanzia accedente al contratto di compravendita e all’applicabilità degli artt. 1321 e 1322 c.c.. Con la stessa doglianza ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., nonchè l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale del diritto di agire (art. 2946 c.c.).

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1492 e 1495 c.c., in riferimento alla domanda di esatto adempimento delle obbligazioni assunte e all’applicabilità dell’art. 1453 c.c., e dell’art. 2946 c.c..

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ai due motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 16 febbraio 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionatizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto..” ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante la deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., (in virtù dell’esistenza di una obbligazione nuova e diversa per oggetto e titolo rispetto all’obbligazione di garanzia accedente al contratto di compravendita e, quindi, dell’applicabilità degli artt. 1321 e 1322 c.c.), nonchè la prospettazione della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., con conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.), non risulta individuato specificamente alcun quesito di diritto riferito alle dedotte violazioni di legge;

con riguardo al secondo motivo inerente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1492 e 1495 c.c., e la conseguente applicabilità degli artt. 1453 e 2946 c.c., non emerge, ugualmente, alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alle supposte violazioni di legge.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) in favore del controricorrente C.E., mentre non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese nei riguardi delle altre due intimate, in difetto della loro costituzione nella presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA